Notizie  
08 Giugno 2026


Alle Sezioni unite una questione sulla natura dell’art. 583-quater c.p. dopo le modifiche del d.l. 48/2025 (c.d. decreto sicurezza): fattispecie autonoma o circostanza aggravante?


Cass. pen., Sez. VI, 14 maggio 2026 (ud. 28 aprile 2026), ord. n. 17486, Pres. De Amicis, Rel. Licci


Segnaliamo ai lettori l’ordinanza, consultabile in allegato, con cui la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite una questione relativa alla natura della fattispecie di cui all’art. 583-quater c.p. Il quesito si appunta, in particolare, sull’ipotesi di cui al comma 1, relativa alle lesioni ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni.

Introdotta nell’ordinamento dal d.l. n. 8/2007 (conv. l. n. 41/2007), la fattispecie ha conosciuto negli anni numerose modifiche normative: da ultimo, con il c.d. decreto sicurezza (d.l. n. 48/2025, conv. l. n. 80/2025), il raggio applicativo dell’art. 583-quater, comma 1, c.p. è stato drasticamente ampliato, mediante «la soppressione del riferimento alle manifestazioni sportive», precedentemente stabilito dalla norma, nonché in ragione dell’avvenuta «estensione dell'ambito applicativo a tutte le ipotesi di lesioni e a tutte le categorie di ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza».

Quanto alla natura giuridica da riconoscere all’art. 583-quater c.p., la Corte ricorda come, già prima del 2025, fossero emersi in giurisprudenza due indirizzi interpretativi opposti: mentre alcune sentenze ritenevano trattarsi di un’aggravante della fattispecie di lesioni ex art. 582 c.p. (Cass., Sez. V, 13 febbraio 2023 (ud. 19 dicembre 2022) n. 5988), altre vi ravvisavano un’ipotesi autonoma di reato, tipizzata per specialità rispetto alle lesioni semplici (Cass., Sez. V, 24 gennaio 2024 (ed. 29 novembre 2023), n. 3117; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2025, n. 39438, pur riferita all’ipotesi di lesioni a danno di personale sanitario, ex comma 2).

Come conseguenza delle modifiche apportate alla disposizione nel 2025, nondimeno, i dubbi relativi alla natura giuridica della disposizione in esame sembrerebbero essersi acuiti: da una parte, le modifiche ampliative del raggio della fattispecie operate dal d.l. 48/2025 avrebbero determinato «il venir meno dell’elemento di “tipizzazione per specialità” della fattispecie, che aveva accreditato la tesi del delitto autonomo». Dall’altra, anche la tesi circostanziale troverebbe un ostacolo nel quadro normativo risultante dalla riforma, stante il difficile coordinamento con l’aggravante ex art. 576, n. 5-bis, c.p.[1] e con la nuova circostanza ex art. 337, comma 2, c.p.: la qualificazione dello stesso art. 583-quater, comma 1, c.p. in termini di circostanza creerebbe effetti distonici sul piano della dosimetria sanzionatoria, del regime di procedibilità e della complessiva ratio perseguita dall’intervento riformatore.

Alla luce del quadro offerto, nessuno dei criteri elaborati nel tempo dalla giurisprudenza e dalla dottrina (testuale, topografico, teleologico, strutturale) pare alla Corte risolutivo rispetto ad una qualificazione da cui discendono conseguenze di rilievo, tanto sul fronte della disciplina applicativa quanto a livello di sistema. Rilevata la speciale importanza della questione e la possibilità di ulteriori contrasti interpretativi, la Cassazione ha quindi rimesso alle Sezioni unite il seguente quesito: “Se, in tema di lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. integri un’ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen.”.

 

(Sara Prandi)