Abstract. È abbastanza evidente come la c.d. riforma Cartabia (così intendendosi tanto la legge delega del 2021 quanto il d.lgs. del 2022) non ha inciso “direttamente” sui principali nodi applicativi posti dal sistema sanzionatorio ex d.lgs. 231/2001 a carico degli enti. Il che, è presumibile, porrà in futuro nuovi interrogativi nascenti dall’eventuale estensione, degli istituti di recente introduzione (tesi a perseguire l’esigenza di deflazione dei procedimenti penali, in base agli obblighi imposti dal P.N.R.R.), alla disciplina della responsabilità ex delicto degli enti collettivi. Deve, però, darsi atto che i margini di manovra del legislatore delegato erano piuttosto limitati, in ragione di quanto previsto dalla legge delega di cui alla legge n. 134/2021 che ha inteso precipuamente (e forse esclusivamente) occuparsi della riforma del processo penale a carico delle persone accusate di illeciti penali. Resta fermo tuttavia il rilievo che non snellire il c.d. procedimento de societate rischia comunque di appesantire i ruoli di udienza del giudice penale (che è preposto all’accertamento degli illeciti amministrativi da reato a carico degli enti collettivi); e conseguentemente potrebbe essere compromessi lo spirito e la portata dell’intero impianto normativo di cui al d.lgs. n. 150 del 2022, che si snoda lungo la direttrice fondamentale della semplificazione, razionalizzazione e speditezza del processo penale.In aggiunta a tali rischi (che potrebbero finanche pregiudicare la puntuale percezione dei fondi del P.N.R.R.), non si può non evidenziare come la “miopia” legislativa in tema di illecito dell’ente collettivo (che in questi anni si è occupata soltanto di ampliare il catalogo dei reati presupposto della responsabilità d’impresa), unitamente alla laconicità del testo del decreto 231/2001, possa favorire una giurisprudenza di legittimità e di merito di matrice “creativa”, più attenta e vigile del nostro legislatore nel perseguire gli obiettivi e le finalità di politica criminale d’impresa.
SOMMARIO: 1. Introduzione e presentazione della problematica. – 2. Un primo nodo applicativo: l’art. 344 bis c.p.p. (sull’improcedibilità sopravvenuta in appello e in Cassazione) si estende all’illecito amministrativo degli enti collettivi? – 3. Un secondo nodo applicativo: l’atto imputativo dell’illecito amministrativo ha natura “ricettizia” o “non ricettizia”? – 3.1. L’orientamento giurisprudenziale di legittimità e la “natura ricettizia” dell’atto imputativo ai fini dell’interruzione della prescrizione dell’illecito dell’ente: rassegna delle principali sentenze. – 3.2. Lo stato della giurisprudenza di merito e la “natura ricettizia” dell’atto imputativo, rispetto all’interruzione del decorso del termine di prescrizione dell’illecito dell’ente. – 3.3. La tesi meno garantista: rassegna delle sentenze di legittimità a favore della natura “non recettizia” dell’atto imputativo. – 4. Un terzo nodo applicativo: l’istituto della messa alla prova opera rispetto all’illecito amministrativo degli enti collettivi? – 5. Un quarto nodo applicativo: è applicabile la non punibilità per tenuità ex art. 131 bis c.p. all’illecito degli enti? – 6. La Riforma Cartabia e la mancata novella dell’art. 61 del decreto 231/01: è mutato il parametro decisorio per il rinvio a giudizio degli enti? – 6.1. Nuovo criterio valutativo: tra le indagini preliminari e l’udienza preliminare a carico delle persone fisiche. – 6.2. Le possibili soluzioni interpretative. – 6.3. Gli effetti aberranti del “disallineamento” normativo.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.