Abstract. La quotidiana e ormai stratificata normativa di contrasto al coronavirus, incentrata su misure di contenimento via via più incisive delle libertà (di circolazione e di impresa), assume rilievo penale in forza dell’art. 3, co. 4 del d.l. n. 6/2020, il quale incrimina la violazione delle misure adottate da tutte le autorità competenti, comprese quelle contenute nei DPCM e nelle ordinanze regionali e sindacali. L’articolo analizza i problemi connessi alla nuova fattispecie, che richiama l’art. 650 c.p. quoad poenam, a partire dal rapporto con la riserva di legge e con il monopolio punitivo statuale. Infine, messa in dubbio la applicabilità di fattispecie penali “alternative” (art. 438 c.p. e art. 260 del testo unico sulle leggi sanitarie) prova a ipotizzare una nuova fattispecie delittuosa ad hoc, ritagliata su ben circoscritte condotte pericolose per la salute pubblica.
SOMMARIO: 1. Il quadro normativo. – 1.1. Le basi legali delle ordinanze regionali e comunali. – 2. I profili penali. – 2.1. Un caso paradigmatico: l’ordinanza regionale campana n. 15/2020. – 3. Conclusioni.
* Contributo sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.