Testo, corredato di note, dell'intervento al convegno "La questione prescrizione. Dagli espedienti politici alla cultura e tecnica giuridica", organizzato dall’Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale “G.D.Pisapia” (ASPP), e dall’Università degli studi di Milano (3 luglio 2020).
Il professor Pulitanò ha accostato metaforicamente la prescrizione ad un estintore, un dispositivo di sicurezza che sta lì a presidiare l’edificio per il caso di incendio[1]. Se nel sistema (l’edificio) tutto funziona normalmente, l’estintore-prescrizione è destinato a rimanere nella sua nicchia dietro al suo vetro, a non essere usato se non in casi sporadici. Se però l’estintore viene utilizzato in continuazione, o con una frequenza molto importante, vuol dire chiaramente che nel sistema qualcosa non funziona. Alla nostra prescrizione è successo questo.
Ovvio che la prescrizione del reato sia sempre un fallimento per il sistema della giustizia penale – la prescrizione è un limite esterno al potere punitivo – particolarmente grave quando matura a procedimento penale avviato, e progressivamente sempre più dannosa quanto più lungo è il percorso giudiziario che essa rende inutile. In quei casi c’è un doppio smacco: di un sistema penale ineffettivo, di un sistema processuale inefficace.
Di più: i nostri elevatissimi tassi di prescrizione dimostrano quanto quest’istituto svolga, nei fatti, una funzione (che certamente non gli è propria) di deflazione del carico penale, di alleggerimento quantitativo del sistema giudiziario, che consente ad un apparato affaticatissimo di sopravvivere, pur boccheggiando; tanto da aver ereditato – si dice – il ruolo che una volta era svolto dalla amnistia, finché la riforma costituzionale del ‘92 non ha reso quest’istituto più difficilmente adoperabile, ma con un notevole peggioramento, rispetto alle cicliche amnistie degli anni ’70 e ’80: mentre l’amnistia ha il pregio di un azzeramento orizzontale dei carichi, la prescrizione funziona come una amnistia random, come dice Glauco Giostra[2].
È anzi peggio che una amnistia random (cioè casuale), perché in realtà agisce con una certa selettività, negativa da diversi punti di vista: non solo la prescrizione opera geograficamente in modo variegato – nei grandi centri del meridione è verosimilmente più intensa che nei piccoli plessi giudiziari del nord – ma è anche socialmente distribuita in modo discriminatorio: è lecito pensare che della prescrizione beneficino meno, rispetto al resto della platea, gli appartenenti alle varie marginalità sociali, alle classi socialmente periferiche, che non dispongono delle risorse necessarie a dilatare i tempi della causa quanto è necessario, così contribuendo a far scivolare il nostro apparato punitivo verso un vecchio/nuovo diritto penale d’autore[3].
Ma veniamo alla c.d. riforma Bonafede: si tratta di una riforma “giusta”? Probabilmente no: interrompere definitivamente la prescrizione dopo la sentenza di primo grado, in un processo che – tuttora privo di correttivi efficaci – continua ad essere mediamente lentissimo, e dunque ammettere che un procedimento penale possa di fatto diventare eterno, è un’opzione normativa che rivela un certo arretramento culturale[4], perché sottintende l’idea che punire legalmente debba essere sempre possibile.
È però una riforma incostituzionale? Non saprei.
Forse la limitazione del blocco della prescrizione alle sole sentenze di condanna, proposta dal progetto di riforma[5], stona un po' con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 comma secondo Cost.[6]: il condannato in primo grado, eternamente giudicabile, viene in un certo senso trattato come colui nei confronti del quale il reato certamente non si prescrive, ossia il condannato in via definitiva[7] (tralasciando per un momento il fatto che chi è condannato in primo grado, peraltro, potrebbe poi essere prosciolto in appello). E tuttavia, l’accoglimento di una eventuale questione di legittimità che incida su questa asimmetria con l’innocente non cancellerebbe la riforma; dovrebbe al più riallineare le due situazioni, del condannato e dell’assolto.
Forse si potrebbe dire che un regime che ammetta un processo interminabile, solo che si sia giunti ad una pronuncia di primo grado, e prescindendo dal tipo di illecito, dal delitto efferato alla bagatella, sia una disciplina “irragionevole”, ai sensi dell’art. 3 Cost.
Non penso però che quel regime sia incostituzionale per violazione del canone della ragionevole durata del processo, come afferma chi ridefinisce lo statuto della prescrizione alla luce del principio costituzionale di cui ex art. 111 comma 2 Cost., interpretando la prima come strumento attuativo del secondo[8].
È certamente vero che la prescrizione oggi “determina” i tempi della giustizia penale, ma solo nel senso – patologico – che le cadenze dei processi vengono programmate in ragione dell’esigenza di concludere prima che il reato si estingua, e che dunque la prescrizione funge da pungolo per giudici e pubblici ministeri.
