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23 Marzo 2021


Processo “scritto” e limiti all’oralità in Cassazione


Testo dell’intervento svolto nell’incontro di studi webinar organizzato dalla Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione il 17 febbraio 2021, dedicato al “Processo cartolare in Cassazione”.

 

1. Premessa. – La normativa dell’emergenza COVID-19, da ultimo con il decreto-legge n. 137/2020 convertito nella legge n. 176/2020, ci consegna un giudizio di cassazione dell’emergenza, giustificato da ragioni di carattere “sanitario”, dirette cioè a ridurre i “contatti” tra le persone, evitare “assembramenti” e ridurre il rischio di contagio.

Per assicurare lo svolgimento dei procedimenti in tempo di pandemia, si è fatto affidamento su una serie di misure di carattere processuale:

1) l’attuazione anche in campo penale del c.d. processo telematico;

2) il ricorso alle udienze c.d. da remoto;

3) l’introduzione, come regola generale, del c.d. processo cartolare.

Tralasciando le prime due misure e passando ad esaminare il tema del “processo cartolare”, va innanzitutto riconosciuto che in questi ultimi mesi la trattazione scritta delle udienze, nonostante una serie di problemi pratici determinati, soprattutto, da un sovraccarico di adempimenti per le cancellerie, ha dato risultati sicuramente positivi. Le nuove disposizioni hanno infatti consentito di continuare la celebrazione dei processi, evitando le sospensioni d’ufficio e i conseguenti rinvii, che nella scorsa primavera hanno in parte rallentato la trattazione dei procedimenti penali.

Inoltre, l’emergenza pandemica, con la normativa processuale che ne è seguita, se da un lato ha fatto toccare con mano una serie di ritardi nel sistema organizzativo di giustizia, come quelli sperimentati nella realizzazione del processo telematico penale e, in generale, dell’informatizzazione degli uffici, dall’altro lato ha imposto una riflessione sulle forme del giudizio in cassazione.

Sicché oggi appare giustificato interrogarci sul se il processo scritto in Corte di cassazione possa essere esportato a regime e in che limiti.

 

2. Il processo scritto ai tempi del COVID-19. – È noto il funzionamento del processo scritto introdotto dal decreto-legge n. 137/2020: i ricorsi che dovrebbero essere decisi in udienza pubblica (art. 614 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 127 cod. proc. pen.) sono, invece, trattati in camera di consiglio, senza l’intervento delle parti, salvo che il difensore o il pubblico ministero ovvero un’altra parte privata non chieda la discussione.

In sostanza, la regola diventa la procedura camerale non partecipata, sulla falsariga di quanto prevede l’art. 611 cod. proc. pen., assicurando il contraddittorio cartolare,

scandito nel tempo prima dal ricorso “scritto” presentato dal ricorrente, poi dalle requisitorie “scritte” del procuratore generale, cui seguono infine le repliche conclusionali “scritte” dei difensori delle parti private, spesso accompagnate da ulteriori memorie.

Rispetto alle forme dell’art. 127 si perde l’oralità; rispetto a quelle dell’art. 614 si perdono l’oralità e la pubblicità dell’udienza; ciò che viene comunque garantito è una forma di contraddittorio cartolare.

Dalla trasformazione in favore di un processo “scritto”, in cui le parti dialogano attraverso ricorsi, requisitorie, conclusioni e memorie, il ritorno alle forme previste dell’udienza pubblica o dell’udienza camerale partecipata è rimessa all’iniziativa potestativa delle parti (difensori, anche della parte civile, e pubblico ministero), che devono depositare una istanza scritta, entro il termine perentorio di venticinque giorni prima dell’udienza, con cui richiedono la discussione orale.

