Abstract. Le interdittive antimafia c.d. generiche, vale a dire i provvedimenti incapacitanti e temporanei adottati dal Prefetto sulla base di situazioni sintomatiche di permeabilità mafiosa ‘indefinite’, sono state salvate (in modo non convincente) dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato dai dubbi di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., parametro interposto art. 1, Primo Protocollo add. CEDU. Tuttavia, una recente decisione del 2023 della Corte costituzionale relativa ad un argomento completamente differente (le disposizioni edilizie contenute nella legge finanziaria 2022 della Regione Molise) potrebbe inopinatamente aiutare a rivalutare il problema sulla base di nuovi parametri, avendo decretato l’incostituzionalità delle norme non penali radicalmente oscure per violazione dell’art. 3 Cost. Occorre, infatti, chiedersi se anche la disposizione che disciplina le c.d. interdittive generiche possa essere considerata assolutamente inintelligibile e, dunque, contrastante in modo irrimediabile con i principi di ragionevolezza e uguaglianza. Seguendo il metodo diagnostico descritto dalla sentenza n. 110/2023 e, quindi, considerando, oltre la mera previsione legale, anche l’interpretazione tassativizzante fornitane dalla giurisprudenza e il contesto sistematico di riferimento in cui è inserita, la risposta parrebbe essere affermativa, non essendo possibile individuare un suo ben definito “nucleo centrale”. Così stando le cose, le possibilità di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. n. 159/2011 sembrano aumentare, così come quelle di un ricorso alla Corte EDU. La soluzione auspicabile, però, resta quella di un intervento chiarificatore del legislatore.
SOMMARIO: 1. Le recenti riforme delle misure di prevenzione amministrativa antimafia e il perdurante problema dell’indeterminatezza dei loro presupposti applicativi. – 2. Le c.d. interdittive generiche (recte: le situazioni sintomatiche di permeabilità mafiosa generiche) e la drastica esclusione dei dubbi di legittimità costituzionale da parte del Consiglio di Stato. – 2.1. Le insuperate perplessità alla luce di un’attenta lettura di Corte EDU 2017 De Tommaso c. Italia e di C. cost. n. 24/2019. – 3. La sentenza C. cost. n. 110/2023 sulla legge finanziaria regionale molisana e la declaratoria di incostituzionalità di una disposizione non penale radicalmente oscura. – 4. Verso l’illegittimità per contrasto con l’art. 3 Cost. di qualsiasi norma che risulti irrimediabilmente incomprensibile alla luce del testo, dell’interpretazione giurisprudenziale e del contesto sistematico. – 5. La verifica della riconducibilità delle interdittive antimafia generiche alla ristretta categoria delle leggi oscure incostituzionali. – 6. Nuovi argomenti per una questione di legittimità costituzionale dell’art. 84, comma 4, lett. d) ed e), d.lgs. n. 159/2011? – 7. Variazione sul tema: l’introduzione del contraddittorio nel procedimento per l’adozione delle misure di prevenzione amministrativa innesca un altro butterfly effect in materia di risarcimento del danno per le interdittive annullate?
*Il lavoro è destinato al volume a cura di T. Alesci-M. Colacurci-F. Lombardi, L’interferenza criminale nell’economia: modelli di prevenzione, in corso di pubblicazione, che raccoglie gli atti dell’omonimo convegno tenutosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” il 12 dicembre 2023. Si ringraziano l’Editore e i Curatori per averne cortesemente autorizzato la pubblicazione in questa Rivista.