Sembra tuttavia lecito affermare che nella giustificazione razionale dell’attuale istituto prescrizionale non rientri l’essere essa rimedio alla irragionevole durata del processo[9].
Da una parte, perché la prescrizione non vi rimedia affatto: rimedierebbero all’irragionevole lunghezza del processo misure che ne accelerino i tempi; e la prescrizione non risolve questo problema, semmai lo dissolve.
Dall’altra parte perché, supponendo una prescrizione “costituzionalmente orientata” ad assicurare la ragionevole durata del processo, avremmo una serie di effetti distonici rispetto agli interessi alla base di tale ultimo principio.
Anzitutto, il regime dei reati imprescrittibili sarebbe da noi certamente incostituzionale, visto che consente processi legittimamente "eterni". Regime d’eccezione? Fino ad un certo punto: sarebbe incostituzionale pure la disciplina dei reati che sono “di fatto” imprescrittibili, ossia delle figure criminose dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. la cui punibilità, con il giocare delle interruzioni, non incontrano termini massimi.
E ancora: la durata ragionevole del processo non può che essere, come è in effetti, ragguagliata alla complessità dell’accertamento, anziché alla gravità del reato, che invece rappresenta la misura del tempo prescrizionale. Il criterio della gravità è, del resto, connesso all’autentico fondamento della prescrizione, relativo alla funzione di prevenzione generale positiva del diritto penale: il trascorrere del tempo, dissolvendo la memoria del fatto, esaurisce l’intesse alla punizione, che oltre certi limiti temporali non serve più a confermare la stabilità sociale della norma violata e il riconoscimento sociale del valore del bene giuridico offeso[10]; rischierebbe addirittura disturbare la tranquillità dei rapporti giuridico-sociali invece che pacificarli, come il diritto penale è invece tradizionalmente chiamato a fare. L’oblio è più lento quanto più è grave il reato, fino a reati di atrocità tale da far ritenere che l’interesse a punire non subisca l’effetto corrosivo del tempo. Da tale diversità di ratio deriva che un fatto-reato facile da accertare, anche orribile, non giustifica un processo lunghissimo, mentre un fatto-reato complicatissimo da accertare, anche se lieve, legittima un processo non breve.
Più in generale, si deve notare come i termini prescrizionali siano, normalmente, eccessivi rispetto all’ideale della durata ragionevole: se si eccettua il caso in cui l’iter procedimentale abbia inizio in epoca lontanissima dal fatto, un processo ragionevolmente lungo dovrebbe chiudersi sempre ben prima dello spirare della prescrizione[11].
E infine: la prescrizione può essere oggetto di rinuncia, e anche questo impedisce di ravvisare nel termine prescrizionale un termine di ragionevole durata del processo, valore tradizionalmente sottratto alla disponibilità dell’imputato. Pure valorizzando la componente soggettiva del valore della ‘ragionevole durata del processo’, il diritto alla ragionevole durata non può che spettare a tutte le parti, incluse le parti civili. Peraltro, se l’imputato rinuncia alla prescrizione, rivendicando il sacrosanto diritto all’accertamento di merito, egli non rinuncia alla durata ragionevole, e mantiene il diritto all’indennizzo della Legge Pinto, ove tale accertamento non venga reso in tempi congrui[12].
Insomma, la circostanza che, nei fatti, la prescrizione ponga rimedio alla eccessiva lunghezza dei processi nel nostro paese non toglie che sia un rimedio improprio.
Il punto semmai è che la lunghezza eccessiva dei nostri processi resta – intollerabilmente – un problema senza soluzione, essendo insufficienti le ricadute vantaggiose che gli odierni legislatori si attendono dal blocco delle prescrizione, in termini di riduzione delle impugnazioni pretestuose e di maggior ricorso ai riti speciali.
Si tratta infatti, principalmente, di un problema di organizzazione e di strutture, alla cui soluzione gioverebbero correttivi normativi diversi, teorizzati in questi anni da studiosi ed operatori, oltre che da varie commissioni di studio.
Primo tra tutti, mi pare, una responsabilità “effettiva” dei magistrati ai quali sia addebitabile il ritardo: abbiamo tutti ormai chiaro che la ragione della durata media dei nostri processi non dipende, se non in casi eccezionali, dalle chicane difensive.
È stato poi proposto, ormai quindici anni fa, un meccanismo di ‘estinzione’ del processo: una prescrizione che – una volta emessa la sentenza di primo grado - continua a decorrere fino al possibile esito abortivo, se appella il p.m. (perché in questo caso il processo non è ancora giunto, per lo Stato, ad una soluzione “giusta”), ma non decorre se – mentre il pubblico ministero ritiene giusta la sentenza – è l’imputato ad appellare. In questi ultimi casi, un’irragionevole durata del processo potrebbe giustificare l’equo indennizzo o la ineseguibilità della eventuale condanna[13].
