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14 Aprile 2025


In vigore da sabato il decreto-sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48): il testo in G.U.


Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario")


Nella tarda serata di venerdì 11 aprile è stato pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale il testo del decreto-sicurezza: è il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, che, ai sensi del suo art. 39, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, cioè sabato 12 aprile 2025. Ne pubblichiamo in allegato il testo.

In attesa di ospitare sulla nostra Rivista contributi di approfondimento, segnaliamo un primo profilo problematico, correlato all'immediata entrata in vigore e, pertanto, al ricorso al decreto-legge che, secondo un autorevole e risalente insegnamento della dottrina, dovrebbe essere evitato in materia penale. Mentre per le leggi è previsto un periodo di vacatio (entrano in vigore di norma 15 giorno dopo la pubblicazione nella G.U.) - che ne rende conoscibile il contenuto - i decreti-legge - in ragione della necessità ed urgenza che ne rappresentano il presupposto - entrano in vigore immediatamente.

Ciò pone un problema evidente - un caso di scuola - sotto il profilo del principio costituzionale di colpevolezza, come consacrato a partire dalla storica sentenza della Corte costituzionale n. 364 del 1988 (rel. Dell'Andro).

La legge penale deve essere conoscibile e l'ignoranza della legge penale è scusabile se incolpevole. Come possono essere conoscibili le norme penali del decreto-legge che entra in vigore poche ore dopo la pubblicazione sul sito gazzettaufficiale.it (se va bene tre)? Si pone insomma, in prima battuta, già in sede di arresto per i nuovi reati che lo consentono, un problema di applicabilità dell'art. 5 c.p. 

(Gian Luigi Gatta)