Invero, non si tratta di un modello del tutto inedito, in quanto un meccanismo  analogo era contemplato nel codice di procedura del 1931, in cui l’art. 531 prevedeva che nel  procedimento in camera di consiglio, in cui la Corte giudicava sulle requisitorie del pubblico ministero senza intervento dei difensori, nei casi di ricorsi ritenuti inammissibili, il difensore, entro un certo termine, poteva  presentare al presidente del collegio istanza scritta per la discussione del ricorso, con l’effetto, automatico, del cambiamento del rito, dal momento che la Corte doveva giudicare in udienza pubblica.

Analoga sorte è riservata ai ricorsi scrutinati come potenzialmente inammissibili e trasmessi alla Settima sezione per la procedura camerale non partecipata, laddove – d’ufficio o sull’abbrivio dei rilievi argomenti difensivi – il Collegio ritenga di restituire il ricorso alla Sezione di provenienza per la trattazione in pubblica udienza. 

 

3. Il contraddittorio argomentativo in Cassazione. – Non può dubitarsi che il contraddittorio, anche nel processo in cassazione, sia essenziale e necessario, perché funzionale al ragionamento induttivo che caratterizza il giudizio di legittimità e che pretende il confronto serrato su “probabilità comparative”, fra ipotesi e controipotesi, prove e controprove, argomenti e controargomenti.

Con la riforma costituzionale del 1999, che ha integrato l’art. 111 Cost., vi è stata la proclamazione della centralità del principio del contraddittorio nel processo, considerato nella sua dimensione di metodo per la formazione della prova (art. 111, commi 4 e 5, Cost.). Ma accanto al contraddittorio probatorio di merito, che caratterizza il processo penale, vi è un contraddittorio che ha il suo nucleo essenziale nel diritto “di dire e contraddire”, cioè un contraddittorio di tipo “argomentativo”. Ed è proprio quello cui si riferisce l’art. 111, comma 2 Cost., che contraddistingue il giudizio di cassazione, in cui non si assiste alla formazione delle prove, ma dove il contraddittorio è funzionale al ragionamento induttivo, dove il confronto avviene sugli argomenti e la prova viene in considerazione nell’ambito del controllo sulla motivazione e sulla correttezza logica delle inferenze che il giudice di merito ne ha tratto.

Occorre, dunque, rispondere alla domanda se – a regime – possa ritenersi praticabile, in linea di principio, un contraddittorio prevalentemente cartolare nel giudizio di cassazione.

La Corte di cassazione ricorre al contraddittorio “argomentativo” nei tre moduli procedimentali utilizzati per il giudizio: a) nel dibattimento disciplinato dall’art. 614 cod. proc. pen., che si svolge in pubblica udienza nel contraddittorio orale tra le parti presenti; b) nel procedimento in camera di consiglio previsto dall’art. 127, che prevede la partecipazione delle parti; c) nel procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 611, previsto per la trattazione dei ricorsi avverso provvedimenti non emessi nel dibattimento (ad eccezione delle sentenze che definiscono il giudizio abbreviato), in cui la Corte giudica senza la presenza delle parti, sulla base dei motivi contenuti nei ricorsi, sulle richieste del pubblico ministero e sulle eventuali memorie delle parti private.

Nei primi due moduli, sebbene sia previsto il contraddittorio orale, tuttavia gli artt. 127 e 614 che li disciplinano consentono alle parti private di non partecipare, con la conseguenza che in tal caso la decisione della Corte di cassazione viene presa senza che sia prescritta come vincolante e si realizzi in concreto alcuna forma di oralità.

Il modello della camera di consiglio non partecipata (art. 611), in cui la trattazione è esclusivamente “cartolare”, rappresenta il procedimento tipico per il giudizio in Corte di cassazione, nel senso che trova applicazione tutte le volte in cui la legge non prevede espressamente il procedimento camerale partecipato ovvero l’udienza pubblica, a dimostrazione che la “regola” sembra essere il contraddittorio “scritto”, l’eccezione quello orale. Del resto, l’art. 610, comma 1, che disciplina la trattazione dei ricorsi inammissibili assegnati alla Settima sezione, prevede anch’esso un procedimento camerale non partecipato, sicché tutti i ricorsi di tale Sezione – oltre il 40% dei ricorsi che pervengono in Corte – sono decisi all’esito di un contraddittorio meramente cartolare.

