Abstract. Il nuovo art. 600-octies c.p., come modificato dal c.d. Decreto sicurezza, sanziona nel comma 2 la condotta di induzione all’accattonaggio; la successiva previsione di un aumento della pena, nel caso il destinatario della condotta sia un soggetto infrasedicenne, dimostra che si è voluto sanzionare l’induzione all’accattonaggio anche di adulti. Ne deriva un parallelismo con i reati di istigazione o induzione al suicidio o alla prostituzione, cioè con fatti riprovati dall’ordinamento ma privi di sanzione sulla base di peculiari ragioni di politica criminale. L'accostamento della mendicità a tali ipotesi è privo di ogni giustificazione e forse nasconde l’intento di criminalizzare proprio l’accattonaggio, ripristinando così scelte punitive da tempo abbandonate.
SOMMARIO: 1. Il problema. – 2. La nuova formulazione dell’art. 600-octies c.p. – 3. La nozione di accattonaggio. – 4. Il reato di accattonaggio dinanzi alla Corte costituzionale. – 5. Conclusioni. – 6. Postilla.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.