Pubblichiamo di seguito il testo rivisto, corretto ed ampliato delle relazioni tenuti presso la Scuola Superiore della Magistratura, nelle date 25.9.25 e 12.2.26, all’interno del corso di formazione iniziale per i MOT giudicanti penali (corsi TM26002 e TM25021). Il contributo analizzerà esclusivamente alcune problematiche giuridiche derivanti dalla ritrattazione (totale o parziale), nel corso del giudizio penale, della vittima dei c.d. reati di violenza domestica e/o di genere, cercando di comprendere -in che modo ed in quali situazioni- possano essere utilizzate le sue precedenti dichiarazioni, anche in un’ottica sovranazionale.
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1. Premessa. Come noto, una delle maggiori problematiche che i Giudici (soprattutto) dibattimentali si trovano costantemente ad affrontare, riguarda la c.d. “ritrattazione” - totale o parziale - della vittima del reato (dovuta alle più variegate ragioni), la quale, sovente, modifica le sue iniziali dichiarazioni, le dimentica ovvero le stravolge completamente.
A tal proposito, infatti, si deve precisare che lo specifico incidente probatorio volto a sentire la persona offesa, previsto dall’art. 392 c.1 bis c.p.p.[1], nel caso di reati da c.d. “codice rosso” (su richiesta del PM, anche se sollecitato dalla p.o., nonché del difensore dell’indagato), pur essendo (sostanzialmente e riassuntivamente) obbligatorio per il GIP (una volta richiesto), come da poco chiarito dalle sezioni unite della Suprema Corte[2] - che hanno risolto un annoso contrasto in seno alla nostra giurisprudenza - non è, invece, vincolante per il PM, il quale potrebbe, sempre, esercitare l’azione penale senza richiederlo, ritenendo, appunto, bastevole quanto riferito dalla vittima in querela o nelle (successive) sommarie informazioni.
Conseguentemente, mancando una anticipata cristallizzazione della prova (in contraddittorio),[3] è evenienza non certamente inusuale che le dichiarazioni dibattimentali successive della persona offesa siano estremamente diverse rispetto a quanto riferito in sede di indagini preliminari.
2. La previsione dell’art. 500 c.2 c.p.p. in relazione ai reati di c.d. violenza domestica e/o di genere. Come noto, e come espressamente previsto dall’art. 500 (c.1 e 2) c.p.p., fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione (dibattimentale), possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. Tale facoltà può essere esercitata, ovviamente, solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.
Conseguentemente, per regola generale, le precedenti dichiarazioni della persona offesa, se usate per le contestazioni, non possono entrare a far parte (direttamente) del materiale conoscitivo utilizzabile dal Giudicante per la decisione, servendo, esclusivamente a valutare la credibilità del testimone.
In relazione, tuttavia, ai c.d. reati di violenza domestica (e soprattutto, maltrattamenti) la giurisprudenza ha, tuttavia, fornito delle precise indicazioni, interpretando in maniera sicuramente estensiva il suddetto articolo.
Più volte, infatti, si è precisato che, in caso di violenza familiare (o para-familiare), la ripresa della convivenza e la modifica delle dichiarazioni da parte della persona offesa, soprattutto nel caso in cui questa versi in condizioni di particolare vulnerabilità, devono essere oggetto di un completo ed attento vaglio critico da parte del Giudice, al fine di verificare (nel caso specifico e concreto) se siano significative di inattendibilità delle originarie accuse mosse all’indagato, ovvero se siano dovute alla prosecuzione o aggravamento della condotta illecita, con conseguente possibilità di acquisire, al fascicolo del dibattimento, le precedenti dichiarazioni della vittima a norma dell’art. 500 c. 4 c.p.p.[4]
Ed infatti, come più volte chiarito in giurisprudenza, nei casi di violenza domestica, appunto, le ritrattazioni (totali o parziali) della persona offesa (così come le remissioni di querela, soprattutto nei casi in cui la vittima sia resa particolarmente vulnerabile dalla sua giovane età o dal fatto di essere madre di bambini ancora minorenni), anziché costituire elementi per escludere il reato e la sua reiterazione, spesso, possono essere sintomatiche della sua esposizione alla prosecuzione o all'aggravamento della relazione maltrattante, attraverso minacce, ricatti, intimidazioni, rappresaglie o condizionamenti, tutte manifestazioni di una sorta di "circolarità" della violenza domestica.[5]
