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31 Gennaio 2024


A margine del caso Salis: la Cassazione sul reciproco riconoscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare in Europa


Cass. sez. VI, sent. 19 dicembre 2023 (dep. 22 gennaio 2024), n. 2764, Pres. De Amicis, rel. Di Geronimo


Pubblichiamo in allegato una sentenza della della VI Sezione penale della Corte di cassazione, depositata lo scorso 22 gennaio, che presenta profili di particolare interesse anche rispetto alla vicenda di Ilaria Salis oggetto di attenzione da parte dei media in questi giorni. 

Come noto Ilaria Salis, cittadina italiana, si trova in stato di arresto in esecuzione di una misura cautelare in Ungheria, in attesa di giudizio, con l’accusa di aver commesso in quel Paese il reato di lesioni ai danni di due manifestanti neonazisti.

Si sta discutendo anche sui media circa la possibilità di eseguire eventualmente la misura cautelare adottata dall’Ungheria, Stato memebro dell'Unione europea, in italia. A tal proposito, come suggerisce la lettura della sentenza allegata, può venire in rilievo la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, alla quale è stata data attuazione in Italia con il d.lgs 15 febbraio 2016, n. 36, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare".

Nel caso oggetto della sentenza allegata, un cittadino spagnolo agli arresti domiciliari in Italia mirava ad eseguire tale misura presso la propria abitazione in Spagna, paese di residenza; la Cassazione ha però rigettato il ricorso, ritenendo che la predetta decisione quadro consente sì di eseguire in uno Stato membro una misura cautelare ma non quella degli arresti domiciliari richiesta dal ricorrente. Gli arresti domiciliari sono, infatti, una misura detentiva e la decisione quadro mira a rendere possibile l’esecuzione in uno Stato estero di misure cautelari non detentive quali, ad esempio, l’obbligo di dimora o il divieto di allontanarsi dal paese. 

La sentenza si segnala per una interessante ricostruzione del quadro normativo di riferimento e dei diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. 

In relazione al caso Salis - in cui pur sempre si tratta di eseguire in un altro Stato membro una misura cautelare - questa sentenza potrebbe fornire elementi utili per sostenere in via di principio l’applicabilità di misure quali l'obbligo di dimora o il divieto di allontanamento, da eseguirsi nel nostro Paese in attesa del giudizio in Ungheria, restando sempre eventualmente possibile per l’Autorità ungherese chiedere un mandato d’arresto europeo per la consegna, fatta salva la successiva esecuzione in Italia della eventuale sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dall'Ungheria, in applicazione della decisione quadro 2008/909/GAI del 27 novembre 2008, in tema di reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna emesse dagli Stati membri UE. Naturalmente, sarebbe necessaria la cooperazione tra gli Stati ancor più in considerazione del fatto che non si ha notizia di un procedimento penale contro Ilaria Salis in Italia. 

 

(Gian Luigi Gatta)