Abstract. Prendendo le mosse da una breve illustrazione circa il cambiamento antropologico e sociale conseguente alla diffusione delle moderne tecnologie di comunicazione e informazione (ICT), il presente contributo intende smentire l’assunto per il quale, nella valutazione giuridica di un fatto, il medium tecnologico abbia una valenza neutra, consistendo in mero strumento dell’agire umano. La riflessione, pur rivolta alla categoria dei cybercrimes, si incentra in modo particolare sulla divulgazione, sul web e tramite ICT, di contenuti latu sensu ingiuriosi per valutare se tale condotta integri tutti gli elementi tipici della diffamazione. L’esito dell’analisi conduce a sconfessare la logica della mera equiparazione tra strumenti “digitali” e corrispondenti “analogici”.
SOMMARIO: 1. Diritto penale e post-modernità. – 2. Profilo criminologico e tratti criminosi della mente digitale. – 3. Informatizzazione senza informazione: gli esiti di una liberalizzazione. – 4. L’impiego di un linguaggio latu sensu offensivo nella comunicazione telematica. – 5. Il reato di diffamazione nel Web 2.0. – 5.1. L’assenza dell’offeso nel caso di utilizzo di ICT. – 5.2. L’offesa alla reputazione nel contesto dei Social networks, blog, forum e ICT. – 5.3. Turpiloquio online ed elemento soggettivo della diffamazione. – 6. Conclusioni.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.