ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Articolo  
08 Giugno 2020


La tutela penale del credito garantito dallo Stato alle imprese colpite dalla pandemia Covid-19

A proposito del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni con l. 5 giugno 2020, n. 40



Abstract. La delicata fase dell’erogazione e dell’impiego dei finanziamenti a favore delle imprese colpite dalla pandemia Covid-19 è oggetto di una disciplina normativa che presenta delicati e complessi riflessi in materia penale. Con la conversione in legge del d.l. 23/2020 (avvenuto, con modificazioni, con l. 40/2020) il quadro legislativo sembra essersi assestato: l’articolo esamina approfonditamente e nel dettaglio le disposizioni rilevanti, con riguardo alla specifica fase della erogazione e dell’impiego, distinguendo le varie tipologie contemplate dalla legge e mostrando le complessità ermeneutiche e applicative delle vigenti norme incriminatrici, posto che il legislatore non ha ritenuto di introdurne di nuove né di modificare quelle esistenti. L’analisi viene condotta anche con riguardo alla non meno delicata e problematica valutazione delle figure dei reati di bancarotta in ipotesi applicabili a imprese la cui insolvenza dovesse trovare momenti di connessione con la crisi da pandemia Covid-19 e con i finanziamenti in tale contesto ricevuti.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La disciplina extrapenale dei finanziamenti garantiti dallo Stato. – 2.1. I finanziamenti garantiti dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. – 2.1.1. L’intervento del Fondo PMI. – 2.1.2. Soggetti richiedenti dei finanziamenti garantiti dal Fondo PMI. – 2.1.3. Richieste di finanziamento garantito dal Fondo PMI. L’autocertificazione. – 2.2.  I finanziamenti garantiti dalla Sace SpA.  – 2.2.1. L’intervento di Sace. – 2.2.2. Soggetti richiedenti i finanziamenti garantiti da Sace. – 2.2.3. Richieste di finanziamento garantito da Sace. L’autocertificazione. – 3. Una prima ricostruzione della disciplina penale dell’erogazione e dell’impiego dei finanziamenti garantiti dallo Stato. – 3.1. Il falso ideologico del privato in atto pubblico. – 3.1.1.  Fonte dell’obbligo di verità. – 3.1.2. Contenuto della c.d.  autocertificazione resa dal richiedente. – 3.2. Le frodi nelle sovvenzioni. – 3.2.1. Qualificazione del soggetto che elargisce l’agevolazione finanziaria pubblica. – 3.2.2. Oggetto materiale dei reati: se la garanzia statale equivale alla tipologia di attribuzione economica agevolata di cui agli artt. 316 ter, 640 bis, 316 bis c.p. – 3.2.2.1. Le norme del codice penale. – 3.2.2.2.  La facilitazione pubblica finalizzata al sostegno delle attività produttive. – 3.2.2.3. La facilitazione pubblica come atto gratuito o limitatamente oneroso. – 3.2.2.4. Il rilascio della garanzia come erogazione di utilità economica. – 3.2.3.  Notazioni aggiuntive in ordine alla illecita acquisizione dell’agevolazione finanziaria. – 3.2.4. Destinazione ad attività di “pubblico interesse” delle risorse pubbliche in forma di finanziamento garantito. – 3.2.5. La responsabilità amministrativa degli enti. – 3.3. La bancarotta. – 3.3.1.  La bancarotta preferenziale. – 3.3.2. La bancarotta patrimoniale semplice. – 4. Profili processuali delle indagini relative a reati fallimentari: la “improcedibilità” delle istanze di dichiarazione di fallimento.

* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.