ISSN 2704-8098
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  Articolo  
02 Novembre 2022


Il traffico di influenze illecite nell’ordinamento italiano: crisi e vitalità di una fattispecie a tipicità impalpabile


AbstractIl lobbying e l’attività dei gruppi di pressione sono una componente naturale del processo democratico e possono contribuire a un miglioramento qualitativo delle decisioni pubbliche. Al contempo, però, è necessario contrastare i rischi di illecita influenza, obiettivo che richiederebbe, innanzitutto, una ragionevole regolamentazione dell’attività lobbistica a tutti i livelli del processo decisionale pubblico. Tuttavia, allo stato attuale, il quadro normativo italiano è completamente sbilanciato sul versante penale, come rivela il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.), introdotto dalla legge n. 190/2012 e sensibilmente ampliato dalla legge n. 3/2019. Con tale riforma sono state superate alcune lacune e incoerenze del precedente impianto normativo, ma il problema della carente tassatività o precisione del reato (art. 25, comma 2, Cost.) e della prevedibilità (anche) delle decisioni giudiziali (art. 7 CEDU), soprattutto rispetto alla nozione di “mediazione illecita”, si è ulteriormente acuito. Un tipo di reato così evanescente ha generato una miriade di questioni interpretative, fomentando utilizzi poco accorti in sede di indagini e strumentali da parte dei mass media. Un settore della Corte di Cassazione sta assumendo un ruolo para-legislativo di integrazione del precetto, nel tentativo di rimetterlo in sincrono con i principi fondamentali del diritto penale, ma la materia continua a scontare vistose incongruenze e scarsa efficacia.

SOMMARIO: 1. Prologo. – 2. La matrice sovranazionale (parzialmente equivocata) della fattispecie italiana di traffico di influenze. – 3. Le ragioni della riforma del 2019 e le principali novità. – 4. Oscillazioni giurisprudenziali sui rapporti tra millantato credito abrogato e traffico di influenze illecite riformato. Lineamenti tassonomici delle condotte. 5. Il vulnus alla tassatività/determinatezza del precetto penale. – 6. Il “soccorso ortopedico” alla legalità penale (di un settore) della giurisprudenza di legittimità. – 7. Scenari. 

 

*Il presente contributo riproduce un articolo pubblicato nel n. 3/2022 della rivista Diritto pubblico comparato ed europeo, che ha dedicato – in prospettiva interdisciplinare e comparatistica – un numero monografico ai temi del lobbying, dell’attività dei gruppi di pressione e del traffico di influenze illecite. Sistema penale ringrazia vivamente la rivista Diritto pubblico comparato ed europeo per avere consentito la ripubblicazione del lavoro.