Abstract dei contenuti (a cura di Candida Mistrorigo)
Con l'autorizzazione dell'editore Giuffrè Francis Lefebvre anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori pubblicati nell'ultimo numero della Rivista italiana di diritto e procedura penale (n. 1/2024).
DOTTRINA
ARTICOLI
Kostoris R.E., Dal penale nazionale al penale transnazionale: le dinamiche del processo nell’intreccio tra un diritto per regole e un diritto per princìpi, p. 3 ss.
Il lavoro si focalizza su un aspetto solitamente poco considerato nell’analisi dei rapporti tra processo penale e diritto europeo: quello costituito dalla diversa morfologia che presentano questi due corpi normativi. Le norme codicistiche sono infatti espresse per ‘regole’ astratte (le fattispecie normative), quelle europee per ‘princìpi’. Da questa differenza di fondo deriva una serie di importanti ricadute che, in ragione della prevalenza del diritto europeo su quello nazionale, presentano una profonda incidenza sul nostro processo penale interno e richiedono un deciso cambio di paradigma per coglierne la portata e le implicazioni.
Riccardi G., Funzione requirente e motivazione. Contenuto e limiti della motivazione, tra oneri codicistici e obblighi costituzionali, p. 21 ss.
Concernendo l’obbligo costituzionale di motivazione la giurisdizione in senso stretto, non altresì l’azione, l’articolo si interroga sul contenuto e sui limiti della motivazione della funzione requirente. Pur partecipando alla funzione giurisdizionale, la magistratura requirente non svolge attività giurisdizionale in senso stretto: sicché l’obbligo di motivazione non rinviene il proprio fondamento nell’art. 111 Cost. Tuttavia, in un sistema connotato dalla legalità processuale e dal principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, assolvendo la motivazione alla duplice funzione endoprocessuale, di giustificazione del provvedimento, ed extraprocessuale, funzionale al controllo democratico esterno, viene individuato un obbligo costituzionale implicito di motivazione della funzione requirente, sulla base di una lettura sistematica dei principi di obbligatorietà dell’azione penale, di uguaglianza e di legalità, penale e processuale. In bilico tra l’onere ‘codicistico’ e l’obbligo ‘costituzionale’, la motivazione, nella funzione requirente, assume dunque un rilievo importante, non soltanto ai fini dell’efficacia, ma altresì ai fini della legittimazione democratica, e viene analizzata nei principali momenti procedimentali nei quali si estrinseca la funzione giurisdizionale del pubblico ministero.
Helfer M., Per una pena pecuniaria presente nell’ordinamento giuridico. Uno sguardo all’esperienza tedesca ed austriaca, p. 45 ss.
In Italia si registra da anni un costante impegno nel riformare il sistema sanzionatorio, con l’obiettivo di ridurre il ricorso alla pena detentiva, soprattutto qualora di breve durata. Gli effetti criminogeni e desocializzanti di essa mostrano infatti la sua frequente incompatibilità con le finalità della prevenzione speciale e della rieducazione del condannato. Tra le alternative alla pena carceraria, di recente individuate dalla Riforma Cartabia (d. lgs. n. 150/2022), particolare attenzione viene rivolta alla pena pecuniaria. Essa si presterebbe a fungere da risposta sanzionatoria equa e proporzionata per reati di gravità lieve e medio-lieve, sempre a condizione che ne sia garantita l’effettiva applicazione. Sul punto molto è da recuperare, considerando gli attuali, bassi tassi di riscossione. Dato tale contesto, il contributo si propone di offrire uno sguardo all’esperienza degli ordinamenti giuridici tedesco ed austriaco. Nonostante la pena pecuniaria presenti di certo non soltanto pregi, mostrando pure difetti di non agevole soluzione, in entrambi i paesi essa risulta ampiamente collaudata come valida alternativa alla pena detentiva, sia sul piano teorico-normativo, sia nella prassi applicativa. A tal fine notevole rilievo presenta, da un lato, la scelta legislativa di comminare la pena pecuniaria secondo un sistema a tassi giornalieri, nonché, dall’altro lato, la presenza di misure volte a garantire l’effettiva esecuzione della sanzione. Questi due aspetti, nel loro insieme, rendono la pena pecuniaria una sanzione efficace, che come tale contribuisce a rafforzare l’intero sistema sanzionatorio e ad accrescere la fiducia della comunità nella giustizia penale.
