ISSN 2704-8098
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14 Gennaio 2021


Mutuo riconoscimento tra gli Stati Membri dei provvedimenti nazionali di congelamento e confisca (anche di prevenzione): la circolare del Ministero dell’Interno sul regolamento UE in vigore dal 19 dicembre 2020


La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha diffuso in data 12 gennaio 2021 una circolare (che può leggersi in allegato) diretta ai Questori, relativa al regolamento (UE) 2018/1805 (anch’esso consultabile in allegato).

La circolare invita le dipendenti Divisioni Anticrimine ad adottare le opportune disposizioni volte a rendere possibile, in collaborazione con le autorità giudiziarie, l’esecuzione di misure di congelamento e confisca di beni all’estero, secondo quanto previsto dal citato regolamento europeo, applicabile a partire dallo scorso 19 dicembre 2020.

Si rammenta in particolare che il regolamento obbliga gli Stati membri a riconoscere i provvedimenti di congelamento (art. 2.1) e di confisca (art. 2.2) emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio (considerando n. 12). La nozione di «procedimento in materia penale» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (considerando n. 13), idoneo a contemplare «tutti i tipi di provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi in seguito a procedimenti connessi ad un reato e non solo i provvedimenti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/42/UE». Il regolamento riguarda quindi anche la confisca senza condanna (c.d. “di prevenzione”) disciplinata dal d.lgs. 159/2011 (c.d. codice antimafia), che invece non era contemplata dalla Direttiva 2014/42 (sul punto cfr. A.M. Maugeri, Il regolamento (UE) 2018/1805 per il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in Dir. pen. cont. – Riv. trim., n. 1/2019, p. 34 ss.).

Sul piano operativo, si precisa che, in forza del nuovo regolamento europeo, l’autorità «di emissione» – ossia il pubblico ministero o il giudice che dispone il sequestro o la confisca – deve trasmettere il provvedimento all’autorità «di esecuzione» presso lo stato estero dove si trova il bene, compilando, traducendo e trasmettendo il certificato allegato al regolamento medesimo. L’autorità di esecuzione riconosce il provvedimento trasmesso ai sensi dell’art. 4 del regolamento e, ai sensi dell’art. 7, vi dà esecuzione con le stesse modalità usate per un provvedimento di congelamento nazionale emesso da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non adduca uno dei motivi di non riconoscimento e di non esecuzione previsti all’art. 8 o uno dei motivi di rinvio previsti all’art. 10. Si rammenta inoltre che in Italia il Ministero della Giustizia è stato designato quale autorità centrale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca.

Lo spirito della circolare è quello di richiamare l’attenzione sulle potenzialità degli strumenti di cooperazione tra gli Stati in materia di sequestro e confisca per far fronte alla «esigenza di contrastare con misure più efficaci e incisive la proiezione internazionale di fenomeni criminali “lucrogenetici”».

(Stefano Finocchiaro)