La Suprema Corte, infatti, anche recentemente, ad es., ha precisato che la ritrattazione (dibattimentale) può anche derivare dalla mancanza di una efficace e completa protezione della persona offesa del reato.[6]
E, come noto, in ogni caso, “in materia di valutazione della prova testimoniale, deve tenersi conto delle dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari legittimamente utilizzate per le contestazioni, laddove le stesse permettano di accertare l'inattendibilità della ritrattazione effettuata dal medesimo testimone in dibattimento», con conseguente valutazione di “falsità” (e sostanziale inutilità ai fini della prova del fatto) delle dichiarazioni dibattimentali del testimone, fra cui la persona offesa, appunto, considerato inattendibile.[7]
Di conseguenza, in base all’art. 500 c. 2 c.p.p, le precedenti dichiarazioni (differenti) lette a titolo di contestazione, possono, quindi, rendere, sostanzialmente, non utilizzabili le nuove ritrattazioni dibattimentali (appunto, false), ma non possono (ordinariamente) essere utilizzate ai fini di prova, salvo che - come a breve si preciserà - si possa applicare l’art. 500 c.4 c.p.p. che prevede (anche, si ritiene, d’ufficio[8]) la possibilità di acquisire le dichiarazioni lette a titolo di contestazione e non confermate, quando vi siano “elementi concreti” per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a “violenza, minaccia, promessa o offerta di danaro o di altra utilità affinchè non deponga o deponga il falso”.[9]
La regola generale, infatti, è che, appunto, le dichiarazioni rese dal testimone durante le indagini preliminari e lette per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen. - al di fuori dei casi di consenso delle parti o di violenza, minaccia o subornazione - possano essere considerate solamente ai fini della credibilità dello stesso, ma non come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse riportati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, ammetta di averle, in precedenza, rese. [10]
3. L’interpretazione c.d. estensiva (se non aperta) dell’art. 500 c.4 c.p.p.[11]. Come già accennato, tuttavia, con riferimento ai reati di maltrattamenti in famiglia (e, in generale, di violenza domestica/sessuale e/o atti persecutori) sussiste, da tempo, un granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui: “il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e reo possono costituire un "elemento concreto" idoneo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese”[12] (ed ovviamente, analogo è il ragionamento in caso di delitto perseguibile d’ufficio).
All’interno di tale indirizzo interpretativo, alcune (soprattutto) iniziali sentenze, hanno ritenuto che l’elencazione dell’art. 500 c. 4 c.p.p. (ossia, violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità) non fosse tassativa, ma esemplificativa ed aperta, sulla base del principio di non dispersione dei mezzi probatori acquisiti al di fuori delle garanzie dell'oralità e del contraddittorio, al fine manifesto dell’accertamento della verità, affermato dalla nota sentenza della Corte Cost. n. 255/1992 del 18/5/1992[13], con possibilità, quindi, di acquisizione al fascicolo dibattimentale delle precedenti dichiarazioni[14] della persona offesa, anche in altre situazioni (differenti, appunto, da quelle tipizzate dal quarto comma dell’art. 500 c.p.p.).[15]
Tuttavia, la successiva giurisprudenza (di merito e legittimità) ha, ripetutamente, evidenziato la natura tassativa e non elastica (e, quindi, ampliabile) delle ipotesi indicate, appunto, dall’art. 500 c. 4 c.p.p., che costituirebbe, infatti, una norma c.d. eccezionale ed attuativa della "provata condotta illecita" di cui all'art. 111, comma 5, della Costituzione[16].
Conseguentemente, sulla base di questo - secondo e più recente indirizzo -, la c.d. riconciliazione (latu sensu) fra il reo e la vittima del delitto, pur non essendo, di per sé ed automaticamente, motivo di acquisizione (ex art. 500 c.4 c.p.p.) delle precedenti (e differenti) dichiarazioni della persona offesa, ben potrebbe essere considerata come situazione e circostanza idonea a facilitare il comportamento intimidatorio, minaccioso o di altra natura, concretamente attuato (dal reo o da terzi) con le condotte tipicamente previste dal suddetto articolo (appunto, minaccia, violenza e/o promessa) e tale, quindi, da indurre (o costringere) la vittima a modificare quanto in precedenza dichiarato[17].