Andolina E., Dichiarazioni rese dinanzi ad autorità diverse da quella penale, p. 71 ss.
Nuovi orizzonti di tutela del diritto al silenzio, oltre i tradizionali confini del procedimento penale, si schiudono per effetto del dialogo circolare tra le Corti europee in materia di “abuse market”. Alla stregua dell’approccio teleologico-sostanziale, recepito dalla Consulta con la sentenza n. 84 del 2021, assurge a fondamento giustificativo dell’estensione extrapenale del diritto a non autoaccusarsi sia il rischio attuale di incorrere in una sanzione sostanzialmente punitiva, sia il rischio potenziale di autoincriminazione correlato alla circolazione in sede penale dei contributi confessori coartati in ambito amministrativo. In attesa del doveroso intervento del nomoteta, si aprono, però, scenari incerti. L’effetto espansivo del nemo tenetur se detegere, correlato alla rilettura antiformalistica del concetto di procedimento ed al passaggio ad una nozione dinamica di materia penale, rimane esposto alla fisiologica fluidità valutativa del formante giurisprudenziale, nonché alle oscillazioni della stessa Corte costituzionale.
Ciampi S., L’eterna incompiuta: riflessioni sulla disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento, p. 89 ss.
Dall’entrata in vigore del codice, la disciplina delle nuove contestazioni dibattimentali ha collezionato un numero esorbitante di censure da parte della Corte costituzionale, non ha passato indenne il vaglio della Corte di Strasburgo e, di recente, mercé la giurisprudenza della Corte di giustizia, è entrata nel limbo della possibile disapplicazione da parte del giudice comune, a causa dell’effetto diretto ascritto all’art. 6 direttiva 2012/13/UE. Su questo sfondo, il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha, opportunamente, forgiato regole tranchant relative ai poteri del prevenuto a fronte dell’emendatio libelli, così sintetizzabili: le nuove contestazioni rimettono in termini l’imputato per formulare istanze istruttorie e per assumere l’iniziativa rispetto ai procedimenti speciali. Il punctum dolens, tuttavia, è che, a uno sguardo d’insieme, quello appena evocato è un esempio di microchirurgia normativa, la quale, polarizzata su una questione specifica, non affronta né risolve la massima parte delle criticità che, in subiecta materia, l’ordito codicistico incuba da decenni: all’esito della novella, persiste un vero e proprio decalogo di questioni di legittimità costituzionale, convenzionale ed eurounitaria, al quale le presenti riflessioni sono dedicate.
Bianchi D., Giustizia riparativa e giustizia punitiva: un dialogo interculturale complesso, p. 121 ss.
Da quando la Riforma Cartabia ha proiettato la giustizia riparativa al centro del proscenio penalistico, è divenuto urgente prendere confidenza con un paradigma ricco di potenzialità (e di umanità) ma di per sé alieno dalle strutture, dai meccanismi, dall’essenza del diritto punitivo. Il presente scritto, dopo una breve indagine sui principali formanti del modello di giustizia riparativa espresso dal d.lgs. n. 150/2022, ne analizza i rapporti con le dimensioni fondamentali del sistema di giustizia penale. Emerge l’esigenza di una relazione armoniosa tra i due sistemi di giustizia, che possa connetterli senza snaturarli in commistioni rischiose. Se la parte sostanziale della riforma sembra complessivamente adeguata a soddisfare tale esigenza di fondo, più di una perplessità solleva la disciplina procedurale. Certamente c’è molto lavoro da fare: anzitutto cercando soluzioni interpretative che possano favorire una sana complementarità, salvaguardando ad un tempo le sinergie e la reciproca autonomia e irriducibilità dei due microcosmi socio-normativi.
