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27 Settembre 2023


Caso Regeni: la Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità relativa all'art. 420 bis co. 3 c.p.p. (comunicato stampa)

Ufficio stampa della Corte costituzionale, comunicato del 27 settembre 2023



Segnaliamo ai lettori il comunicato stampa - pubblicato in data odierna - con cui la Corte costituzionale informa della decisione di accogliere la questione di legittimità costituzionale sollevata nel processo Regeni dal GIP del Tribunale di Roma con riguardo «all’art. 420 bis comma 2 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell’imputato, anche quando ritiene altrimenti provato che l’assenza dall’udienza sia dovuta alla mancata assistenza giudiziaria o al rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato; nonché dell’art. 420 bis comma 3 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza dell'imputato anche fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, quando ritiene provato che la mancata conoscenza della pendenza del procedimento, dipende dalla mancata assistenza giudiziaria o dal rifiuto di cooperazione da parte dello Stato di appartenenza o di residenza dell’imputato». 

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale è consultabile in questa Rivista con un commento della prof.ssa S. Quattrocolo

 

Riportiamo di seguito il testo del comunicato stampa

«La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla celebrazione del processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni.

In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.

Roma, 27 settembre 2023 »