Difatti, come, più volte, chiarito, il comportamento (c.d. subornante) - di cui al quarto comma dell’art. 500 c.p.p. - potrebbe essere posto in essere sia dall’indagato sia da terze persone, riguardando, infatti, esclusivamente, condotte messe in atto “sul” dichiarante.[18]
Una volta, infatti, accertata la condotta illecita esercitata sul testimone, ai fini dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni di segno accusatorio precedentemente rese dall'interessato, non è, infatti, necessario dimostrare che gli atti di intimidazione o la promessa di denaro siano riferibili all'imputato.[19]
Di conseguenza, per “recuperare” le precedenti dichiarazioni della persona offesa, sarà, sempre, necessario verificare che “anche per le circostanze emerse nel dibattimento”, vi siano “elementi concreti” per ritenere che la stessa sia stata sottoposta a violenza, minaccia o offerta/promessa economica (o di altra utilità).
Sin da subito, fra l’altro, bisogna precisare che la locuzione “anche per le circostanze emerse nel dibattimento” risulta oggetto di due differenti interpretazioni.
Secondo una prima tesi, infatti, le condizioni necessarie per acquisire le dichiarazioni predibattimentali devono essere valutate sulla base dei complessivi elementi di fatto presenti in atti, non limitandosi a quanto emerso nel corso del giudizio,[20] secondo, invece, una diversa teoria (che, allo stato pare ampiamente prevalente) il giudizio in questione può essere effettuato anche esclusivamente sulla base delle sole circostanze emerse nel corso del dibattimento.[21]
Ciò posto, come più volte precisato, il procedimento incidentale finalizzato a valutare la sussistenza (o meno) del comportamento c.d. perturbante/subornante sulla persona offesa, non necessita di una dimostrazione oltre “ogni ragionevole dubbio” (secondo il canone degli artt. 530-533 c.p.p. richiesto per la pronuncia di condanna), essendo necessari, ma sufficienti, “secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto non di una pressione subita da terzi, ma dalla sua adesione a modelli devianti, tesi ad anteporre la cura dei propri interessi illeciti rispetto al dovere di testimonianza davanti l'Autorità giudiziaria” non bastando, invece, il semplice sospetto, [22] né vaghe ragioni slegate da qualunque dato reale.[23]
Peraltro, nulla vieta che detti elementi sintomatici siano, appunto, tratti direttamente dall'atteggiamento assunto dal teste nel corso della deposizione dibattimentale, qualora la prudente valutazione del giudice gli consenta di cogliervi i segni della subita intimidazione, dato che alcuna conseguenza determinerebbe il mancato espletamento degli accertamenti incidentali previsti dall'art. 500 c. V c.p.p., trattandosi di attività istruttoria meramente eventuale, alla quale il giudice può attendere se ne ravvisi la necessità, senza esservi, tuttavia, obbligato[24].
In giurisprudenza, inoltre, è stata data una interpretazione estremamente estensiva ed elastica dei suddetti elementi sintomatici (del c.d. comportamento inquinante) che sono stati rinvenuti, ad esempio:
In ogni caso, è stato più volte precisato che non possono (di per sé) legittimare l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle precedenti dichiarazioni, né la mera sudditanza psicologica della vittima all’autore del fatto[32], né il mero timore soggettivo di ritorsioni non riconducibile ad un fattore esterno di condizionamento,[33] né le mere adesioni del "foro interno" a modelli omertosi e devianti, [34] né la semplice mancanza di genuinità della deposizione, [35] né il rifiuto del testimone di rendere dichiarazioni, essendo vittima dei delitti di maltrattamenti o atti persecutori [36], dato che, appunto, la deroga al principio della formazione della prova in contraddittorio contenuta nell'art.500, c. IV, c.p.p.. si riferisce alle sole condotte illecite poste in essere "sul" dichiarante (quali la violenza, la minaccia o la subornazione), ma non a quelle realizzate "dal" dichiarante stesso, quale la falsa testimonianza anche nella forma della reticenza o del timore.
