Abstract. Il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, ha introdotto profonde modifiche alla disciplina in materia di «divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia». La riforma sancisce il definitivo superamento del sistema delle preclusioni assolute; tuttavia, impone al condannato non collaborante un complesso onere di allegazione che rende assai arduo l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative. Le criticità sono ancora più evidenti con riferimento alla possibilità dell’ergastolano di accedere alla liberazione condizionale. A fronte dei molteplici profili censurabili, l’effettività del diritto alla speranza sembra potersi affidare unicamente alla concreta applicazione del nuovo testo dell’articolo 4-bis ord. penit. e alla capacità di interpretarlo in maniera conforme alle indicazioni della Consulta e, prima ancora, della Corte EDU. Ebbene, da una prima analisi della più recente prassi applicativa, le aspettative possono dirsi nel complesso deluse: la presunzione di pericolosità sociale – seppur relativa – si è finora rivelata pressoché sempre insuperabile.
SOMMARIO: 1. Il contesto della riforma: brevi cenni introduttivi. – 2. L’intervento di riforma: il ricorso alla decretazione d’urgenza. – 3. La nuova formulazione dell’art. 4-bis ord. penit.: le modifiche apportate al catalogo dei reati ostativi. – 4. Le nuove condizioni per l’accesso ai benefici dei condannati per reati associativi. – 4.1 L’esclusione della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso. – 4.2 L’esclusione del pericolo di ripristino dei collegamenti. – 4.3 L’adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato. – 5. L’accesso ai benefici penitenziari degli autori degli altri reati ostativi. – 6. La nuova disciplina procedimentale. – 7. Reati ostativi e regime detentivo speciale ex articolo 41-bis ord. penit. – 8. Ergastolo ostativo e liberazione condizionale. – 9. L’abrogazione delle ipotesi di collaborazione impossibile, inesigibile e oggettivamente irrilevante. – 10. L’ordinanza n. 227 del 2022 della Corte costituzionale e l’orientamento delineato. – 11. Scenari a seguito della riforma. – 12. Conclusioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.