Peraltro, sono contemplate procedure in cui il contraddittorio manca del tutto, come nei casi previsti dagli artt. 36, comma 3, 41, comma 1, 127, comma 9, 610, comma 5-bis, 625-bis, 667, comma 4 cod. proc. pen, in cui la Corte – anche a seguito della riforma “Orlando” di cui alla legge n. 103 del 2017 – decide “senza formalità”, con procedura c.d. de plano.

Il modello della camera di consiglio non partecipata (quindi con contraddittorio scritto), che rappresenta, come si è detto, il modello “generale” di trattazione dei ricorsi, trova una giustificazione nella necessità di avere a disposizione uno strumento processuale agile e capace di incidere efficacemente sull’enorme contenzioso da cui è assediata la Corte (in media, sopravvengono oltre 50.000 ricorsi ogni anno). Si tratta, infatti, di un modello flessibile, in cui la mancata presenza delle parti e, quindi, il ricorso al contraddittorio cartolare possono assicurare maggiore efficienza e produttività alla Corte, in termini di risparmio di risorse e tempi e di qualità della decisione. È stato sottolineato in dottrina come tale modello procedimentale realizzi una opportuna mediazione tra l’esigenza della massima semplificazione, i caratteri del controllo della Corte di cassazione e l’attuazione del contraddittorio.

Del resto, nella recente storia della Cassazione penale vi sono già stati casi in cui si è tentato di valorizzare il rito camerale non partecipato in funzione di un recupero di efficienza e di risparmio di tempo.

È il caso della sentenza delle Sezioni Unite del 17 dicembre 2015, Maresca, con cui con un inaspettato overruling si è superato un orientamento consolidato, stabilendo che i ricorsi in materia di sequestri proposti davanti alla Cassazione, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., dovessero svolgersi nelle forme non partecipate dell’art. 611 e non in quelle partecipate dell’art. 127, fino ad allora osservate. Al di là dell’esito interpretativo al quale perviene (evidenziando il mancato richiamo nell’art. 325 dell’art. 311, comma 5), alla base di questa decisione si scorge il tentativo – nell’anno in cui le sopravvenienze superano la soglia dei 53.000 ricorsi, con una produzione di oltre 51.000 provvedimenti – di un recupero di efficienza, in un settore, quello dei sequestri, particolarmente tecnico, in cui si è considerato fosse più che sufficiente la previsione di un contraddittorio scritto, senza oralità. La stessa Corte di cassazione, nella sua più alta composizione, ha individuato nel rito camerale non partecipato un procedimento caratterizzato da semplificazione e agilità, idoneo a portare apprezzabili vantaggi in termini di efficienza senza significativo pregiudizio per le garanzie difensive nel settore della cautela reale.

Come è noto, questa decisione ha ricevuto una smentita dal legislatore del 2017 (legge n. 103/2017), che è intervenuto modificando l’art. 325 e inserendovi un espresso richiamo al quinto comma dell’art. 311, che menziona l’art. 127, così ripristinando per la cautela reale la procedura camerale partecipata.

 

4. Il procedimento camerale non partecipato. – Tuttavia, le Sezioni Unite Maresca consapevoli di optare a favore di un modello debole di contraddittorio, in un settore in cui sono coinvolti diritti soggettivi, si sono poste il problema di misurare la compatibilità di questo rito camerale con la Costituzione e con la Convenzione europea, richiamando anche precedenti decisioni di legittimità. Infatti, si è ritenuto che il rito non partecipato di cui all’art. 611 cod. proc. pen. costituisca la “regola” nel giudizio di cassazione e che sia giustificato dalla peculiarità del processo di legittimità, in cui è possibile, anche per il tecnicismo della procedura, affidare i motivi di ricorso ad un atto scritto, senza obbligo di una illustrazione orale (Sez. Un., 17 luglio 2014 n. 36848, Burba).

