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20 Dicembre 2019


Criminalità organizzata e terrorismo: la circolazione dei modelli criminali e degli strumenti di contrasto


Maurizio Romanelli

Il testo costituisce la traccia dell'intervento al Corso di formazione tenutosi presso la Scuola Superiore della Magistratura il 24 ottobre 2019, dal titolo "I reati politici e i reati di terrorismo o di eversione".

 

1. La questione dei possibili nessi tra criminalità organizzata e terrorismo, in particolare il terrorismo c.d. islamico, è da numerosi anni al centro delle riflessioni penalistiche e criminologiche in tutti i paesi europei.

Basti pensare – solo a titolo di esempio – all’attenzione riservata all’argomento dal Consiglio d’Europa, che vi ha dedicato convegni internazionali di livello e specifici gruppi di lavoro multidisciplinari.

Come è noto, il Consiglio d’Europa è organizzazione sovranazionale ben più ampia dell’Unione Europea e da oltre venti anni ha tra le sue funzioni essenziali la conoscenza ed il contrasto ai fenomeni terroristici, comunque articolati, nel quadro della tutela della sicurezza dei cittadini.

È altresì noto che il Consiglio d’Europa è organizzazione internazionale che presenta specifiche peculiarità anche, e forse soprattutto, quando di terrorismo si discute: basti pensare, per fare cenno all’attualità, ma anche al passato più recente, alle problematiche rappresentate dalle iniziative “antiterrorismo” promosse della Turchia.

Le delegazioni turche, in qualunque consesso, affrontano la tematica del contrasto al terrorismo facendo immediato e specifico riferimento al P.K.K. e a tutte le sigle allo stesso riconducibili direttamente o indirettamente, compresa l’Unità di protezione Popolare – YPG: movimenti individuati e proposti non solo come terroristi, ma anche come esempio vistoso di criminalità organizzata e terrorismo.

Le stesse Autorità rifiutano al contempo qualunque discussione in ordine alla violenta oppressione di forme di dissenso interno e dell’esercizio autonomo di attività istituzionali, come l’esercizio della funzione giudiziaria e giurisdizionale in particolare.

Ho partecipato sin dall’inizio al relativo dibattito e credo sia opportuno sintetizzare il quadro delle riflessioni svolte nel corso degli anni con riferimento alla realtà italiana nel quadro delle esperienze sovranazionali.

 

2. Alcune riflessioni di carattere generale per cominciare:

1) L’espressione che in tutto il mondo indica la connessione possibile tra crimine organizzato e terrorismo è crime terror nexus ed è espressione assolutamente generica e suscettibile di diverse chiavi di lettura di carattere generale.

Appare quindi necessario in via preliminare intendersi sul tipo di connessione che si va ad approfondire.

I “lavori in corso” nel mondo della letteratura scientifica sull’argomento sono fondati sul tentativo di migliore definizione del nexus richiesto: strutturale, occasionale, “su singoli progetti”, di carattere prevalentemente soggettivo (da devianza criminale a radicalizzazione etc.).

Ciascun paese tende del resto a rivendicare non solo la specificità delle “proprie” connessioni, ma anche la propria interpretazione del nexus.

Solo a titolo di esempio, la Francia, paese europeo più colpito negli ultimi anni dall’agire terroristico riferibile ad Al Qaida e ad Islamic State, tende a dare una lettura del nexus estremamente ampia, comprendendovi tutte le ipotesi di delinquenza comune, anche di basso livello (reati di violenza comune; piccolo traffico di droga; reati di opposizione alle forze dell’ordine etc), che si sono poi trasformate in radicalizzazione prima e passaggio all’azione terroristica dopo.

Ed è certamente un’impostazione “possibile”, che tende a vedere e riconoscere in grado elevato l’esistenza del collegamento, e ad orientare quindi il relativo dibattito sia penalistico che sociologico; alla fine anche politico in ordine alle scelte di fondo da effettuare nell’ambito del complessivo sistema di contrasto.

2) Seconda questione, bene richiamata nel titolo individuato dagli organizzatori: circolarità degli strumenti di contrasto.

Senza volere formulare conclusioni troppo nette, al livello europeo il problema maggiore che si incontra, e si è manifestato nei lunghi anni dell’affermarsi delle forme di manifestazione del terrorismo c.d. islamico, è la generale mancanza di un approccio metodologico coerente con l’approccio destinato al contrasto al crimine organizzato.

Questo il primo problema, non di poco momento.

Vi sono poi, ed invece, paesi europei che modulano il contrasto ai vari reati in materia di terrorismo sui modelli esistenti in materia di crimine organizzato, ma che in realtà hanno ancora da maturare una significativa esperienza al riguardo, o in ordine agli strumenti normativi o – alternativamente/cumulativamente – alle effettive modalità di impiego da parte delle forze preposte al contrasto.

Rimane quindi incredibilmente attuale il contenuto dell’art. 20 della Direttiva del Parlamento Europeo 541/2017 laddove impone – questa è la lettura corretta – agli Stati Membri di adottare in favore di tutti i soggetti coinvolti nell’azione di contrasto al terrorismo “strumenti di indagine efficaci” portando come riferimento “quelli utilizzati contro la criminalità organizzata”.

