Il presente contributo riproduce il testo della relazione tenuta dall’Autore sul tema “Gli obblighi di bonifica e di ripristino ambientale disposti dal giudice penale” nell’ambito del corso “Il diritto dell’ambiente nella prospettiva della tutela amministrativa e penale” (P 24061) della Scuola Superiore della Magistratura, Roma, 11-13 novembre 2024.
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La multiformità del diritto penale ripristinatorio. – 3. Il delitto di omessa bonifica previsto dall’art. 452 terdecies del c.p. – 4. Il delitto di omessa bonifica previsto dall’art. 452 terdecies del c.p. e il rapporto con la contravvenzione di omessa bonifica prevista dall’art. 257 del T.U.A. – 5. Il soggetto attivo del delitto di omessa bonifica e la responsabilità sostitutiva: la sentenza del GUP del Tribunale di Fermo del 21 gennaio 2021. – 6. L’ordine di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 452 duodecies – la nuova figura della persona giuridica civilmente obbligata per l’ordine di ripristino. – 7. La natura giuridica dell’ordine di ripristino di cui all’art. 452 duodecies del c.p. – 8. Il ripristino dello stato dei luoghi ante iudicium: il ravvedimento operoso e la non applicazione della confisca. – 9. La responsabilità dell’ente per l’omessa bonifica. – 10. La revisione della direttiva 2008/99/CE.