Note a sentenza
Pelissero M., Rigidità della legge e complessità delle relazioni interpersonali: la fragilità dei limiti al giudizio di bilanciamento delle circostanze di fronte alla vulnerabilità individuale, p. 161 ss.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del blocco parziale nel giudizio di bilanciamento previsto dall’art. 577, comma 3 c.p. è frutto dell’attenzione della Corte a valorizzare la specificità delle vicende concrete rispetto alle scelte di politica criminale improntate alla deterrenza. Il riconoscimento della discrezionalità del legislatore nel disciplinare il computo delle circostanze non può portare ad esiti contrastanti con i principi costituzionali che regolano il potere di commisurazione della pena in relazione al disvalore oggettivo e soggettivo del reato. La ragionevolezza dei regimi di deroga alla disciplina generale dell’art. 69 c.p. trova una nuova smentita nella sentenza in esame, che pone l’accento sulla vulnerabilità dell’autore del reato piuttosto che su quella della vittima dell’omicidio, ed apre ad interrogativi più ampi sul rapporto tra potere di commisurazione della pena, circostanze del reato e scelte di politica criminale che, nella loro rigidità, non sempre riescono a cogliere la complessità delle concrete situazioni di vita.
Amarelli G., Le Sezioni unite dilatano il dolo specifico nel delitto di furto: un caso di cripto-analogia in malam partem con effetti irragionevoli?, p. 179 ss.
Le Sezioni unite risolvono un delicato contrasto giurisprudenziale sul dolo specifico nel delitto di furto, prendendo posizione a sostegno della soluzione estensiva. Ad avviso del massimo organo nomofilattico, il fine di profitto rilevante ai sensi del delitto di cui all’art. 624 c.p. deve essere inteso non in senso strettamente patrimoniale, ben potendosi riferire anche ad utilità di natura meramente morale. Tale opzione ermeneutica appare in tendenziale sintonia con il principio di legalità penale, non integrando una violazione del divieto di analogia in malam partem e si coordina sistematicamente con quella patrocinata già da tempo dalla Cassazione in merito alle affini ipotesi delittuose contro il patrimonio di rapina e di ricettazione. Tuttavia, residua qualche perplessità se si tiene conto della funzione politico-criminale di tipo selettivo che dovrebbe assolvere la categoria dommatica del dolo specifico in questi delitti rispetto ad altre fattispecie potenzialmente configurabili, come, ad esempio, il furto d’uso, la violenza privata, il danneggiamento, l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni e l’accesso abusivo ad un sistema informatico. L’impressione che si trae è quella di una poco ragionevole equiparazione in malam partem di situazioni ben diverse da quelle rientranti nel tipo criminoso del furto e non bisognose e meritevoli di un trattamento sanzionatorio così severo.
Quattrocolo S., I nodi vengono sempre al pettine. Commento a Corte cost. 192/2023, p. 196 ss.
Lo scritto offre alcuni spunti di riflessione sulla sentenza con la quale, nel noto ‘caso Regeni’, la Corte costituzionale ha inciso sull’appena rinnovato assetto del processo in assenza. Oggetto di razionalizzazione da parte del d.lgs. 150/2022, lo schema dell’assenza ‘non impeditiva’ dell’imputato è stato derogato con l’inserimento di una nuova ipotesi, pretoria, che consente al giudice dell’udienza preliminare di procedere anche quando la mancata partecipazione dell’imputato dipenda dall’atteggiamento ostruzionistico dello Stato straniero, richiesto di asssitenza giudiziaria.
Vitarelli F., Proporzionalità della pena e determinatezza della fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, p. 215 ss.
Il contributo si propone di analizzare criticamente due questioni di legittimità costituzionale relative alla fattispecie codicistica di “intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” ex art. 603-bis c.p. che il ricorrente in Cassazione ha richiesto di sollevare davanti alla Consulta. La prima questione attiene alla proporzionalità della pena edittale che la norma codicistica riserva al datore di lavoro rispetto alla fattispecie di assunzione di stranieri irregolari in condizioni di particolare sfruttamento ex articolo 22, commi 12 e 12-bis, lett. c d. lgs. 25 luglio 1998, n. 28 (Testo Unico sull’Immigrazione o T.U.IMM.), che si ritiene “sostanzialmente analoga” ma punita meno gravemente; la seconda questione attiene al presunto difetto di precisione e determinatezza nella formulazione degli indici di sfruttamento elencati al terzo comma dell’art. 603-bis c.p.. La Suprema Corte ha dichiarato infondate entrambe le questioni, ma le argomentazioni che emergono nella sentenza forniscono rilevanti spunti di riflessione sull’ambito applicativo e sull’interpretazione dell’art. 603-bis c.p.
