Abstract. Dopo aver analizzato le innovazioni apportate dalle recenti leggi nn. 22 del 2022 e 6 del 2024, lo scritto si sofferma sul problema della nozione di “bene culturale” rilevante agli effetti penali. Illustrati i due orientamenti contrapposti, l’Autore si concentra sulle fattispecie maggiormente problematiche e suggerisce una soluzione differenziata a seconda dello scopo di tutela sotteso a ciascuna di esse. Per i reati come il furto che comportano che il bene culturale circoli illecitamente tra diversi soggetti, si propende per la nozione formale di cui all’art. 10 d.lgs. 42 del 2004 mentre per danneggiamento e deturpamento di beni culturali per la nozione sostanziale. Lo scritto si chiude auspicando un intervento chiarificatore da parte del legislatore.
SOMMARIO: 1. Le recenti riforme dei reati contro il patrimonio culturale. – 2. La rilevanza del bene giuridico tutelato. – 3. Un nodo ancora irrisolto: la nozione di bene culturale penalmente rilevante. – 3.1. La concezione formale di bene culturale. – 3.2. La concezione sostanziale di bene culturale. – 4. La reale portata della questione. Bene culturale e scopi di tutela. – 5. Conclusioni.
*Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.