Un altro genere di correttivi, di tipo direi reattivo, riguardano invece gli esiti del processo irragionevolmente lungo: per le condanne tardive, la soluzione ‘tedesca’ della riduzione della pena commisurata alla durata del processo, o quella dell’accertamento senza esecuzione della sanzione. Per le assoluzioni tardive, un indennizzo ben maggiore di quello previsto dalla Legge Pinto, e liquidato dallo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza[14].
È stato osservato, condivisibilmente, come sia difficile risolvere i problemi dei quali ci stiamo occupando all’interno di una «dicotomia rigida fra punizione e prescrizione»[15], e come siano inevitabili, al contrario, soluzioni articolate. Probabilmente la strada sarà perciò ancora lunga; di certo insoddisfacenti e impraticabili le scorciatoie di una mera difesa della disciplina pre-riforma, o della riforma stessa.
[1] Cfr. D. Pulitanò, Il nodo della prescrizione, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., 2105, 1, 21.
[2] Cfr. G. Giostra, Un giusto equilibrio dei tempi, sfida per la nuova prescrizione, in questa Rivista, 13 gennaio 2020.
[3] Cfr. V. Mongillo, Essere e dover essere della prescrizione penale tra diritti fondamentali e neopunitivismo, in Giur. it., 2020, 1000
[4] Cfr. A. Marandola, Prescrizione e processo: l’asistematicità dell’attuale disciplina, in Giur. it., 2020, 990.
[5] Si tratta del DDL presentato alla Camera dei Deputati il 13 marzo 2020, «Delega al Governo per «delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello» (C. 2435),
[6] Oltre ad essere poco spiegabile alla luce della ratio dell’istituto prescrizionale: l’azione corrosiva del tempo resta uguale, quale che sia l’esito del giudizio di promo grado (cfr. P. Ferrua, La prescrizione del reato e l’insostenibile riforma “Bonafede”, in Giur. it., 2020, 978.
[7] Cfr. C. Larinni, “Blocco” della prescrizione per le sole sentenze di primo grado. Il c.d. lodo Conte-bis a confronto con la presunzione di innocenza, in disCrimen.it, 8 aprile 2020, 10 ss. In un senso diverso, ritiene vulnerata la presunzione di innocenza dal progressivo “apparire” come colpevole dell’imputato giudicato per un tempo indefinito, G. Flora, Il diritto penale del contratto (di governo), ivi, 22 novembre 2018, 4.
[8] Cfr. O. Mazza, La riforma dei due orologi: la prescrizione fra miti populisti e realtà costituzionale, in questa Rivista, 21 gennaio 2020.
[9] Non ha grande pregio notare che nel diritto romano, all’epoca di Costantino, c’erano apposite ingiunzioni che miravano ad ottenere che i processi, divenuti troppo lunghi, non si protraessero eccessivamente (L. Zilletti, Al parco dei divertimenti: giuridicolaggini e trompe l’oeil in materia di prescrizione, in disCrimen.it, 28 aprile 2020, 3): quella prescrizione (a termine fisso di un anno, il tempo per il quale duravano in carica i magistrati, poi di due) era, in effetti, soltanto un limite al processo (oggi la chiameremmo prescrizione dell’azione); le situazioni soggettive tutelabili dal diritto, invece, non conoscevano oblio; solo in un periodo assai più tardo maturò l’idea di una prescrizione sostanziale. Da questo punto di vista, la prescrizione si presenta come un istituto assiologicamente ambiguo: stabilirne la ratio presuppone una scelta politica tra i diversi valori che vi sono astrattamente riconducibili; l’anamnesi storica aiuta poco.
[10] F. Giunta – E. Micheletti, Tempori caedere. Prescrizione e funzioni della pena nell’ambito della ragionevole durata del processo, Torino, 2003, 43.
[11] Cfr. P. Ferrua, La prescrizione del reato e l’insostenibile riforma “Bonafede”, cit. , 978.
[12] Cfr. A. Nappi, Prescrizione e ragionevole durata del processo, in Giustizia insieme, 23 marzo 2020.
[13] Cfr. G. Giostra, Il problema della prescrizione penale: aspetti processuali, in Giur. it., 2005, 11.
[14] Cfr. E. Lupo, Prescrizione: come correggere la riforma senza cancellarla, in Avvenire.it, 20 gennaio 2020.
[15] D. Pulitanò, Il dibattito sulla prescrizione. Argomenti strumentali e ragioni di giustizia, in questa Rivista, 26 febbraio 2020.