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06 Giugno 2020


Dalla ‘culpa in vigilando’ alla ‘colpa di organizzazione’ e ritorno: corsi e ricorsi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex crimine dell’ente

Nota a Cass., Sez. IV, sent. 27 novembre 2019 (dep. 9 dicembre 2019), n. 49775, Pres. Menichetti, Rel. Pavich



SOMMARIO: 1. Premessa: il fatto. – 2. Il Modello Organizzativo, fulcro nomologico-cautelare del paradigma imputativo della responsabilità ex crimine dell’ente. – 3. Le peculiarità del caso concreto: lo ‘specifico’ della responsabilità dell’ente per i reati-presupposto colposi in violazione della normativa antinfortunistica. – 3.1. I rapporti tra le ‘fonti cautelari’: sovrapposizione, indipendenza o integrazione? – 4. L’assenza di ‘MOG’ come scelta di dis-organizzazione e il suo impatto sulla ‘colpa di organizzazione’: un cambio di paradigma? – 4.1. La tesi dominante e il ‘rovesciamento’ attuato dalla Sezione IV: il ‘MOG’ come ‘variabile indipendente’ nella formula imputativa della responsabilità ex 231? – 4.2. Il sovvertimento dei rapporti tra ‘fonti cautelari’ nell’applicazione dell’art. 25-septies. – 5. L’alternativa della Corte e la restaurazione in bonam partem di vetero-paradigmi civilistici e/o ‘identificativi’: una eterogenesi dei fini? – 6. Critica finale: da un modello ‘forte’ a un modello ‘flou’ di colpevolezza dell’ente.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.