Corte app. Bologna, Sez. III civile, sent. 9 febbraio 2024, Pres. De Cristofaro, rel. Salina
Abstract. L’accertamento della responsabilità penale degli organi di controllo è spesso edificato su macroposizioni di garanzia generalizzate e onnivore e su rimproveri che prestano un ossequio formale al principio nullum crimen sine culpa, per poi disattenderne de facto la portata garantista, dimostrando una chiara preferenza per un criterio di ascrizione della responsabilità piegato alla vieta logica del versari in re illicita o declinato sulla “mera responsabilità da posizione”. La decisione in commento, al contrario, si lascia apprezzare per la mutuazione dello statuto penalistico “puro” della responsabilità omissiva impropria dei membri del collegio sindacale per l’illecito amministrativo di manipolazione del mercato, prestando una sorvegliata attenzione tanto alla ricostruzione del corretto perimetro della posizione di garanzia e dei relativi poteri/doveri, oltreché alla scrupolosa verifica dell’incidenza causale della violazione dei doveri di intervento e dell’efficacia impeditiva del comportamento alternativo lecito, quanto, soprattutto, all’accertamento del dolo, valorizzato nella sua determinante componente volitiva e depurato da automatismi concettuali e semplificazioni presuntive.
SOMMARIO: 1. Garanzie “al di là delle apparenze” – 2. L’addebito mosso al Presidente del Collegio sindacale. – 2.1. (segue) La ridefinizione del perimetro delle responsabilità. – 2.2. La mutuazione dello statuto penalistico “puro” della responsabilità omissiva impropria. – 3. La progressiva estensione delle garanzie penalistiche all’universo punitivo para-penale. – 4. Le sequenze concettuali dell’accertamento della responsabilità per omesso impedimento dell’altrui illecito – 4.1. L’estensione della posizione di garanzia e i relativi poteri/doveri del collegio sindacale. – 4.2. L’incidenza causale della violazione dei doveri d’intervento e la verifica controfattuale del comportamento alternativo lecito. – 4.3. L’accertamento del dolo come volontà – 5. Un precedente importante.