SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I caratteri di un modello funzionale di (motivazione della) sentenza. – 2.1. Concisione. – 2.2. Comprensibilità. – 2.3. Criteri uniformi di redazione ed impostazione. – 2.4. Considerazione delle esigenze imposte dalla successiva (eventuale) fase del procedimento o grado del giudizio. – 3. Contenuto della sentenza di primo grado. – 3.1. Generalità dell’imputato o altre indicazioni personali che valgono a identificarlo. – 3.2. Generalità delle altre parti private. – 3.3. Imputazione. – 3.4. Conclusioni delle parti. – 3.5. Contenuto della motivazione. – 3.5.1. Esposizione dei fatti accertati dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. Le questioni processuali. – 3.5.2. Esposizione dei fatti e delle circostanze accertati che si riferiscono all’imputazione e alla loro qualificazione giuridica ed esposizione dei risultati acquisiti, dei criteri di valutazione della prova adottati e delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie. – 3.5.3. Punibilità, determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell’art. 533, e della misura di sicurezza. Il trattamento sanzionatorio. – 3.6. Dispositivo con indicazione degli articoli di legge applicati. – 4. Contenuto della sentenza di appello. – 4.1. Indicazione dell’imputazione. – 4.2. Sentenza di primo grado. – 4.3. Motivi di appello. – 4.4. Specifiche risposte ai singoli motivi. – 4.5. Eventuali interventi d’ufficio del giudice d’appello ex art. 129 c.p.p. o 597, comma 5, c.p.p. – 4.6. Dispositivo. – 5. Motivi dell’impugnazione. – 5.1. L’art. 581 c.p.p. – 5.2. Enunciazione specifica dei motivi. – 5.3. La genericità dei motivi di ricorso per cassazione. – 5.4. La genericità dei motivi d’appello.
* Il contributo è pubblicato in G. Canzio – R. Bricchetti (a cura di), Le impugnazioni penali, Giuffrè 2019. Si ringraziano i curatori per averne autorizzato la ripubblicazione in questa Rivista.