Cass., Sez. VI, c.c. 15 febbraio 2022, Pres. Di Stefano, rel. De Amicis, ric. Khvostova
Segnaliamo ai lettori che, all’esito della camera di consiglio del 15 febbraio scorso, la VI Sezione della Cassazione ha esaminato la questione «se, a seguito della entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 5-quinquies della legge 17 dicembre 2021 n. 215, permanga la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato in relazione alle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno, quando le stesse siano realizzate dal gestore di una struttura ricettiva prima della data del 19 maggio 2020, ossia anteriormente alle modifiche introdotte dall’art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 20 luglio 2020, n. 77».
Secondo quanto si apprende dalla notizia di decisione diramata dal servizio novità della Suprema Corte, alla questione è stata data soluzione «negativa».
La decisione in epigrafe rappresenta la prima applicazione, da parte della Cassazione, della norma di recente introdotta con il c.d. decreto fiscale (cfr. in questa Rivista un commento del Prof. Giuseppe Amarelli), che ha così determinato il superamento dell’indirizzo precedentemente affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, contrario a ravvisare nelle modifiche apportate dal c.d. decreto rilancio una ipotesi di abolitio criminis.
(F.L.)