Abstract. Calato all’interno del d.lgs. 231/2001 dalla l. 179/2017, il whistleblowing travalicando la propria originaria funzione anticorruzione viene a configurarsi come mezzo per l’emersione di illeciti all’interno del contesto aziendale. In tale prospettiva, tale strumento dimostra un significativo potenziale come input per l’avvio di tempestive internal investigations, i cui risultati consentano all’ente di intraprendere prontamente iniziative difensive finalizzate ad ottenere i benefici premiali individuati dal Decreto. Se il whistleblowing si presta a far emergere illeciti all’interno della società, per altro verso sarebbe da incoraggiare la collaborazione dell’ente affinché questi non rimangano celati ma vengano invece riportati alle autorità. Sulla scia dei non prosecution e deferred prosecution agreements americani, si potrebbe così ipotizzare de iure condendo una collaborazione dell’ente che si spinga fino al c.d. self-reporting, da incentivare ricollegandovi forme di premialità, come l’esclusione della punibilità, più pregnanti di quelle oggi previste, che si limitano ad una attenuazione della risposta sanzionatoria senza tuttavia escluderla.
SOMMARIO: 1. Il whistleblowing calato nel d.lgs. 231/2001. – 2. Whistleblowing e internal investigation. – 3. Il ravvedimento dell’ente de iure condito e de iure condendo. – 3.1. La collaborazione dell’ente nel ravvedimento post factum. – 3.2. L’autodenuncia dell’ente: il self-reporting.
* Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.