Del resto, l’art. 611, norma speciale rispetto a quella generale dell’art. 127, è attuazione dell’art. 2 della direttiva 89 della legge delega del nuovo processo penale, che ha inteso costituire una forma specifica di procedura per la legittimità, derogatoria rispetto alla procedura camerale tipica del merito, quindi con un contraddittorio cartolare e non partecipato (Sez. Un., 30 ottobre 2008, n. 9857, Manesi e Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 26156, Di Filippo).

In più occasioni si è escluso che la procedura ex art. 611 sia in contrasto con l’art. 24 Cost., ritenendo che il diritto di difesa è garantito dalla facoltà di presentare memorie a sostegno del ricorso, in quanto il contraddittorio in tale giudizio non deve realizzarsi con la presenza delle parti all’udienza (Sez. 1, 14 dicembre 1992, n. 5161, Micci). Si è precisato, inoltre, come l’art. 24 Cost. tuteli il diritto di difesa in quanto tale e non una sua particolare modalità di esercizio, sostenendo che l’esigenza dell’oralità del processo non è imposta in via assoluta, ma attiene alla formazione della prova e che il procedimento camerale in cassazione non attribuisce alcun privilegio all’accusa, essendo esclusa la partecipazione sia del difensore che del pubblico ministero, mentre il diritto di difesa è assicurato dalla possibilità di presentare memorie.

La giurisprudenza di legittimità richiamata tiene conto delle pronunce della Corte costituzionale e della Corte EDU, attinenti al tema del rapporto tra procedimenti camerali e pubblicità dell’udienza. Il riferimento va a Corte Edu, Lorenzetti c. Italia 2012 e Bocellari e Rizza c. Italia 2007, in cui si è detto che l’esigenza della pubblicità dell’udienza non riguarda i procedimenti connotati da un grado molto elevato di tecnicismo, quale appunto il giudizio di Cassazione; a Corte cost. n. 80/2011, che ha escluso che la pubblicità debba essere assicurata al procedimento per le misure di prevenzione celebrato davanti alla Cassazione; a Corte cost. n. 263/2017, che ha precisato che la Costituzione non impone in modo indefettibile la pubblicità di ogni tipo di procedimento giudiziario e di ogni fase, trattandosi di un principio non assoluto che consente legittime eccezioni.

  

 

5. Limiti all’oralità. – Una volta riconosciuto che il rito camerale non partecipato in Cassazione e il suo contraddittorio cartolare ben possono costituire valido ed efficace espletamento del diritto di difesa e possono essere utilizzati per materie che incidono sui diritti soggettivi o su posizioni di rilevanza costituzionale, deve valutarsi in che limiti può farsi a meno dell’oralità nel giudizio di cassazione.

Innanzitutto, occorre verificare come oggi l’oralità trova attuazione nel giudizio di legittimità. Orbene, in tale giudizio rileva “l’oralità degli argomenti”, contano cioè non la parola persuasiva, ma “le ragioni della sentenza impugnata e le ragioni del ricorso”, che “non cambiano se messe per iscritto o declamate in un’aula solenne”. Sicché non è utile l’oralità quando il ricorrente ripete a voce ciò che ha scritto nel ricorso, perché non aggiunge nulla o nulla può essere aggiunto.

Si obietta che anche questo tipo di oralità può avere la sua utilità, in quanto è funzionale ad informare delle questioni trattate nel ricorso gli altri componenti del collegio. Tuttavia, deve considerarsi che oggi in tutte le sezioni penali della Corte ad essere informato dei contenuti di tutti i ricorsi da trattare in una determinata udienza è l’intero collegio, attraverso lo scambio di appunti preliminari oppure attraverso il ricorso alla c.d. precamera di consiglio, per cui anche questa funzione di “replica” del contenuto del ricorso non è riconoscibile.

In realtà, la discussione, in molti casi, non aggiunge assolutamente nulla al ricorso scritto.