Ovviamente, le violenze, le minacce, le offerte o le promesse di denaro o di altre utilità al testimone, affinché non deponga ovvero deponga il falso, autorizzano sicuramente il giudice a disattendere la deposizione del teste in giudizio e ad acquisire, quindi, al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese in precedenza del teste medesimo, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, ma non lo esonerano dal valutare, secondo la regola di giudizio di cui all'art. 192 c.p.p.., l'attendibilità di queste ultime, che non può essere ritenuta automatica sulla base dell'accertato fattore illecito esterno, anche mediante il ricorso ad elementi intrinseci alle dichiarazioni stesse.[37]
4. Il c.d. ciclo della violenza come massima di esperienza[38]. In argomento è opportuno fare anche riferimento al c.d. “ciclo della violenza” che, almeno negli ultimi anni, è stato (in giurisprudenza) considerato come una “massima di esperienza”, ricavabile, sostanzialmente (anche) dalla casistica giudiziaria (e, quindi, dallo svolgimento concreto dei processi)[39] relativa, appunto, ai rapporti fra vittime e rei all’interno dei procedimenti aventi ad oggetto la c.d. violenza di genere e, soprattutto, i maltrattamenti in famiglia o i reati commessi in contesti “di coppia”.[40]
Massima di esperienza, che, quindi, correttamente, può essere anche utilizzata per fondare la decisione di merito[41] e ricostruire lo stesso “fatto” posto all’attenzione del Giudicante.[42]
Come noto, infatti, le massime di esperienza sono generalizzazioni empiriche, tratte, con procedimento induttivo, dall'esperienza comune, che forniscono al giudice informazioni su ciò che normalmente accade, secondo orientamenti largamente diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione; dunque, nozioni di senso comune (common sense presumptions), enucleate da una pluralità di casi particolari, ipotizzati come generali, siccome regolari e ricorrenti, che il giudice in tanto può utilizzare in quanto non si risolvano in semplici illazioni[43] o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze e parametri riconosciuti e non controversi.[44]
E, come noto, si distinguono dalle “mere congetture”, in quanto sono regole giuridiche preesistenti al giudizio poiché il dato in esse contenuto è già stato, o viene comunque, sottoposto, a verifica empirica sicché la regola viene formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit, rivestendo i caratteri della regola d’esperienza tratta dal contesto storico-geografico generalmente riconosciuta ed accettata.[45]
Come espressamente chiarito, infatti, dalla Suprema Corte, il c.d. ciclo della violenza[46] è, infatti, un modello teorico di “relazione maltrattante”, ossia, un modello tipico di crescita esponenziale della modalità maltrattante nei contesti affettivi di coppia che si sviluppa secondo differenti e precise fasi: “la prima fase, di crescita della tensione, è quella nella quale si manifestano le forme tipiche della violenza psicologica e verbale. L'autore mostra irritabilità, ostilità crescente e freddezza; assume comportamenti volti a colpevolizzare, umiliare e sminuire l'identità della partner; impone divieti rispetto alla sua vita sociale e la isola. Di converso la vittima cerca di evitare l'escalation di violenza, accontentando e prevenendo il partner, riducendo drasticamente la propria vita di relazione (amicale, parentale, lavorativa e sportiva), evitando comportamenti che possano creare conflitto, non esprimendo mai un proprio punto di vista. In tal modo avviene la demolizione delle proprie capacità e dell'autostima; sopravviene un forte senso di inadeguatezza rispetto all'obbligo, sociale e culturale, di salvare la relazione e tenere unita la famiglia ad ogni costo, senza la percezione dell'illiceità delle condotte che subisce ed immobilizzata dal senso di impotenza. La seconda fase è quella dell'esplosione della violenza fisica in cui l'autore picchia la vittima, la terrorizza con danneggiamenti e diverse forme sopraffattorie. E' il momento più pericoloso per la vita della donna e, infatti, è quello in cui la paura la induce a chiedere aiuto ad amici e parenti, a denunciare, ad esprimere la volontà di separarsi, a recarsi in pronto soccorso per curarsi, a rivolgersi ad un centro antiviolenza per ottenere supporto, a cercare di mettere in salvo sé e propri figli, pur nella speranza di riuscire a cambiare il proprio partner e mantenere unito il nucleo familiare. La terza fase di riappacificamento (cosiddetta luna di miele) è quella nella quale l'aggressore esprime forme di rassicurazione, di pentimento, promette di cambiare e di non ripetere le violenze, individua cause esterne della propria violenza e convince la vittima della loro transitorietà fino a riconquistarne la fiducia. In questo modo la donna si confonde, minimizza quanto subito, se ne attribuisce in parte la responsabilità, ritiene che la violenza sia stata solo una parentesi in un momento di difficoltà e riprende la convivenza in una condizione di apparente calma, ma di subordinazione, spesso temendo per la sorte dei propri figli”[47].