Se però si fa riferimento al paragrafo 21 del Preambolo l’elenco degli strumenti di contrasto che dovrebbero essere adottati non pare del tutto tranquillizzante.

Un po’ migliore il quadro complessivo se si considera come “strumento di investigazione” anche l’insieme di possibilità offerte dalla legislazione premiale alla quale fa riferimento –in modo un po’ sfumato, ma in via di approfondimento – l’art. 16 della Direttiva, con la previsione della “possibilità” di adozione di una congrua normativa premiale.

Nella stessa direzione va la previsione generale dell’art. 15 della Direttiva laddove indica che le sanzioni applicabili alle persone fisiche siano “effettive, proporzionate e dissuasive” prevedendo limiti minimi e massimi di pena non derogabili verso il basso.

Si tratta di previsione non nuova (v. già la decisione quadro 475/2002), ma che assume un significato embrionale di “rigore” e “premio” come prospettiva alternativa offerta a chi commette reati di terrorismo, secondo lo schema noto nel nostro paese, praticato con successo sia nel contrasto al terrorismo interno che alla criminalità organizzata.

Noto inoltre – ma è opportuno ricordarlo – che in Italia la rigorosa alternativa “rigore/premio”, e gli spazi che apre come strumento di contrasto, trovano applicazione anche sul terreno e nel momento dell’esecuzione penale, realizzando un unicum al livello sovranazionale (il riferimento è al sistema vigente dell’art. 4 bis ord. penit., compreso quindi, per i casi di maggiore rilievo, l’art. 41 bis ord. penit.)

In sintesi: l’esperienza italiana al riguardo è molto avanzata, discutibile e migliorabile come sempre, ma sicuramente un possibile modello al livello europeo.

 

3. Proviamo a meglio ragionare sulla circolarità degli strumenti di contrasto, sia pure procedendo in via di sintesi.

L’esperienza italiana su questo argomento è realmente significativa in quanto – come è ampiamente noto – l’Italia ha dovuto confrontarsi per un lungo lasso temporale con due gravissimi fenomeni di criminalità organizzata: la criminalità mafiosa da una parte, ed il terrorismo interno dall’altra.

Si trattava e si tratta di fenomeni criminali profondamente diversi tra loro, ma che presentavano alcune caratteristiche comuni: l’estrema pericolosità per la stessa struttura del paese (basti pensare alle stragi di mafia degli anni 92/93, in aggiunta alla straordinaria pericolosità del terrorismo eversivo, sia di sinistra che stragista); la particolarissima segretezza interna delle organizzazioni criminali, con vere e proprie regole di affiliazione e codici di comportamento; il notevole livello e la notevole capacità di organizzazione strutturale.

L’esistenza di questi aspetti comuni tra i due fenomeni criminali ha fatto sì che nel corso degli anni sia stato creato un complessivo sistema di contrasto valido per tutti e due i fenomeni e pienamente “circolante”.

Alcuni strumenti sono nati nel settore del terrorismo e sono stati estesi – dopo ampie discussioni – al contrasto alle mafie (l’impiego dei c.d. pentiti nel quadro di una legislazione premiale molto spinta); altri hanno seguito percorso “misti” (ad es. la progressiva espansione del settore delle misure di prevenzione in senso tecnico).

Con risultati estremamente importanti, sia sul fronte del contrasto al crimine mafioso che al terrorismo interno.

Con un’ulteriore passaggio del ragionamento, importante, che si collega al fatto che “fare circolare” gli strumenti non è solo – ed è già tanto – un problema di adeguatezza normativa, ma di esperienza, di conoscenza, di attenzione, di organizzazione.

Quando si è affacciato prepotentemente nel mondo, prima sul piano extraeuropeo e poi in Europa, il fenomeno del terrorismo internazionale, del terrorismo c.d. islamico, le nostre strutture di contrasto erano assolutamente preparate, compressa la magistratura specializzata.

Ricordo spesso quando discuto di questi argomenti che – al tempo delle Torri Gemelle, ma già da alcuni anni prima – erano in corso in Italia attività di indagine su importanti hub di radicalizzazione presenti in alcune città italiane (penso ad es. a storici luoghi di culto nella città di Milano, uno in particolare, forse il più importante al livello europeo).

Si era così riusciti a conoscere e contrastare, con difficoltà, ma in modo sostanzialmente efficace, il fenomeno criminale tipico di quegli anni: l’organizzazione del flusso di “volontari” in partenza dall’Italia, così come da altri paesi europei, e destinati ad operare con azioni terroristiche anche suicide in scenari internazionali (soprattutto alcune zone dell’Iraq in prossimità e dopo l’intervento americano e della coalizione internazionale del 2003).

