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21 Gennaio 2022


La Corte costituzionale introduce nell’art. 34 c.p.p. una nuova ipotesi di incompatibilità per il giudice che in sede esecutiva abbia provveduto sull’istanza di rideterminazione della pena “illegale”


Corte cost., sent. 18 gennaio 2022, n. 7, Pres. Coraggio, Red. Amoroso


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Segnaliamo ai lettori il deposito della sentenza n. 7 del 2022, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lett. a), c.p.p. «nella parte in cui non prevedono che il giudice dell’esecuzione deve essere diverso da quello che ha pronunciato l’ordinanza sulla richiesta di rideterminazione della pena, a seguito di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, annullata con rinvio dalla Corte di cassazione».