Pertanto, considerando, appunto, il ciclo della violenza (suddiviso in fasi, ben distinte fra loro), come massima di esperienza, il tentativo (e l’apparente desiderio), quindi, di riavvicinamento/riappacificazione della persona offesa all'autore del reato, non determina, automaticamente, una c.d. “relazione tossica” (tale da mettere la persona offesa su un piano di corresponsabilità o, anche, di esclusiva responsabilità), e neppure incide ex se sulla credibilità ed attendibilità della testimonianza della vittima, costituendo, al contrario, un'evenienza prevedibile, “capace di creare ambivalenza nei sentimenti della persona offesa”.[48] e/o “sintomatica dell’esposizione di questa al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti”.[49]
5. De iure condendo, problemi di costituzionalità. Una problematica, allo stato, estremamente sottovalutata è la c.d. tenuta costituzionale[50] dell’art. 500 c.p.p., nelle ipotesi (ordinarie) in cui non si riescano ad acquisire le precedenti dichiarazioni della p.o. (difettando, appunto, i riscontri al comportamento c.d. inquinante di cui al comma IV del suddetto articolo), utilizzate per le contestazioni, soprattutto nei casi, non infrequenti, in cui la “prova” principe (se non unica) dei fatti sia costituita dalle dichiarazioni della vittima, che, appunto, in dibattimento, modifichi la versione iniziale dei fatti.
Senza, infatti, affrontare l’annosa problematica relativa alla decisione (dibattimentale) fondata esclusivamente (o quasi) su dichiarazioni o altri mezzi di prova non resi nel contraddittorio pieno fra le parti (e che ha, come noto, trovato un punto di equilibrio, sia per la giurisprudenza interna[51] che sovranazionale) si deve, necessariamente, evidenziare che, in più occasioni, la C.EDU ha, sostanzialmente, affermato il principio in base al quale la persona offesa (soprattutto se vulnerabile) debba essere protetta dalle Autorità Statali anche “contro” o “oltre” la sua volontà.[52]
In più occasioni, infatti, è stato precisato che “la prima parte dell’articolo 2 par. 1 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illecito ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. L’obbligo dello Stato al riguardo va al di là del suo dovere fondamentale di assicurare il diritto alla vita, predisponendo una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona: esso deve apprestare anche meccanismi di applicazione concepiti per prevenire, reprimere e sanzionare le violazioni. Così, in alcune circostanze ben definite, l’articolo 2 può porre a carico delle autorità l’obbligo positivo di adottare preventivamente misure di ordine pratico per proteggere l’individuo la cui vita sia minacciata da comportamenti criminali altrui”[53].
E, sul punto, è emblematica la nota sentenza della C.EDU del 2/3/17, Talpis c. Italia.[54], conclusa con condanna dell’Italia, per violazione degli artt. 14, 2 e 3 CEDU, nonostante, pacificamente, nel corso del procedimento, la vittima avesse “ridimensionato” le accuse (inizialmente) rivolte nei confronti dell’indagato, con conseguente archiviazione del procedimento di maltrattamenti a suo carico.
Secondo la C. EDU, infatti, la mancata adozione di misure idonee ad accertare le condotte di violenza (latu sensu) commesse in ambito domestico e la mancata applicazione di misure contenitive, volte ad impedire la reiterazione dei comportamenti pregiudizievoli in danno della p.o., costituisce sicuramente violazione dell’art. 3 CEDU[55].
La stessa Suprema Corte, peraltro, anche recentemente ha chiarito che sussiste, appunto, sempre la necessità di tutelare la vittima anche oltre o contro la sua volontà, soprattutto, appunto, quando venga accertato, dal Giudice, che la sua ritrattazione non sia autentica o spontanea.[56]
Pertanto, il divieto (normativo e generalizzato) di acquisizione delle precedenti dichiarazioni della p.o. (fatto salvo quanto, appunto, stabilito dall’art. 500 c.IV c.p.p., anche nella sua massima estensione interpretativa), con conseguente loro inutilizzabilità dibattimentale ai fini “di prova del fatto”, potrebbe determinare un evidente vuoto di tutela della vittima del reato, dato che, nel caso di assoluzione, la misura cautelare perderebbe necessariamente efficacia (potendo, altresì, essere revocata nel corso dello stesso processo, in seguito a ritrattazione della p.o.), con verosimile rischio per la sua vita ed incolumità (rischio, di cui, fra l’altro, sarebbe pienamente a conoscenza l’Autorità e, nella specie, la Procura della Repubblica, avendo a disposizione, appunto, l’intero fascicolo di indagini)[57].
Non si deve, infatti, dimenticare che, fra i c.d. obblighi procedurali (che gravano sugli Stati), rientra sia la fase svolgimento delle indagini (che, sostanzialmente, devono essere idonee ed in grado di identificare e punire i responsabili delle violazioni) sia l’esito del procedimento/processo, che, conseguentemente, deve costituire un monito ed avere un concreto effetto dissuasivo finalizzato, appunto, a prevenire i comportamenti contrari all’art. 3 CEDU[58] e, nello specifico, tali da ledere l’incolumità della vittima vulnerabile[59].