Bisognerebbe dare un diverso significato all’oralità in cassazione, a cominciare dalle relazioni dei consiglieri, valorizzando relazioni selettive che indichino le questioni problematiche poste nel ricorso, in uno sforzo di sintesi che metta in condizione il ricorrente non solo di apprezzare che il relatore conosca il processo, ma di intervenire sui temi evidenziati dalla relazione, magari integrandoli e sviluppandoli e tralasciando gli altri. Peraltro, una discussione utile deve vedere il presidente del collegio intervenire attivamente e sollecitare eventualmente le parti a discutere di alcuni temi che ritiene vadano approfonditi o chiariti, richieste che vanno fatte sia al pubblico ministero che alle parti private.

Una valorizzazione – anche dal punto di vista della metodologia organizzativa – del rito camerale non partecipato potrebbe contribuire ad ottenere una effettiva e razionale selezione delle discussioni orali, assieme alla possibilità di modificare le prassi dei giudici e degli avvocati e trasformare il dibattimento o la camera partecipata in un momento di vero e utile confronto. Viceversa, l’oralità rischia di restare un principio vuoto.

Un numero contenuto di discussioni migliorerebbe la pratica concreta dell’oralità ed esalterebbe il contraddittorio orale, che resta un bene prezioso per la migliore decisione anche nel giudizio di cassazione, ma che a tal fine non sempre è necessario, dovendo considerarsi la particolarità del giudizio di legittimità.

Inoltre, vi è un’altra ragione per cui può rispondersi affermativamente alla domanda se possa essere ridimensionata l’oralità in questo giudizio: la reale ed effettiva situazione drammatica in cui si trova la Corte di cassazione, determinata oggi dalla emergenza sanitaria, ma esistente ormai da anni a causa di un sistema che consente alla Corte di incamerare ogni anno oltre 50.000 ricorsi e di emettere altrettanti provvedimenti, con consiglieri che redigono in media oltre 300 sentenze all’anno. Ritmi, questi, che non possono essere ulteriormente sopportabili, nella misura in cui il rischio è quello di un abbassamento del livello di qualità della giurisprudenza e della stessa capacità della Corte di legittimità di svolgere appieno la sua naturale funzione nomofilattica.

Si vuol dire che in una situazione di normalità, con una Corte di cassazione non onerata da questi numeri mostruosi, si potrebbe forse non “rinunciare” ad una sistematica forma di contraddittorio orale, in determinati casi con udienza pubblica. Tuttavia, considerando la situazione ormai cronica di sofferenza in cui la Corte versa da decenni, occorre riconoscere che una valorizzazione del rito camerale non partecipato può sicuramente portare maggiore efficienza, speditezza e contenimento delle risorse e dei tempi, consentendo camere di consiglio approfondite anche, se possibile, mediante collegamenti da remoto. D’altra parte, il contraddittorio cartolare offre adeguate garanzie per la difesa, in un processo con caratteristiche altamente tecniche, in cui l’atto difensivo principale è costituito dal ricorso scritto. 

 

6. Le prospettive di riforma. – Prevedere una valorizzazione della c.d. “cartolarizzazione” nel giudizio penale di cassazione non vuol dire replicare integralmente lo schema dell’art. 23, comma 8 del decreto-legge n. 137/2020, in quanto possono essere ipotizzate una serie di procedure alternative, tra cui, ad esempio, puntare decisamente sul modello già sperimentato dell’art. 611, prevedendo la possibilità, a determinate condizioni, di “trasformazione” del rito in udienza pubblica o in udienza camerale partecipata.

Volendo rimanere aderenti allo schema che si è utilizzato nel periodo di pandemia, va rilevato che l’aspetto più criticabile è rappresentato dalla totale assenza del giudice nella scelta della procedura, che oggi è rimessa interamente ad una sorta di “diritto potestativo” delle parti, senza che il giudice possa in alcun modo operare un vaglio delle effettive ragioni della richiesta e della sicura utilità del rito pubblico (o camerale partecipato). In sostanza, oggi la scelta a favore dell’oralità è rimessa esclusivamente alle parti, che nei venticinque giorni liberi prima dell’udienza possono presentare istanza di discussione, senza motivarne le ragioni.

