La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha diffuso in data 12 gennaio 2021 una circolare (che può leggersi in allegato) diretta ai Questori, relativa al regolamento (UE) 2018/1805 (anch’esso consultabile in allegato).
La circolare invita le dipendenti Divisioni Anticrimine ad adottare le opportune disposizioni volte a rendere possibile, in collaborazione con le autorità giudiziarie, l’esecuzione di misure di congelamento e confisca di beni all’estero, secondo quanto previsto dal citato regolamento europeo, applicabile a partire dallo scorso 19 dicembre 2020.
Si rammenta in particolare che il regolamento obbliga gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento (art. 2.1) e di confisca (art. 2.2) emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio (considerando n. 12). La nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (considerando n. 13), idoneo a contemplare «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE». Il regolamento riguarda quindi anche la confisca senza condanna (c.d. “di prevenzione”) disciplinata dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), che invece non era contemplata dalla Direttiva 2014/42 (sul punto cfr. A.M. Maugeri, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2019, p. 34 ss.).
Sul piano operativo, si precisa che, in forza del nuovo regolamento europeo, l’autorità «di emissione» – ossia il pubblico ministero o il giudice che dispone il sequestro o la confisca – deve trasmettere il provvedimento all’autorità «di esecuzione» presso lo stato estero dove si trova il bene, compilando, traducendo e trasmettendo il certificato allegato al regolamento medesimo. L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento trasmesso ai sensi dell’art. 4 del regolamento e, ai sensi dell’art. 7, vi dà esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’art. 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all’art. 10. Si rammenta inoltre che in Italia il Ministero della Giustizia è stato designato quale autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca.
Lo spirito della circolare è quello di richiamare l’attenzione sulle potenzialità degli strumenti di cooperazione tra gli Stati in materia di sequestro e confisca per far fronte alla «esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici”».
(Stefano Finocchiaro)