SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La confisca di prevenzione: l’evoluzione del quadro normativo di riferimento. – 3. L’humus delle questioni di legittimità costituzionale sulla indeterminatezza dell’art. 1, lett. a) e b), del codice antimafia. – 4. La sentenza della Corte Costituzionale 24/2019: un primo esame e la insuperabile criticità rappresentata dal rilievo attribuito alla ‘prevedibilità’ che è un requisito proprio delle norme sanzionatorie con una specifica finalità preventiva. – 5. Le molte ‘confusioni’ che caratterizzano le pronunce su cui la sentenza 24/2019 dovrebbe produrre i suoi effetti ‘caducanti’. 6. – Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 1, lett. a), del codice antimafia: revocazione o incidente di esecuzione … indennizzo o risarcimento? – 7. Gli effetti del rigetto della questione sollevata in relazione all’art. 1, lett. b), del codice antimafia. – 8. (segue) … sui provvedimenti in cui la pericolosità è stata enucleata facendo indistintamente riferimento sia alla lett. a), che alla lett. b). – 9. (segue) … su quelli in cui la pericolosità è stata ritenuta sussistente, soltanto, ex art. 1, lett. b). – 10. (segue) … su quelli in cui la pericolosità è stata accertata senza distinguere tra “qualificata” e “generica”. – 11. Il giudizio nel procedimento di revisione. – 12. La ‘giusta’ posizione assunta dalla sentenza della Cass. II, 13.10.2020, n. 33641: i provvedimenti che non sono perfettamente allineati con quanto deciso dalla Corte Costituzionale in relazione alla disposizione ‘salvata’ non possono non essere considerati ‘revocabili’ se sono stati applicati con criteri diversi da quelli enucleati dalla Corte Costituzionale. – 13. La questione del ‘rito’ sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite. – 14. Conclusioni.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.