ISSN 2704-8098
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09 Giugno 2020


Finanziamenti garantiti dallo Stato: la disciplina dell’emergenza ridisegna (riducendola) l’area del penalmente rilevante per le imprese e per le banche

Una riflessione alla luce del d.l. 23/2020 come modificato in sede di conversione in l. 40/2020



Abstract. Gli Autori, messi a fuoco gli obblighi di controllo gravanti sul sistema bancario ai fini dell’erogazione dei finanziamenti garantiti dallo Stato, evidenziano, da un lato, che il massiccio ricorso allo strumento dell’autocertificazione nell’ambito della procedura per la concessione della garanzia trova naturale presidio nelle fattispecie in materia di falso ideologico e di mendacio bancario, e, dall’altro lato, che la possibile integrazione dei reati di bancarotta in caso di fallimento dell’impresa finanziata deve essere rivalutata alla luce dell’effetto liceizzante determinato dalla fissazione, da parte del d.l. liquidità (convertito con modificazioni in l. 40/2020), di un nuovo standard di accesso al finanziamento garantito, imposto dalla necessità di ammettervi anche soggetti ad alto rischio di inadempimento che sarebbero invece stati esclusi prima della crisi. L’aiuto di Stato sub specie di concessione della garanzia pare, invece, sfuggire al novero delle erogazioni presidiate dalle fattispecie di indebita percezione e di malversazione a danno dello Stato.

SOMMARIO: 1. Il sistema dei finanziamenti garantiti dallo Stato: tra necessità di “fare presto” e rischio di abusi. – 2. Gli obblighi di controllo dell’ente finanziatore ai fini della concessione della garanzia statale. – 2.1. La garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia sui finanziamenti fino a 5 milioni di euro. – 2.2. La garanzia concessa dal Fondo centrale di garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro. – 2.3. La “garanzia Italia” di SACE. – 3. Le fattispecie penali che entrano in gioco. – 3.1. La configurabilità del falso ideologico e del mendacio bancario. – 3.2. Indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato e truffa: le ragioni della loro non applicabilità. – 3.3. La possibile integrazione dei reati di bancarotta… – 3.4. …rivalutata alla luce dell’effetto liceizzante del d.l. liquidità. – 4. Un quadro di sintesi.