Proprio in relazione a quegli scenari ed a quelle indagini è stato anche confermato uno dei principi cardine del nostro complessivo sistema di contrasto al terrorismo c.d. islamico, e cioè l’assoluta indipendenza costituzionale del pubblico ministero da ogni altro potere, con l’obbligo di svolgere le indagini e di promuovere l’azione penale a prescindere da valutazioni e decisioni politiche o di governo, in un quadro di legalità complessiva dell’azione di contrasto: rigore sì perché il fenomeno è realmente pericoloso, ma in quadro di assoluta legalità.

Non è questa la sede per meglio approfondire questo aspetto fondamentale, ma ricordo una vicenda ampiamente nota al livello internazionale (europeo ed extraeuropeo), e che spesso cito per indicare le caratteristiche di fondo del nostro sistema: quella del cittadino egiziano noto come Abu Omar (Nasr Osama Mostafa).

L’attività di indagine nei suoi confronti, e nei confronti di numerose altre persone, che venne svolta nei primi anni 2000 ha portato ad una importante risposta giudiziaria sul fronte del contrasto al terrorismo internazionale, con numerosi arresti e soprattutto numerose sentenze di condanna, ma al tempo stesso vi è stata una seria risposta giudiziaria – pur estremamente difficile – al fatto illegale della “rendition” di Abu Omar in Egitto da parte di funzionari della C.I.A. americana, con responsabilità anche dell’allora servizio segreto militare italiano (non potute accertare sino in fondo per le note vicende).

Solo un Pubblico Ministero realmente indipendente può muoversi su entrambi i fronti ed in entrambe le direzioni, neutralizzando anche – non è poco – l’effetto di efficace proselitismo che si collega, da sempre, alle violenze “di Stato” contro il “mondo musulmano”, vere e supposte, ampiamente utilizzate dai radicalizzatori con i loro efficaci strumenti.

Violenze vere non ci devono essere e devono essere perseguite se commesse, senza paura e senza indugi; quelle inventate/amplificate devono essere del pari adeguatamente contrastate, ma su un terreno diverso che è quello della capacità di prevenzione della radicalizzazione anche attraverso il ricorso a contro-narrazioni, vere ed efficaci.

Vediamo allora di trarre alcune conclusioni sul primo punto, anche se il discorso richiederebbe un approfondimento maggiore.

Il fenomeno del terrorismo internazionale (soprattutto oggi I.S., ma non solo, come è ben noto) è un fenomeno di criminalità organizzata, e come tale deve essere contrastato – in tutti i paesi – con strumenti di particolare efficacia, operanti su più livelli;

in sintesi:

  • norme penali apposite, capaci di “fotografare” il fenomeno nella sua realtà e nella sua evoluzione, nel rispetto dei principi del diritto penale costituzionale;
  • strumenti investigativi adeguati, anche in questo caso capaci di fare fronte all’evoluzione del fenomeno criminale e della tecnologia a disposizione del crimine;
  • elevata specializzazione del pubblico ministero e della Polizia Giudiziaria che dal pubblico ministero dipende, per vincolo costituzionale (“modello italiano”, ampiamente studiato ed apprezzato negli altri paesi europei);
  • adeguato controllo del complessivo sistema finanziario in prospettiva di contrasto al finanziamento del terrorismo e dell’agire terroristico;
  • attenzione al mondo delle carceri ed a tutti i luoghi ed ai momenti della possibile radicalizzazione;
  • l’impiego di varie misure preventive, anche di notevole rilevanza ed effettività.

Ma soprattutto la cultura della circolazione e della condivisione spontanea e tempestiva delle notizie e delle informazioni al livello interno e soprattutto al livello sovranazionale, nella consapevolezza profonda che solo indagini collegate al livello internazionale, in un quadro di fiducia reciproca, consentono di contrastare in modo efficace il fenomeno e di realizzare al contempo il massimo possibile di prevenzione.

La assoluta tempestività, e quindi l’efficacia, della prevenzione dell’agire terroristico passa necessariamente attraverso la tempestività della circolazione delle informazioni: sul piano interno ed internazionale.

Su questo terreno c’è ancora molta strada da fare, e dovremo cercare di percorrerla – presto e bene.

In passato, anche abbastanza recente, quando accennavo a questo argomento, aggiungevo una frase che spesso ripetevo in incontri pubblici, e che indicava una prospettiva alla quale credevo molto che riproduco di seguito:

a questi fini credo che vada portata la riflessione – in modo approfondito e serio – sulla possibile utilità della figura del Procuratore Europeo”.

In poco tempo la prospettiva pare radicalmente cambiata, e per quanto mi riguarda ritengo sia errore, ed errore grave.

Questa è la prima riflessione che volevo fare: il terrorismo è da considerare sempre come fenomeno di criminalità organizzata, e come tale deve essere contrastato – in tutti i paesi – con l’impiego dei migliori strumenti investigativi disponibili, in un quadro di legalità complessiva dell’azione di contrasto.

 

4. La seconda riflessione.

In questa materia non si può accettare di essere condizionati da approcci sloganistici, ma tutto al contrario è necessario fare i conti con i fatti e l’esperienza.