[1] L’ art. 392 c. 1 bis c.p.p., infatti, prevede che ” Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600 quater 1, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies e 612 bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. In ogni caso, quando la persona offesa versa in condizione di particolare vulnerabilità, il pubblico ministero, anche su richiesta della stessa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della sua testimonianza”.
[2] v. Cass. Sez. Unite 12/12/24, secondo cui è viziato da abnormità ed è, quindi, ricorribile per Cassazione il provvedimento con il quale il Giudice delle Indagini Preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio, avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno dei reati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, c.p.p., motivato con riferimento alla non vulnerabilità della persona offesa e alla rinviabilità della prova, trattandosi di presupposti presunti per legge. Peraltro, altre pronunce di legittimità considerano abnorme il rifiuto del GIP anche nel caso di asserito materiale probatorio insufficiente, ovvero di non condivisione della qualificazione giuridica dei fatti operata dal Pubblico Ministero (v. Cass. sez. VI 4534/24);
[3] Come noto, infatti, secondo una certa interpretazione, tutte le vittime di c.d. violenza di genere rientrerebbero all’interno della condizione di particolare vulnerabilità di cui all’art. 90 quater c.p.p. e tale interpretazione non è -sicuramente- priva di conseguenze, applicandosi, quindi, tutta la disciplina speciale prevista per le vittime particolarmente vulnerabili, quale, ad es., l’art. 190 bis c.1 c.p.p., volto ad evitare (in via generale) la c.d. vittimizzazione secondaria ed il riascolto delle persone già sentite in incidente probatorio (o le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dell’art. 238 c.p.p.). Infatti, pur non essendo espressamente indicata la c.d. “violenza di genere”, l’art. 90 quater c.p.p. elenca, quali indici rilevanti (della particolare vulnerabilità), appunto, l’aver subito una “violenza alla persona” ed essere assoggettati ad una “dipendenza affettiva, psicologica o economica” dall’autore del reato, situazioni, appunto, sovente rinvenibili nelle persone offese della violenza di genere e, in particolare, dei delitti di maltrattamenti in famiglia ed atti persecutori. Bisogna, inoltre, considerare che l’art. 90 quater c.p.p. ha costituito attuazione, appunto, della direttiva UE 12/29 che, tra gli indicatori della particolare vulnerabilità, prevede proprio l’aver subito “una violenza di genere”, una “violenza nelle relazioni strette” ed uno “sfruttamento sessuale”. Peraltro, a livello sovranazionale, gli indici di vulnerabilità sono stati, infatti, rinvenuti non solamente nell’età dell’offeso, ma anche (e soprattutto) nella condizione di soggezione e dipendenza della vittima dall’autore del reato (v. sentenza C.EDU Siliadin c. Francia del 26.7.2005), nella scarsità di risorse economiche e patrimoniali e di strumenti culturali, ovvero nella posizione socio-economica complessiva della persona (v. sentenza C.EDU Salah Sheekh c. Paesi Bassi dell’11.1.2007). Peraltro, vi sono anche decisioni che ancorano la condizione di vulnerabilità alla tipologia di illecito penale subito, ovvero al dolore derivante dall’essere vittima di violenza sessuale v, (sentenza C.EDU S.N. c. Svezia del 2.7.2002) o di violenza (latu sensu) domestica (v. sentenza C.EDU a Opuz c. Turchia del 9 giugno 2009);
[4] che, come noto, prevede che “quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinchè non deponga ovvero deponga il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate”.
