Articolo  
11 Ottobre 2023


Collezionista, speculatore e mercante d’arte: le ipotesi di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele


Emanuele Riva
Novelio Furin

AbstractLa compravendita di opere d’arte può dar luogo ad obblighi di dichiarazione ed imposizione fiscale. Ciò accade, in particolare, quando il contribuente sia qualificato come mercante d’arte o come speculatore: non è tassata, invece, la cessione di opere da parte di chi sia mero collezionista. Dopo aver considerato i criteri discretivi tra i possibili inquadramenti tributari, il contributo approfondisce le fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000) e di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), soffermandosi sulle criticità relative all’elemento soggettivo e, quindi, sulla compatibilità tra dolo specifico e dolo eventuale. La complessità del quadro normativo e giurisprudenziale offre lo spunto per una riflessione sull’effettiva conoscibilità della norma e sulla prevedibilità della sanzione penale.

SOMMARIO:  1. Premessa. – 2. I regimi fiscali. Il mercante d’arte e i redditi d’impresa. – 3. Segue. Lo speculatore occasionale ed il collezionista c.d. puro. – 4. Gli indici oggettivi di distinzione tra mercante, speculatore e collezionista. In particolare: la durata del periodo di detenzione dell’opera. – 5. Gli indici della mancanza di altre fonti di reddito e dell’esistenza di uno stato di necessità famigliare. – 6. L’indice della valutazione del volume d’affari complessivo generato dalle compravendite. – 7. L’indice dell’organizzazione dell’attività: la disponibilità di beni strumentali, lo svolgimento di attività promozionali e il ricorso a canali di finanziamento. – 8. L’indice soggettivo-teleologico della passione per l’arte. – 9. La configurabilità delle fattispecie di omessa dichiarazione e dichiarazione infedele. Elemento oggettivo. – 10. Elemento soggettivo. La rilevanza dell’errore di diritto tributario. – 11. Segue. Dolo eventuale e dolo specifico. – 12. La prova dell’elemento soggettivo. – 13. Metodi e problemi di accertamento dell’imposta evasa. – 14. Una riflessione conclusiva.

 

*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.