Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, XIX legislatura, d.d.l. n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025
Abstract. Il recente disegno di legge n. 2629 recante «Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense», presentato il 26 settembre 2025 dal Ministro della Giustizia alla Camera dei Deputati, contempla – tra gli altri aspetti degni di interesse – anche alcune disposizioni in materia di accesso alla professione di avvocato. Il presente contributo, cogliendo l’occasione offerta da questo d.d.l., vuole innanzitutto soffermarsi sullo stato dell’arte del c.d. “praticantato” e dell’esame di avvocato, mostrando innanzitutto alcuni dati statistici. Passeremo poi all’esame della disciplina attuale dell’accesso alla professione forense. Analizzeremo quindi la proposta di riforma contenuta nel citato d.d.l., che sembra cristallizzare (se non ulteriormente irrigidire) lo status quo del tirocinio e dei corsi di formazione. Metteremo poi in evidenza alcune questioni problematiche che forse meriterebbero di essere affrontate dal legislatore. Infine, allargheremo lo sguardo al di là dei nostri confini, mettendo a confronto la situazione italiana – e la proposta di riforma in commento – con le esperienze di Francia, Germania, Inghilterra e Stati Uniti.
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I dati sull’accesso alla professione forense in Italia. – 3. Alcuni cenni sulla normativa vigente: i diciotto mesi di tirocinio. - 4. (segue). In contemporanea, diciotto mesi di corsi di formazione, con una prova finale. - 5. (segue). L’esame di Stato: la redazione di un atto giudiziario scritto e (dopo mesi) la prova orale. – 6. Il d.d.l. n. 2629: la cristallizzazione del modello attuale di tirocinio e di corsi di formazione. – 7. (segue). La conferma della “pratica anticipata”. – 8. (segue). Una nuova disciplina per il “praticante abilitato”? – 9. (segue) Il silenzio in materia di compenso del tirocinante. – 10. Alcune questioni che il legislatore potrebbe affrontare: il possibile “controllo” del numero dei tirocinanti. – 11. (segue). Le possibili scelte in materia di formazione dei tirocinanti. – 12. (segue). Le possibili scelte in tema di valutazione dei tirocinanti. – 13. Uno sguardo al di là dei confini. – 14. (segue). Germania: un tirocinio pagato dai Länder e un unico esame che permette di accedere a magistratura, notariato e avvocatura. – 15. (segue). Francia: concorsi molto selettivi per accedere alle poche scuole forensi, che presentano un periodo di lezioni breve e separato dalle esperienze “sul campo”, con una gratification minima obbligatoria a carico di chi ospita il tirocinante. Superato l’esame finale di una scuola forense, ci si può iscrivere direttamente all’albo degli avvocati. – 16. (segue). Inghilterra: per diventare barrister, tre anni di giurisprudenza, un anno di scuola forense, e un tirocinio professionale molto selettivo, di almeno un anno, con un funding minimo obbligatorio a carico del dominus. I costi della formazione professionale e dell’avviamento dell’attività sono però piuttosto elevati. Per diventare solicitor, una laurea triennale e due anni di tirocinio, durante i quali viene riconosciuta al praticante almeno la national minimum wage. – 17. (segue). Stati Uniti d’America: nessun tirocinio necessario e alto tasso di promossi al primo tentativo all’esame di avvocato, che in California e nello Stato di New York si tiene due volte all’anno. I costi della formazione universitaria sono però elevati. – 18. Conclusioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.