Abstract. Previsto da tutte le codificazioni unitarie, resistente alle cicliche spinte abolizionistiche, il divieto di reformatio in peius rimane connotato da molteplici incertezze sul suo fondamento giuridico e sulla sua estensione applicativa. Il contributo, in questa prospettiva, analizza le multiformi risposte giurisprudenziali relative alla questione se, ai fini del rispetto del principio, si debba avere riguardo alla pena complessivamente inflitta, quale risulta dalle diverse operazioni di calcolo (c.d. criterio sintetico), o anche ai singoli addendi che concorrono alla determinazione del risultato finale (c.d. criterio analitico). In particolare, si considerano gli orientamenti restrittivi in punto di variazione nella misura delle circostanze quando mutino i rapporti reciproci tra gli elementi di commisurazione della pena o la qualificazione giuridica del fatto. Si intende poi sondare se la previsione del divieto di reformatio in peius continui a mantenere una sua coerenza nel sistema delle impugnazioni, per come questo si presenta anche alla luce degli ultimi interventi riformatori.
SOMMARIO: 1. Il divieto di reformatio in peius e la forza della tradizione. – 2. Alla (perenne) ricerca di un fondamento giuridico. – 3. Gli effetti deformanti del principio. – 4. L’estensione applicativa del divieto di reformatio in peius: regola generale o norma eccezionale? – 5. I percorsi giurisprudenziali tra “criterio analitico” e “criterio sintetico”: dal Codice del 1930 alla sentenza delle Sezioni unite nel caso Pellizzoni (1995) – 5.1. La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione nel caso William Morales (2005): il “criterio analitico” quale conseguenza del principio dispositivo. – 5.2. La prima deroga introdotta “a Sezioni unite”: la sentenza nel caso Papola (2013) sul giudizio di comparazione delle circostanze. – 5.3. Un’altra eccezione al “criterio analitico”: il “mutamento strutturale” del reato continuato secondo le Sezioni unite nel caso C. E. (2014). – 5.4. Ancora le Sezioni Unite nel caso Acquistapace (2020): un revirement garantistico? – 6. La variazione nella misura delle circostanze: quale criterio risolutivo nel caso di ... – 6.1. …riconoscimento di una nuova circostanza attenuante o riduzione della pena base? – 6.2. …riqualificazione giuridica del fatto? – 7. Osservazioni conclusive: quali prospettive per un divieto “sgretolato”?
* In vista della pubblicazione su Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale, il contributo, qui pubblicato in anteprima, è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di due revisori esperti.