COMMENTI E DIBATTITI
Camaldo L., Intelligenza artificiale e investigazione penale predittiva, p. 233 ss.
Si analizza l’utilizzo, sempre più diffuso e frequente, dell’intelligenza artificiale nell’attività di investigazione penale, con particolare attenzione ai sistemi di polizia predittiva (predictive policing), basati sulla localizzazione dei reati oppure sulle serialità criminali individuali. Sono evidenziate le questioni problematiche legate a queste nuove tecnologie, nonché ai software di identificazione biometrica e ai programmi di riconoscimento facciale, tenendo conto della recente regolamentazione normativa.
Caneschi G., Intelligenza artificiale e sistema penitenziario, p. 251 ss.
Dalle affascinanti prospettive di impiego dell’intelligenza artificiale nella giustizia penale non si possono escludere quelle relative al suo utilizzo nella fase dell’esecuzione della pena. Il lavoro, pertanto, si interroga sugli sviluppi e sulle future implicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore penitenziario, ove il suo utilizzo — specie in Paesi extra-europei — è già piuttosto diffuso. Sebbene le criticità del sistema penitenziario italiano, che meriterebbero di essere affrontate con un intervento riformatore urgente e immediatamente incisivo, siano anzitutto quelle legate alle disumane condizioni detentive, l’indagine sulle potenzialità d’uso degli strumenti tecnologici avanzati è al contempo una fonte d’ispirazione per possibili soluzioni di efficientamento della fase e un’occasione di riflessione sulle ricadute che, se introdotti, tali innovativi mezzi potrebbero avere sui diritti fondamentali delle persone detenute.
Vasta V., Diritto dell’Unione europea e intelligenza artificiale. Riflessi sul procedimento penale, p. 271 ss.
Questo lavoro individua i profili d’impatto della normativa dell’Unione europea in tema di intelligenza artificiale sul procedimento penale, dando conto dei “lavori in corso” sull’approvazione del c.d. AI Act.
Fragasso B., Intelligenza artificiale e crisi del diritto penale d’evento: profili di responsabilità penale del produttore di sistemi di I.A., p. 287 ss.
Di una presunta crisi del diritto penale d’evento — determinata dalla difficoltà di ritenere nel “tipo” fenomeni complessi, globalizzati e imperscrutabili — si dibatte ormai da tempo in dottrina, fin dalle prime avvisaglie dell’ingresso della nostra società nella c.d. “post modernità”. La produzione e la commercializzazione di sistemi di intelligenza artificiale (i.a.) costituisce un nuovo capitolo di tale crisi: l’ordinaria imprevedibilità degli output dei dispositivi di i.a. rischia infatti di scardinare i tradizionali meccanismi di imputazione dell’evento lesivo, che presuppongono la possibilità di controllare le fonti del rischio. Il contributo, in particolare, si concentrerà sulla posizione del produttore, esaminando le potenzialità applicative (e i limiti) dell’esimente del rischio consentito, e dedicando alcune riflessioni de jure condendo all’opportunità di fare ricorso a tecniche di anticipazione della tutela penale.
Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle consuete rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano, nella Rassegna bibliografica, le recensioni delle seguenti monografie:
Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), Caporalato e sfruttamento del lavoro, Adapt University Press, Modena, 2022, pp. 464 e Ferraresi M., Seminara S. (a cura di), Caporalato e sfruttamento del lavoro: prevenzione, applicazione, repressione, Adapt University Press, Modena, 2024, pp. 378. (Maria Giovanna Brancati)
Fornasari G., Pasquino T., Santucci G. (a cura di), Il principio di autoresponsabilità nella società e nel diritto, Atti del Convegno – Trento, 16 e 17 settembre 2022, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, pp. 207 (Gabriele Civello)
Giannini A., Criminal Behavior and Accountability of Artificial Intelligence Systems, Eleven, The Hague, 2023, pp. 285. (Beatrice Panattoni).