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09 Maggio 2025


Violenza sulle donne e violenza domestica: pubblicato il dm sul riconoscimento e l'accreditamento di enti e associazioni abilitati ad organizzare percorsi di recupero destinati agli autori dei reati


Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2025


Segnaliamo ai lettori che nella G.U. n. 73 del 28 marzo 2025 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2025 con il quale si definiscono, in attuazione dell’art. 18 della legge 24 novembre 2023, n. 168 (“Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”), i criteri e le modalità per il riconoscimento e l’accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati a organizzare percorsi di recupero destinati a:

  • soggetti condannati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 165, quinto comma, del codice penale, che impone, già in sede di prima concessione della sospensione condizionale della pena, la necessaria subordinazione del beneficio alla partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati;
  • soggetti indagati o imputati per reati di violenza contro le donne e di violenza domestica, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 282-quater, primo comma, terzo periodo, del codice di procedura penale, che prevede la facoltà per il giudice di valutare la positiva partecipazione a un programma di prevenzione della violenza relativamente alla scelta di revoca o sostituzione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Il decreto è stato adottato congiuntamente dal Ministro della Giustizia e dalla Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, e definisce alcune linee guida per lo svolgimento dell’attività degli enti e delle associazioni coinvolte.

In particolare, il decreto dispone che i programmi di recupero e di prevenzione possano essere erogati esclusivamente da parte di enti e organismi specificamente individuati, anche in forma associata tra di loro (i C.U.A.V., centri per uomini autori o potenzialmente autori di violenza).

A tal fine, è istituito un elenco nazionale unico, gestito dal Ministero della Giustizia, al quale possono iscriversi, previa verifica di rigorosi requisiti strutturali, esperienziali e di onorabilità (definiti agli artt. 6 e 7 del decreto), soggetti quali enti pubblici e locali, enti del servizio sanitario, enti e organismi del terzo settore.

Il procedimento di accreditamento, la gestione pubblica e trasparente dell’elenco, le cause e le procedure di sospensione e cancellazione degli enti accreditati sono dettagliatamente normati, unitamente alla previsione relativa alla garanzia di completamento dei percorsi già avviati per il caso di uscita anticipata dell’ente dall’elenco (artt. 8, 9, 10, 11, 13 e 14).

Fondamentali per l’operatività dei C.U.A.V. sono le Linee Guida che integrano il decreto, ponendo l’accento sulla necessità di operare in rete con i servizi territoriali, di avvalersi di team multidisciplinari qualificati e di garantire, come priorità assoluta, la sicurezza della vittima. Tra gli aspetti oggetto di regolamentazione, figurano, altresì, le modalità di definizione del programma e di svolgimento dei percorsi, le eventuali modifiche da adottare sulla base dell’andamento degli stessi e gli strumenti di valutazione iniziale e finale. Sul punto, si nota che in fase di avvio del programma è fondamentale registrare la volontà del soggetto di partecipare agli interventi proposti, mentre in sede di valutazione finale è necessario operare un giudizio unitario conclusivo, che non può mai basarsi in maniera esclusiva sulla regolare partecipazione alle attività previste.

Infine, il decreto prevede delle disposizioni transitorie e finali per consentire il graduale adeguamento degli enti già operanti ai nuovi criteri.

 

(Maria Falcone)