Non tanto perché i fatti alla fine si impongono sempre, ma perché in questo terreno gli slogan sono facili, e “la paura” gioca un ruolo importante, che porta a suggestioni, amplificazioni, semplificazioni.

I dati investigativi acquisiti nel nostro paese a fare corso dall’estate 2014 (proclamazione del c.d. stato islamico) e poi nel periodo successivo, con la crisi territoriale di Islamic State ed il progressivo mutamento degli obiettivi, non hanno evidenziato nessi strutturali con la “vera” criminalità organizzata italiana.

Vediamo in sintesi le due fasi principali della vita di Islamic State, anche se oggi le fasi sono di più come evidenzierò alla fine del ragionamento.

A) Nel “periodo d’oro” di Islamic State (metà 2014/ metà 2015), la prospettiva prevalente dell’organizzazione terroristica territoriale, unicum nel suo genere, era quella di determinare/realizzare la c.d. egira e consentire quindi agli aspiranti jihadisti di raggiungere il territorio del Califfato, utilizzando canali e percorsi ai tempi abbastanza semplici e di regola con la regia diretta di uomini del Califfato, o seguendo istruzioni di carattere generale sempre provenienti dal Califfato, attraverso la rete o specifiche pubblicazioni a cioò specificamente destinate.

Non quindi il coinvolgimento di strutture criminali esistenti in Italia, anche perché tali strutture non erano necessarie in vista del conseguimento dell’obiettivo, e perché comunque le strutture criminali esistenti praticano il mestiere degli affari, e non hanno avuto e non hanno un interesse possibile a favorire il raggiungimento dello Stato Islamico da parte di soggetti radicalizzati che intendono partire.

È poi ampiamente noto che il numero dei “partenti” dall’Italia verso il territorio del Califfato è stato piuttosto contenuto: è un fatto, discusso nelle cause complesse, ma di fondamentale importanza.

B) Il secondo periodo è quello dell’invito/ordine all’azione diretta nei paesi occidentali, sia generalizzato a tutto il mondo dei potenziali attori, sia più specifico a persone che hanno già abbracciato la causa di Islamic State (si tratta ovviamente di una semplificazione, atteso che la prospettiva dell’azione terroristica contro i paesi occidentali ha da subito rappresentato uno degli obbiettivi di fondo del Califfato).

Pericolosi entrambi gli ordini, sia pure in modi diversi.

Ebbene anche in questo secondo periodo non abbiamo registrato effettive convergenze con il crimine organizzato.

Abbiamo intercettato numerosi dialoghi relativi alle modalità di approvvigionamento di armi, anche lunghe, ma sono sembrati dialoghi abbastanza generici su come e dove sia possibile recuperare armi nei paesi occidentali, e quindi anche in Italia.

Questi dialoghi si sono alternati ad altri in cui si discuteva della possibilità di agire con risultati terroristici significativi con l’impiego di mezzi di pronta e facile reperibilità (armi bianche, autovetture, armi c.d. rudimentali, come l’esperienza nel mondo ha purtroppo dimostrato).

In alcuni casi, pochi per la verità, c’era la richiesta di fare pervenire il materiale dall’estero: richiesta di difficile realizzazione, e allo stato non realizzata.

Rimanendo ai fatti, l’unico caso di attentato significativo con programmazione/organizzazione di strage a mezzo di azione suicida in Italia risale all’ottobre del 2009 (quindi periodo pre-avvento Islamic State; il luogo era Milano; l’obiettivo una caserma dell’esercito, dopo analisi attenta di altri obbiettivi persino più ambiziosi e spettacolari).

L’attentatore suicida ha operato secondo le “classiche” istruzioni generali, e metodo, di Abu Mussab Al Suri, con autoradicalizzazione e modalità esecutive acquisite direttamente attraverso la rete, e con la autonoma fabbricazione di una importante bomba artigianale (innesco di T.A.T.P.), attraverso l’acquisto e la lavorazione di prodotti in libera vendita in un appartamento messo a disposizione da un amico.

Per fortuna l’esplosione non ha coinvolto la bomba nella sua interezza e quindi gli effetti non sono stati devastanti come avrebbero dovuto essere.

Come è noto, gravissime lesioni a carico dell’attentatore, che è rimasto miracolosamente in vita, e lesioni non gravi nei confronti delle persone più vicine nel momento e nel luogo dell’innesco della bomba.

Modalità di azione da “lupo solitario”, o – scusandomi per l’espressione: “quasi solitario” – e comunque senza coinvolgimento, in nessuna fase, del crimine organizzato: semplicemente non ce n’era bisogno.

Più significativamente: l’attentatore non avrebbe saputo come fare a cercare un nexus con la criminalità organizzata, e comunque non l’ha neanche pensato, mentre “la rete” glielo ha insegnato presto e bene; i due mondi non comunicano, e agli attentatori ispirati dai maestri religiosi/ideologici, e radicalizzati dalla rete, hanno i propri sistemi e li usano.

