Abstract. Finalizzata al recupero di efficienza del processo penale assicurandone la ragionevole durata (artt. 111 Cost. e 6 Cedu), la l. 27 settembre 2021, n. 134 affianca, a un impegno riformistico che investe l’assetto del codice di rito e lambisce il sistema sanzionatorio, una inattesa apertura alla giustizia riparativa. Coraggiosa e radicalmente innovativa, la scelta della legge delega si apprezza nel suo proposito di generalizzare interventi di giustizia riparativa – sinora disseminati, e lì confinati, in aree circoscritte del sistema processuale penale – imponendone l’operatività nella intera sequenza procedimentale, oltre che in sede esecutiva, a prescindere da tipo e gravità del reato e dotandoli di una cornice normativa di riferimento. A questa perentoria indicazione si contrappongono, tuttavia, direttive esitanti per indeterminatezza e ambiguità che al legislatore delegato demandano il compito di regolamentare snodi cruciali sebbene essenziali per il successo dell’operazione che, tra riparazione e giustizia punitiva tradizionale, ribadisce il nesso della complementarietà. Tali si rivelano i momenti di innesto dei percorsi riparativi nel procedimento penale e la conseguente incidenza dei relativi esiti. Pur nella incertezza favorita da queste carenze, il contributo si propone di esplorare effetti e ricadute della svolta legislativa. Si tratta di verificare quale ruolo – nel contesto processuale riformato alla stregua del prevalente obiettivo efficientistico – venga ad assumere il paradigma riparativo e, in particolare, se sia strumentale a questo obiettivo o se, invece, esso stesso, quale modello alternativo di risoluzione dei conflitti originati da reato, sia in grado di intaccare il primato della risposta esclusivamente punitiva proprio del modello tradizionale.
SOMMARIO: 1. Una prospettiva inattesa, ma non inedita. – 2. Sulle orme di un cammino interrotto. – 3. La giustizia riparativa nel reticolo delle direttive della legge delega: a) l’incremento dell’area della premialità per un processo penale riformato. – 4. (segue) b) il potenziamento dell’area della non punibilità per un sistema sanzionatorio rinnovato. – 5. Giustizia riparativa e deflazione processuale: prove di coabitazione. – 6. Effetti collaterali.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.