Cass., Sez. VI, sent. 16 dicembre 2021 (dep. 28 dicembre 2021), n. 47244, Pres. Fidelbo, rel. D'Arcangelo
Pubblichiamo in allegato, in attesa di contributi di commento, una recente sentenza con cui la Sezione VI della Corte di cassazione, secondo la massima diffusa dal servizio novità della Suprema Corte, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'art. 90 cod. proc. pen. non si applica al procedimento di consegna esecutivo di un mandato di arresto europeo, non rientrando la persona offesa, a norma dell'art. 17, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, tra i soggetti legittimati a parteciparvi. (Fattispecie relativa alla richiesta del partito politico "Vox" di intervenire quale persona offesa nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Carles Puigdemont Casamajò del Tribunal Supremo di Spagna, per reati commessi in relazione all'indizione, nell'anno 2017, del referendum per l'indipendenza della Catalogna)».