C) L’affermazione della non esistenza di nessi strutturali/significativi rimane valida anche in relazione agli ulteriori due periodi di Islamic State, gli ultimi, che possono essere individuati per disporre di categorie affidabili anche se semplificate:

1) sconfitta militare sul campo di battaglia con piccole zone residue sotto il controllo di Islamic State, e conseguente problema – ampiamente discusso a tutti i livelli – dei foreign terrorist fighters di ritorno o in via di ricollocazione nei paesi di provenienza;

2) situazione attuale di attacco militare turco alle postazioni curde o curdo-siriane, con gravissimi problemi legati ai campi di identificazione/prigionia dei foreign terrorist fighters gestiti dai curdi.

Come è noto, entrambi i fenomeni hanno toccato marginalmente il territorio italiano, ma per quanto a mia conoscenza non emergono novità rispetto a quanto prima detto, salvo l’ipotesi di appoggio per gli spostamenti transnazionali sui trafficanti di migranti e sulle relative organizzazioni criminali.

Si tratta di problema di carattere più generale che non consente semplificazioni: in via di approssimazione, deve essere solo ribadito che non esistono nessi strutturali tra i mondi del terrorismo e dell’immigrazione clandestina, ma che certamente in alcuni casi F.T.F. in via di ricollocazione possono avere usato le rotte ed i mezzi delle organizzazioni criminali di trafficanti di uomini.

 

5. L’analisi dei quasi cinque anni di vita di Islamic State consente di affermare che non esistono in Italia nessi sistematici/organizzativi e strategie condivise.

 

Con alcune possibili eccezioni, sempre in via generale e senza – allo stato – significative conferme affidabili.

Le eccezioni generali sono facilmente comprensibili e riguardano quei settori in cui la criminalità organizzata può realizzare l’obbiettivo di fondo del proprio agire, e cioè il ritorno economico, l’arricchimento individuale e di gruppo ed anche – per le organizzazioni mafiose italiane – il controllo del territorio, inteso nei due sensi della facilitazione ad attività criminali che richiedono forte presenza su territori dati e della rilevanza delle attività illegali per la conservazione/rinnovazione del potere territoriale.

I due (possibili) settori sono:

A)  la commercializzazione illegale di petrolio prodotto in territori siro-irakeni controllati da I.S.;

B) la produzione ed il traffico di droga (captagon) e di prodotti farmaceutici commercializzati con modalità illegali (tramadolo).

Sul primo settore vi sono state da parte di più Procure della Repubblica sul territorio italiano investigazioni preliminari significative, ancora in fase evolutiva, ma mi sembra possibile la convergenza di interessi tra i due mondi: si tratta infatti di attività illegali profondamente remunerative, che fanno gola ad entrambe le realtà criminali e che possono richiedere know-how criminale e reti di relazioni che la criminalità organizzata ha, sia al livello interno che internazionale.

Molto difficile, io credo, arrivare a conclusioni significative già in relazione al presupposto e cioè la verifica effettiva della produzione del petrolio illegalmente importato da settori del territorio irakeno sotto il controllo di I.S.

Sul punto gli accertamenti sono, e restano, doverosi, anche se ormai più relativi a situazioni passate, mentre rimangono in vita – quotidianamente – illegalità molto gravi collegate al ciclo di produzione, trasporto, importazione etc del petrolio a prescindere da nessi con il terrorismo di I.S.

Sul secondo settore, non vi sono elementi certi, ma vi è la effettiva necessità di approfondimenti, per chiarire le modalità di produzione e di commercializzazione e per cercare di risalire alla destinazione dei proventi.

È chiaro che i sequestri eseguiti negli ultimi tempi in più parti di Europa dimostrano un livello del traffico illecito, e quindi di redditività, molto ingente e rappresentano un segnale di allarme criminale che non può essere trascurato.

Per avere un’idea del volume di traffico, quanto al tramadolo, e quindi del volume di redditività dell’attività illegale, è sufficiente qui ricordare che i soli sequestri eseguiti al porto di Genova nel 2016 ammontano ad oltre 37 milioni di pillole, tutte destinate alla Libia.

È forse prematuro formulare conclusioni.

Attenzione deve essere altresì dedicata, lo si dice sempre e forse può essere ripetuto anche in questa occasione, al traffico illecito di prodotti archeologici, altro settore criminale devastante per i territori occupati e remunerativo per Daesh (sia che si tratti di gestione diretta sia, più frequentemente, come autorizzazione alle comunità locali allo svolgimento di attività di commercio illegale, remunerative per le comunità).

Vi sono state, e vi sono, alcune indagini su possibili coinvolgimenti della criminalità organizzata italiana nella gestione di tale traffico (in particolare ndrangheta), ma tali indagini al momento non hanno prodotto risultati affidabili.

 

6. A breve le conclusioni, ma è bene evidenziare alcune situazioni (“fatti”) che fecero emergere interferenze significative tra i due mondi.

Si tratta di un paio di situazioni, ampiamente studiate dagli addetti ai lavori, per la loro rilevanza, e che si collocano in epoca pre avvento di Islamic State:

1) La prima vicenda si colloca nel 2007-2008 e fa riferimento a due personaggi noti agli esperti di terrorismo c.d. jiahdista e noti anche agli studiosi della materia per la rilevanza della loro figura nella storia del contrasto giudiziario al terrorismo internazionale in Italia.

