Abstract. Il fragoroso irrompere della scienza nel processo penale, sia come strumento investigativo sia come paradigma del giudizio, se da una parte ha fatto opportuno argine a inaccettabili deviazioni intuizionistiche, d’altra ha, però, finito talvolta per promuovere estremizzazioni per cui il “fatto” che non può essere “dimostrato” scientificamente neppure può essere “provato” nel giudizio in altro modo. La posizione concettuale che qui si condivide è, invece, che – senza rinunciare a priori all’apporto ricostruttivo che può essere fornito dai saperi scientifici -, tuttavia il ragionamento giudiziario può avvalersi, attraverso una ricostruzione del fatto olistico-valutativa, di un insieme composito di dati indiziari, anche in sé più o meno approssimati, che possono andare oltre la risposta (o non-risposta) quantitativa offerta dalle scienze.
SOMMARIO: 1. Una questione inesauribile. – 1.1. Limiti e vincoli fallaci nel ragionamento giudiziario. – 2. Ragionamento probatorio e ambiguità semantica. – 2.1. Tra diritto sostanziale e diritto processuale. – 3. La scienza dà (al processo) nulla più di quanto può dare. – 4. Giustificazione vs spiegazione. – 4.1. Razionalità e giustificazione. – 5. La causalità nel diritto penale. Premessa. – 5.1. L’interpretazione dei fatti per mezzo (anche) di valori. – 6. Il giudizio causale. – 6.1. La condicio sine qua non come teoria della causalità giuridica. – 6.2. La “causalità” omissiva. – 7. Causalità generale e causalità individuale. – 7.1. L’“accertamento alternativo” della causalità individuale. – 7.2. Causalità e amianto. – 7.2.1. Un tentativo di soluzione. – 8. Due questioni di causalità e alcuni esempi di giurisprudenza. Le malattie professionali multifattoriali. – 8.1. La (ir)responsabilità diacronica dei garanti. – 8.2. La funzione ermeneutica dell’art. 114 c.p. – 8.3. La condotta commissiva nelle malattie professionali.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.