Cass. Sez. VI, ord. 21.2.2025; Pres. Fidelbo, Rel. D'Arcangelo, ric. Spinelli (notizia di decisione)
Segnaliamo ai lettori, per l'interesse, che nella camera di consiglio dello scorso 21 febbraio la VI Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 1, lett. b della l. 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. legge Nordio) con il quale è stata abrogata la norma incriminatrice dell'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.). Da quanto si legge nella notizia di decisione, la questione è stata sollevata per contrasto con gli artt. 11 e 117, co. 1 Cost., in relazione agli artt. 1, 7, co. 4, 19 e 65, co. 1 della Convenzione di Merida (ONU 2003).
La motivazione dell'ordinanza, non ancora depositata, sarà da noi pubblicata non appena disponibile.
L'abolizione dell'abuso d'ufficio è stata già rimessa al vaglio della Corte costituzionale da tredici ordinanze di rimessione dei giudici di merito. La discussione delle questioni è calendarizzata per il prossimo 7 maggio. Il dubbio dell'illegittimità costituzionale dell'intervento del legislatore - evidentemente non peregrino, quanto meno in termini di non manifesta infondatezza - è stato dunque ora condiviso dalla Cassazione, che ha rimesso alla Consulta una questione complessa sul piano dell'individuazione e della portata di eventuali obblighi internazionali di incriminazione o di divieto di regresso dall'incriminazione, nonché sul piano dei limiti del sindacato costituzionale di norme penali con effetti in malam partem.
Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale, come è stato segnalato sulla nostra Rivista, è stata sollevata dal Tribunale di Roma in rapporto a un rilevante effetto "indiretto" dell'abolizione dell'abuso d'ufficio, che ha comportato l'inapplicabilità della norma incriminatrice del traffico di influenze in un rilevante numero di casi. Anche rispetto a quella questione viene in rilievo la possibile violazione di una convenzione internazionale (la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione: Strasburgo, 1999). La Consulta affronterà quindi due questioni per molti versi correlate: l'una (forse di più difficile accoglimento, in assenza di un espresso obbligo di incriminazione dell'abuso d'ufficio) relativa alla violazione di un preteso obbligo di stand still; l'altra (di meno difficile accoglimento), relativa invece all'inadempimento di un espresso obbligo di incriminazione (del traffico di influenze illecite; obbligo cui era stata data piena attuazione nel 2019 e del quale la legge Nordio comporta, secondo il giudice a quo, una sopravvenuta inosservanza).
(Gian Luigi Gatta)