Alcune spiegazioni necessarie, sia pure in sintesi.

Si tratta dei fratelli Bouyahia, Hammadi e Maher, cittadini tunisini.

La vicenda di Bouyahia Maher in particolare, e l’accusa mossa nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Milano della fattispecie ex art. 270 bis c.p. determinò quella che rimane ancora oggi la più importante sentenza in materia di terrorismo all’interno di aree/situazioni di conflitto armato e quindi in sostanza la più importante interpretazione dell’articolo citato dopo la fondamentale riforma attuata con il D.L. 374/2001 (v. la nota, discussa e fondamentale C.C. Sezione Prima, 11.10.2016, Bouyahia + altri).

Ebbene, tornando ai fatti, dopo la scarcerazione per le vicende di terrorismo dei due fratelli, nacque nei loro confronti una ulteriore indagine, che evidenziò il passaggio di entrambi e di altri personaggi storici all’interno del mondo del terrorismo islamista della fine del millennio scorso ad una attività organizzata e significativa di traffico di droga.

Non ha senso qui entrare nel dettaglio nella vicenda.

Per semplificare riproduco di seguito, con un diverso carattere, alcune considerazioni svolte dal Giudice di Milano nell’ordinanza di custodia in carcere emessa nei loro confronti che danno bene atto della questione:

«1. L’esordio delle indagini e la emersione del traffico di stupefacenti

Il presente procedimento si inserisce, senza soluzione di continuità, nell’alveo delle indagini che da oltre un decennio vengono condotte, nell’area milanese, con riferimento a soggetti coinvolti in attività terroristica di matrice islamica.

Precisamente, verso la metà/fine del 2006, quattro noti esponenti di tali ambienti (già condannati per reati di terrorismo), ovvero BENATTIA Nabil, BOUYAHIA Hammadi Ben Abdelaziz, BOUYAHIA Maher Ben Abdelaziz e HAMRAOUI Kamal Ben Mouldi, per ragioni diverse (attesa di sentenza definitiva di condanna, espiazione pena, indulto) vengono a riacquistare la libertà.

Immediatamente, i predetti soggetti recuperano i contatti con i vecchi sodali, manifestando immutati propositi e sentimenti di odio verso l’ ”infedele”.

Conseguentemente, ricomincia una intensa attività di controllo, da parte delle forze dell’ordine, onde garantire una pronta capacità di intervento in caso di ripresa di attività illegale.

Dunque, il procedimento viene, nelle sue battute iniziali, iscritto per il reato di cui all’articolo 270bis c.p.

Dopodichè, durante il dipanarsi della attività investigativa, a fronte di robusti contatti tra i nominati e correlati ambienti estremisti, si palesa la esistenza di una parallela associazione criminale, finalizzata al traffico di stupefacenti, alla quale partecipano i fratelli BOUYAHIA e HAMRAOUI Kamal con il dichiarato intento di recuperare capitali da investire, verosimilmente, nella “missione” di fede.

Cosicché, se (nonostante i ripetuti, allarmanti dialoghi di carattere estremista a cui si farà riferimento) la indagine non consentirà di raccogliere elementi talmente avanzati – sotto il profilo della pianificazione materiale – da ritenere conclamata un’associazione di stampo terroristico, tuttavia, il peculiare fenomeno del saldarsi di criminalità tradizionale con criminalità di matrice estremistica islamica rappresenta una risultato di assoluto rilievo (né va nascosto che esso consente di assicurare la detenzione di persone decisamente pericolose, aggirando le difficoltà probatorie del 270bis c.p.) e denota la capacità (e volontà) di soggetti come i BOUYAHIA e HAMRAOUI Kamal di contaminare la loro azione, mescolandosi a delinquenti comuni, pur di raccogliere rilevanti fondi da utilizzare e investire».

Tornando alla relazione, deve essere aggiunto che l’ipotesi di finanziamento ad attività o organizzazioni terroristiche non trovò conferme, mentre rimase in piedi il fatto di un’attività organizzata e di rilievo rilevante ex art. 74 D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti.

2) La seconda vicenda risale all’immediato post Torri Gemelle, e non è stata chiarita sino in fondo, rimanendo come ipotesi possibile di grave collegamento non occasionale tra i due mondi; solo ipotesi possibile, ma con l’evidenza di alcuni fatti.

Indagini, prevalentemente da fonti di intelligence sovranazionale, su due egiziani individuati a Torino e considerati membri pericolosi di organizzazione terroristica, consentirono il recupero di una partita di armi di elevata pericolosità e di grande “raffinatezza” (sia pistole che armi lunghe).

Ebbene queste armi vennero riconosciute in termini del tutto affidabili, e sulla base di elementi certi, da un collaboratore di giustizia che era uno dei maggiori trafficanti d’armi del tempo, e che aveva rifornito stabilmente di armi le cosche della ndrangheta calabrese.