[5] v., da ultimo Cass. sez. VI 4913/2025 ed, in precedenza, Cass. sez. VI 39562/2024, Cass. sez. VI 23635/2024, Cass. sez. VI 7289/2024, Cass. sez. VI 258451/2023, Cass. sez. VI 31570/2022;
[6] v. Cass. sez. VI 4913/25;
[7] v. da ultimo, Cass. sez. II 15652/23, Cass. sez. V 13275/12;
[8] Infatti, la acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni rese in fase procedimentale dal testimone che risulta oggetto di minaccia offerta o promessa di denaro può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, indipendentemente dalla richiesta delle parti (v. ex multis, Cass. sez. VI 44491/09, Cass. sez. III 27582/10);
[9] v. Cass. sez. V n. 27544/2023: “con riferimento ai principi ermeneutici che sovrintendono all'applicazione pratica della regola di cui all'art. 500, comma 4, c.p.p., si rammenta che il procedimento incidentale diretto ad accertare gli elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità al fine di non deporre o di deporre il falso, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e di persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico dell'intimidazione subita dal teste, purché sia connotato da precisione, obiettività e significatività, secondo uno "standard" probatorio che non può essere rappresentato dal semplice sospetto, ma neppure da una prova "al di là di ogni ragionevole dubbio", richiesta soltanto per il giudizio di condanna” (nello stesso senso Cass. sez. VI 25254 /12, Cass. sez. III 21699/13, Cass. sez. II n. 29393/21);
[10] v. Cass. sez. III 20388/15; Cass. sez. II 13910/16. Diversamente, si ritiene -pacificamente- che le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state -nel corso del dibattimento- confermate - anche se in termini laconici o generici -, vadano acquisite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal teste medesimo in sede dibattimentale (v. Cass. sez. IV 19873/09, Cass. sez. II 35428/18);
[11] Sul punto, si veda, anche, in argomento, la ottima relazione della dott.ssa Gilda Del Borrello all’interno del LABORATORIO SULLA VIOLENZA DI GENERE – 16 maggio 2025 della Formazione Decentrata di Bologna della S.S.M;
[12] v., ex multis, Cass. sez. V 8895/21; Cass. sez. III 27117/15;
[13] tale sentenza, infatti, precisava espressamente che “L’oralità, assunta a principio ispiratore del nuovo sistema, non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento; ciò perché – è appena il caso di ricordarlo – fine primario ed ineludibile del processo penale non può che rimanere quello della ricerca della verità (in armonia coi principi della Costituzione: come reso esplicito nell’art. 2, prima parte, e nella direttiva n. 73, della legge di delega, tradottasi nella formulazione degli artt. 506 e 507; cfr. anche la sentenza n. 258 del 1991 di questa Corte), di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formatisi prima ed al di fuori del dibattimento”;
[14] si ricordi, fra l’altro, come più volte chiarito che rientrano nella nozione di “dichiarazione” anche le c.d. individuazioni fotografiche e/o personali effettuate nel corso delle indagini (v. ex multis, Cass. sez. IV 13882/09);
[15] v. Cass. sez. III 38109/2006;
[16] che, appunto, prevede che “La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita”;
[17] v. ad es., Cass. sez. V n. 8895/21, secondo cui, appunto, “Nei procedimenti relativi al reato di atti persecutori, anche il riavvicinamento o la riappacificazione tra vittima e persecutore possono costituire un "elemento concreto" idoneo, ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen., ad incidere sulla genuinità della deposizione testimoniale della persona offesa, che, ove non possa rimettere la querela, perché irrevocabile, potrebbe essere indotta a circoscrivere, limitare o revocare le dichiarazioni accusatorie in precedenza rese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzazione delle originarie dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver denunciato le reiterate condotte di violenza e minaccia subite, per paura di future ulteriori ritorsioni aveva ritrattato e ridimensionato in dibattimento le accuse) ed, in precedenza, Cass. sez. III 2711/2015;
[18] v., ex multis, Cass. sez. II 36478/11;
[19] v., ex multis, Cass. sez. V 40455/04;
[20] v. Cass. sez. III 48140/09, Cass. sez. III 49579/09, Cass. sez. VI 18065/2011;
[21] v. Cass. sez. II 25069/10, Cass. sez. VI 49031/14;
[22] v. Cass. sez. I 9646/16 e, conformi, Cass. sez. II 13550/17, Cass. sez. VI 23241/21, Cass. sez. III 19155/21, Cass. sez. V 27544/23;
