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20 Febbraio 2026


Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura


Francesco Caprioli
Marcello Daniele
Paolo Ferrua

Pubblichiamo di seguito un documento redatto dai Proff. Francesco Caprioli, Marcello Daniele e Paolo Ferrua in cui si evidenzia un possibile profilo di incostituzionalità delle modifiche introdotte dalla legge di riforma costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicata sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, oggetto del referendum. 

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I sottoscritti studiosi di diritto processuale penale,

 

rilevato che

 

in forza delle modifiche introdotte dalle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, pubblicate sulla G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, oggetto del referendum indetto per i prossimi 22 e 23 marzo 2026,

 

a) l’art. 104 comma 4 Cost. prevede che i Consigli Superiori della Magistratura Giudicante e Requirente verranno nominati, per un terzo, da componenti estratti a sorte da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune compilerà mediante elezione (membri “laici”), e, per due terzi, da componenti estratti a sorte, rispetto a ciascuno dei due consigli, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel  numero e secondo le procedure previsti dalla legge (membri “togati”);

 

b) l’art. 105 comma 3 Cost. prevede che l’Alta Corte Disciplinare verrà nominata da tre giudici estratti a sorte da un elenco, compilato mediante elezione dal Parlamento in seduta comune, di professori  ordinari  di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio (membri “laici”), e da sei magistrati giudicanti e tre requirenti,  estratti  a  sorte  tra  gli appartenenti alle rispettive  categorie  con  almeno  venti  anni  di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano  svolto funzioni di legittimità (membri “togati”);

 

osservato che

 

anche subordinandolo a prerequisiti quali l’anzianità di servizio o i ruoli ricoperti, la legge ordinaria sarebbe tenuta, comunque, a prevedere un sorteggio “secco” dei membri togati, senza possibilità per il corpo rappresentato di selezionare in via preventiva i sorteggiabili tramite la loro inclusione in un elenco (metodo, quest’ultimo, espressamente riservato dalle nuove prescrizioni costituzionali alla nomina dei membri laici);

 

tale differenza determina una disparità di trattamento nella nomina dei membri laici e dei membri togati priva di qualsiasi giustificazione, se si considera che le nuove prescrizioni prevedono che i sorteggiabili siano, in ogni caso, individuati fra persone appartenenti a categorie professionali dotate di pari competenze ed autorevolezza (avvocati, magistrati e professori universitari);

 

non necessariamente tale disparità di trattamento verrebbe compensata dalla circostanza che, nei tre organi, i membri togati sarebbero in maggioranza, se si considerano i pericoli di alterazione dei processi decisionali determinati dall’asimmetria del metodo di nomina, destinato a creare maggiore compattezza nelle opinioni dei membri laici (individuati anticipatamente in base a criteri condivisi dalle forze parlamentari);

 

ritengono che

 

i nuovi artt. 104 comma 4 e 105 comma 3 Cost. determinino un’irrimediabile violazione del principio di uguaglianza, da annoverare a nostro avviso fra i ‘valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana’ che, ‘pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale’, non dovrebbero essere ‘sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali’ (Corte cost. n. 1146 del 1988 e, da ultima, n. 125 del 2025); come tali, qualora la riforma diventasse definitivamente legge dello Stato, i due articoli, in parte qua, dovrebbero essere dichiarati costituzionalmente illegittimi

 

19 febbraio 2026

 

Francesco Caprioli, professore ordinario nell’Università di Roma La Sapienza

Marcello Daniele, professore ordinario nell’Università di Padova

Paolo Ferrua, professore emerito nell’Università di Torino