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28 Ottobre 2024


Ancora sull'abuso d'ufficio e su un preteso obbligo internazionale di non abrogare l'art. 323 c.p.: dal Tribunale di Firenze una nuova ordinanza di rimessione alla Consulta


Trib. Firenze, ord. 25.10.2024, Pres. Belsito, Est. Innocenti


Pubblichiamo in allegato una nuova ordinanza del Tribunale di Firenze, che solleva questione di legittimità costituzionale della l. n. 114/2024, nella parte in cui ha abrogato l'art. 323 c.p. Si tratta della terza ordinanza del Tribunale di Firenze (clicca qui e qui per le due precedenti) e della quinta in assoluto (con quelle dei tribunali di Locri e di Busto Arsizio).

Lo sviluppo dei percorsi argomentativi delle diverse ordinanze di rimessione, come anche di quella del Tribunale di Reggio Emilia, che  ha invece rigettato la richiesta di sollevare la questione, conferma come il nodo centrale sia rappresentato dall'esistenza o meno di un obbligo internazionale di decriminalizzazione dell'abuso d'ufficio. Si tratta del presupposto che, allo stato della giurisprudenza costituzionale, può consentire di ritenere ammissibile il sindacato della Corte su una legge abolitrice di un reato, con effetti in malam partem; su una legge che, in particolare, non configura una 'norma penale di favore' ma una mera 'norma più favorevole'.

L'articolata ordinanza che può leggersi in allegato, alla quale si rinvia, sviluppa argomentazioni già svolte nella prima ordinanza del Tribunale di Firenze (il Presidente del collegio e l'estensore sono i medesimi). La tesi centrale, sulla quale si fonda la questione sollevata per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., e che viene svolta in relazione alla Convenzione ONU di Merida, è che "quando l’ordinamento interno preveda già, al momento dell’assunzione dell’obbligo internazionale, una norma interna pienamente conforme a quella internazionale, sullo Stato contraente grava un vero e proprio obbligo, sul piano internazionale, consistente nel non abrogare tale norma".

Da segnalare, quanto alle questioni sollevate in rapporto agli artt. 3 e 97 Cost., che l'ordinanza sollecita un ripensamento, da parte della Corte costituzionale, del novero delle deroghe al divieto di sindacare le leggi penali con effetti in malam partem, che potrebbe essere ampliato in presenza di un significativo vulnus ai principi costituzionali come quello determinato dai vuoti di tutela conseguenti alla (parziale ma estesa) abolizione del reato di abuso d'ufficio.