Non vi furono ulteriori sviluppi, ma rimase questo collegamento ed il fatto della disponibilità delle armi pericolose.

 

7. Le due vicende ricordate in via di sintesi sono certamente significative, ma non modificano le conclusioni sopra formulate.

I fatti ci dicono quindi che in Italia le vicende della “vera” criminalità organizzata e le vicende “vere” del terrorismo c.d. islamico non si incrociano, non presentano nessi e – certamente – non nessi strutturali, organizzativi, strategici.

Possibile forse lanciare allarmi sulla ipotesi di lavoro dell’esistenza del nexus, anche per tenere acceso un faro su una questione estremamente delicata, ma capacità anche di esaminare i fatti in modo equilibrato.

 

8. Pare opportuno a questo punto svolgere alcune brevissime riflessioni, ed offrire ulteriori spunti di approfondimento, su una tematica diversa, ma collegata: non più le conoscenze empiriche sui fenomeni e sugli strumenti di contrasto per come operano, ma le soluzioni ordinamentali/processuali.

Si tratta di tema diverso, come detto, ma va affrontato per completezza.

Partiamo da alcuni dati noti, per consentire invece alcune riflessioni.

Già dalla fine del 1991, il nostro sistema ordinamentale/processuale introduce la Direzione Nazionale Antimafia come autorità centrale/nazionale di coordinamento ed impulso delle indagini in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose, completando così la riforma del sistema di contrasto alle mafie, fondata sulla costituzione delle Direzioni Distrettuali Antimafia.

È invece noto che – in materia di contrasto al terrorismo – fino al 2001 non vi fu alcuna riforma diretta a rivedere l’organizzazione degli uffici di Procura e le connesse regole processuali: il contrasto al terrorismo continuava ad essere affidato a tutte le Procure della Repubblica d’Italia, senza concentrazione di attività al livello quanto meno distrettuale e senza una autorità di coordinamento su base nazionale.

L’effettività dell’azione di contrasto era affidata in via esclusiva al potere organizzativo del Procuratore della Repubblica, ed ai magistrati titolari delle relative attività investigative: le soluzioni erano quindi significativamente diverse da Procura a Procura; non solo tra Procure di grandi dimensioni e Procure medio/piccole, ma anche all’interno della tipologia delle Procure di grandi dimensioni.

Alcune Procure avevano seguito la logica e la cultura della specializzazione ed avevano creato da tempo un dipartimento (comunque chiamato) specializzato in materia di contrasto al terrorismo; in altre Procure non era stato così, o era avvenuto solo in epoca piu’ recente.

Sino al 2001 vi era pertanto una vistosa asimmetria tra il sistema di contrasto alle mafie ed al terrorismo.

Come viene spesso ricordato da chi aveva vissuto le vicende del terrorismo interno, il coordinamento era stato realizzato bene su base spontanea da parte delle Procure della Repubblica più coinvolte nel fenomeno, ed in epoca precedente alla riforma del codice di procedura penale da parte dei giudici istruttori.

È chiaro che si attendeva un segnale forte da parte del legislatore.

Nel 2001 comincia a muoversi qualcosa e si muove nella direzione giusta: subito dopo le Torri Gemelle, con il d.l. 374 viene inserito l’art. 51 comma 3 quater c.p.p., venendo così attribuita la competenza in materia di contrasto al terrorismo alle Procure Distrettuali.

Si è trattato di una prima innovazione di particolare rilievo, che va nella direzione e nella logica che ho sopra sintetizzato: è l’anticamera della vera specializzazione, pur venendo conservato il principio – fondamentale in Italia – della distribuzione del potere di investigazione, e della relativa responsabilità, su tutto il territorio nazionale.

Viene adottato in sostanza il modello organizzativo/ordinamentale/processuale operativo dalla fine del 1991 in materia di contrasto alle organizzazioni mafiose: le indagini vengono fatte dalle sole Procure Distrettuali, che si “portano con sé” la competenza del G.I.P./G.U.P. distrettuale.

Nella importante riforma citata, non viene però detto niente su altri aspetti, non secondari per chi ha a cuore il tema:

1) su quale sia, e se vi sia, “uno statuto” del P.M. “antiterrorismo”;

2) su quale sia il rapporto interno, al livello distrettuale, tra la Procura distrettuale antimafia e quella antiterrorismo, comunque articolata;

3) soprattutto non viene detto niente in materia di coordinamento nazionale ed attribuzioni connesse.

Così nel periodo successivo alle Torri Gemelle, vi sono state piu’ iniziative di ulteriore riforma legislativa per affrontare quanto meno il tema del coordinamento nazionale.

Vengono parallelamente studiati i modelli ipotizzabili, anche sulla base dell’esperienza straniera.

Una volta scartata, per ragioni piuttosto note e che fanno parte della storia del nostro sistema di contrasto, la soluzione della competenza centralizzata ad indagare, e accolta la soluzione del coordinamento nazionale, rimangono sul terreno della riforma possibile due opzioni di fondo:

A)  la creazione di una procura nazionale antiterrorismo diversa ed autonoma dalla procura nazionale antimafia;

B) l’estensione delle competenze della D.N.A alla materia del terrorismo.