[23] v. Cass. Sez. I 29421/06, Cass. sez. VI 27042/08;
[24] v. Cass. sez. III 49579/09; Cass. sez. VI 49031/14, Cass. sez. VI 29342/19;
[25] v. Cass. sez. V 27544/23, in cui, ad es., viene individuata, appunto, “l'utilità a prezzo della quale vi è stata ritrattazione: la necessità che il nucleo familiare aveva pressante di pagare il mutuo sull'abitazione in cui viveva”;
[26] v. Cass. sez. II 30500/23, Cass. sez. VI 49031/14, Cass. sez. II 25069/10;
[28] v. Cass. sez. VI 18065/2011, Cass. sez. II 25069/10;
[31] v. Cass. sez. III 19155/21, in cui, ad esempio, si è dato rilievo ai "riti wodoo", considerati un veicolo di sottomissione psicologica, in un ambito di provato sfruttamento della prostituzione delle vittime;
[32] v. Cass. sez. II 15907/22;
[33] v. Cass. sez. II 50323/2013;
[34] v. Cass. sez. I 9646/16;
[35] v. Cass. sez. II 36478/11;
[36] v. per tutte, Cass. sez. VI 29342/19;
[37] v. Cass. sez. II 50323/13; Cass. sez. II 50035/18;
[38] v. anche, “Il “ciclo della violenza” come massima di esperienza per l’accertamento dei reati di violenza domestica: una nuova pronuncia della Cassazione” di Francesca Torlasco, in Sistema Penale 25/11/25;
[39] nonché, come chiaramente indicato in giurisprudenza, dalle risoluzioni, decisioni e raccomandazioni degli organismi internazionali relative ai procedimenti in materia di violenza di genere, nonché dalle fonti di natura sovranazionale (quali, ad es, la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con in Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77), nonché dalle stesse decisioni giudiziarie emesse dalla C.EDU (v., ad es., da ultimo, Corte EDU: Valiuliene c. Lituania, n. 33234/07, § 69, 26 marzo 2013, Volodina c. Russia, n. 41261/17, §§ 74-75 e 81, 9 luglio 2019; Tunikova e altri c. Russia, nn. 55974/16 § 76, 14 dicembre 2021);
[40] da ultimo, si veda, Cass. sez. VI 35667/25, Cass. sez. VI 21806/25;
[41] si ricordi, infatti, che, come più volte precisato, il controllo del giudice di legittimità sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, ma può riguardare la verifica se la decisione abbia fatto ricorso non a vere massime di esperienza, ma, al contrario, a semplici congetture, basate sulla mera possibilità (v. Cass. Sez. I 16523/21; Cass. sez. V 25616/19);
[42] v., ex multis, Cass. sez. VI 36430/14; Cass. sez. I 16523/20;
[43] che, appunto, costituiscono generalizzazioni a cui non corrisponde una effettiva conferma empirica, perché fondata su ragionamenti meramente intuitivi e soggettivi o, anche, sulla semplificazione di pregiudizi sociali diffusi che pervadono il senso comune (v. Cass. sez. U 10251/07, Cass. sez. IV 36524/21);
[44] v., sul punto, esattamente, Cass. sez. IV 36524/21, Cass. sez. VI 1775/13;
[45] v., espressamente, Cass. sez. II 39985/03;
[46] v., in merito, Cass. sez. VI 21806/25, Cass. sez. VI 39562/24, Cass. sez. VI 23635/24, Cass. sez. VI 23204/24, Cass. sez. VI 7289/24, Cass. sez. VI 25841/23, Cass. sez. II 11290/23, Cass. sez. VI 11733/23;
[47] v. appunto, Cass. sez. VI 35667/25 (pagg.8-9);
[48] v. Cass. sez. III 32379/21; Cass. sez. VI 31309/15;
[49] v. Cass. sez. VI 29688/23;
[50] per violazione dell’art. 117 Cost., come chiarito, ad es. da C. Cost. 348 e 349/07;
[51] si veda da ultimo, ad es. Cass. sez. V 11248/25;
[52] v., da ultimo, Corte Edu, Sez. IV, 22 marzo 2022, Y. e altri c. Bulgaria, Corte Edu, sez. I, 7 aprile 2022, Landi c. Italia;
[53] v. Corte Edu, 15 dicembre 2009, Maiorano e altri c. Italia;
[54] si veda, anche, in senso sostanzialmente conforme, Corte Edu, 28 maggio 2013, Eremia c. Moldavia; Corte Edu, 25 marzo 1993, Costello Roberts c. Regno Unito;
[55] in argomento, si veda anche il contributo di Edoardo Licata, “Vulnerabilità e tutela dei “core right”: gli obblighi di protezione in materia di criminalità di genere derivanti dalla CEDU”, in Sistema Penale 9 febbraio 2024;
[56] v. Cass. sez. VI 17455/25;
[57] si veda, sempre, la predetta C. EDU Maiorano e altri contro Italia, in cui viene , appunto, chiarito che nasce un preciso obbligo positivo (per gli Stati) ove risulti che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere che incombeva una minaccia reale e immediata per la vita di uno o di più individui e che esse, nell’ambito dei loro poteri ed attribuzioni, non abbiano, poi, adottato le misure che ragionevolmente avrebbero scongiurato il suddetto pericolo;
[58] v., sul punto, Corte Edu, 1 giugno 2010, Galgan c. Germania;
[59] v, da ultimo, Corte Edu, 23 settembre 2025, Scuderoni c. Italia;