Se si volesse confermare la scelta del legislatore dell’emergenza, il sistema necessiterebbe comunque di qualche modifica, tra cui la più rilevante sarebbe quella volta a limitare l’opzione potestativa del rito da parte della difesa e dell’accusa, prevedendo l’interlocuzione e il controllo del giudice.

L’opzione più ragionevole sarebbe quella di rimettere la decisione sulla scelta del rito partecipato al collegio (o al suo presidente), perché è il giudice, più di tutti, che riconosce e avverte il bisogno dell’oralità, un’esigenza collegata alla presenza di questioni che hanno una valenza nomofilattica ovvero di questioni particolarmente complesse o ancora in cui vi sia come oggetto un provvedimento cautelare personale.

Una volta che si abbandona il meccanismo della richiesta immotivata delle parti (che oggi è connessa a valutazioni imponderabili), si pone comunque l’esigenza di individuare i presupposti per i quali ammettere il rito camerale partecipato o l’udienza pubblica (a seconda dei casi).  I presupposti potrebbero essere sintetizzati in una disposizione che preveda la richiesta motivata delle parti e la decisione del giudice, individuando parametri che diano una indicazione di massima e siano utili sia al richiedente la trattazione orale e la discussione per motivare l’istanza, sia al giudice per decidere sulla stessa, con prevalente riguardo alla qualità dell’oggetto del ricorso e alla vocazione nomofilattica del giudizio, sulla base della tipologia e del rilievo della questione da trattare. Ad esempio: questioni di speciale importanza, questioni nuove, questioni relative a novità normative o motivi di ricorso che propongono un mutamento di giurisprudenza o che intervengono su temi controversi o di rilevante impatto sociale o, infine, che chiedono di sollevare questioni di legittimità costituzionale o riguardanti il diritto europeo o sovranazionale (da valutare se lasciare alla scelta delle parti la richiesta di discussione dei ricorsi in materia di libertà personale).

Questi contenuti potrebbero essere adottati, su una base normativa di soft law, con un provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione, adottato d’intesa con i rappresentanti dell’Avvocatura e della Procura Generale, dando luogo ad una specie di “editto” in grado di operare una selezione dei ricorsi che meritano davvero la discussione orale.

Si tratterebbe di un modello procedimentale che avrebbe come regola la trattazione dei ricorsi con procedura camerale non partecipata, assicurando un effettivo contraddittorio scritto, con scambi di memorie, sulla falsariga della procedura oggi prevista dall’art. 611, che si trasformerebbe in udienza pubblica o in un procedimento camerale partecipato in presenza di una richiesta motivata delle parti, che dovrebbe trovare riscontro in uno dei casi previsti dalla legge o dal provvedimento del Primo Presidente, richiesta che sarebbe vagliata dal giudice a cui spetterebbe la decisione finale, fermo restando che lo stesso giudice, d’ufficio, potrebbe richiedere la trattazione orale, anche in assenza della richiesta delle parti.

In questo modo, la preferenza per il rito scritto renderebbe più efficace e snello il giudizio di cassazione e la selezione dei procedimenti da decidere con un contraddittorio orale finirebbe per rafforzare la dimensione della Corte di cassazione come Corte “del precedente” anziché “di terza istanza”. D’altra parte, una prospettiva di questo genere è stata anticipata dalla riforma del giudizio civile in Cassazione, ad opera della legge n. 197 del 2016, che ha ridotto, tra l’altro,  la trattazione in pubblica udienza ai ricorsi la cui decisione presupponga la soluzione di una questione di diritto di particolare importanza, quindi con una valenza prevalentemente nomofilattica,  mentre per i giudizi privi di tale carattere si è prevista l’adunanza camerale non partecipata, ma con contraddittorio scritto.