La situazione sopra descritta rimane inalterata anche dopo il manifestarsi terribile del terrorismo jihadista in Europa, con le stragi di Madrid dell’11 marzo 2004 (con connessa, terribile, “conclusione” di Leganes del 3.4.2004) e di Londra del luglio 2005, e pur a fronte della ulteriore, e significativa, riforma realizzata in Italia dopo Londra con il D.L. 144 del Luglio del 2005.

Si va quindi avanti così “senza” il coordinamento nazionale.

Il “dopo” è noto negli aspetti essenziali che riproduco in via di sintesi.

Il mondo” si muove a fronte dell’affermarsi rapido e terribile di Islamic State (risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nn. 2170 e 2178/2014, molto chiare, con obblighi in carico agli Stati membri) e si muove di conseguenza anche il nostro paese, a seguito anche dei nuovi terribili attentati in Europa dell’inizio del 2015 (Parigi, 7 e 8 gennaio 2015).

Nasce così il D.L. 7/2015 e la relativa, importante, legge di conversione (l. 43/2015).

A fronte delle soluzioni possibili, si sceglie di estendere le attribuzioni esistenti del Procuratore Nazionale al settore del terrorismo, facendo ricorso ai concetti ormai consolidati e rodati di coordinamento e di impulso.

Il “nuovo” art. 371 bis c.p.p. individua in modo non perfettamente simmetrico le attribuzioni del Procuratore Nazionale in materia di mafia ed in materia di terrorismo:

  • mafia: “.. il Procuratore Nazionale… in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 bis c.p.p. .. dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia..”;
  • terrorismo: “…il Procuratore Nazionale…in relazione ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51 comma 3 quater c.p.p. … si avvale altresì dei servizi centrali ed interprovinciali delle forze di polizia…”).   

Differenze quindi ci sono ancora, ed andrebbero bene analizzate, ma in via generale è possibile affermare che il ruolo del Procuratore Nazionale e dell’Ufficio della DNA è quello consolidato, e di grande rilievo, del coordinamento e dell’impulso su base nazionale, con risultati effettivi di coordinamento estremamente significativi a fare corso della metà del 2015, sia sul piano del terrorismo c.d. islamico che su quello interno (destra, sinistra, anarco-insurrezionalista), e con una rilevantissima proiezione e dimensione internazionale.

 

9. Il quadro è così delineato e spetta all’esperienza il farlo funzionare in modo efficace nell’interesse della collettività.

Scendendo solo un po’ più nel dettaglio, si realizza però in materia di terrorismo quella che è stata definita (efficacemente) la “distrettualizzazione debole”: non sono state, infatti, estese al settore del terrorismo le norme di ordinamento giudiziario relative alle direzioni distrettuali antimafia.

L’art. 102 del codice antimafia è rimasto infatti immutato, senza l’estensione delle attribuzioni/prerogative/doveri del sostituto della D.D.A. al sostituto addetto alla Procura Distrettuale Antiterrorismo (comunque denominata ed organizzata).

E tale considerazione vale sia per aspetti formali che per quelli sostanziali che mi stanno più a cuore; molto in sintesi e facendo un riepilogo ragionato delle caratteristiche del magistrato “antimafia”:

  • durata minima;
  • criteri di scelta con la “preferenza” necessaria per il criterio della competenza;
  • interlocuzione del procuratore antimafia in materia concorsuale e di organizzazione;
  • doveri culturali (di fondo, sia del magistrato preposto alla Direzione Distrettuale che di tutti i magistrati che ne fanno parte: cultura dello scambio delle informazioni e del coordinamento, che tutto sostiene e che rappresenta – come sopra detto – la base culturale-metodologica dell’azione di contrasto al terrorismo).

È inoltre noto che non vi sono regole di legge per la costituzione ed il funzionamento delle procure distrettuali antiterrorismo.

Dopo ampio dibattito, di qualità, è stato scelto il modello organizzativo “flessibile” di discrezionalità e di responsabilità del Procuratore della Repubblica distrettuale nell’organizzazione del settore antiterrorismo.

Si tratta di scelta che presenta possibili vantaggi in relazione alla profonda diversità del fenomeno da distretto a distretto (sia per quantità che per qualità), ma probabilmente oggi alcuni aspetti di fondo andrebbero tipizzati in via generale, oltre quanto fatto in modo significativo dal C.S.M. con la nota delibera del 16 marzo 2016.

 

10. Vi sono ovviamente numerosi ulteriori aspetti, ma credo che il quadro italiano sia chiaro e sono convinto che si tratti di “modello” di rilievo anche sul piano internazionale: non solo circolarità dei sistemi di contrasto (da terrorismo interno a mafia; da mafia e terrorismo interno a terrorismo internazionale), ma tendenziale omogeneità, il tutto nel quadro fondamentale del rispetto dei principi del diritto penale costituzionale e di legalità dell’azione di contrasto.