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22 Luglio 2020


Commercio di farmaci e sostanze dopanti: la Cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 586 bis, co. 7 c.p., per eccesso di delega da parte del d.lgs. n. 21/2018 attuativo del principio della riserva di codice

Cass. Sez. III, ord. 21 luglio 2020, Pres. Di Nicola, Est. Corbetta, ric. Bufano (informazione provvisoria)



Il Servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all’esito dell’udienza del 21 luglio 2020, la Terza Sezione ha dato risposta affermativa al seguente quesito:

“Se sia rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 586 bis, comma 7, cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, nella parte in cui - sostituendo l’art. 9, comma 7 l. 14 dicembre 2000, n. 376, abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. n) del medesimo d.lgs. n. 21 del 2018 – prevede “il fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

La Corte costituzionale è stata dunque chiamata a valutare se via stato un eccesso di delega, da parte del d.lgs. n. 21/2018, attuativo del principio della c.d. riserva di codice, oggi espresso nell’art. 3 bis c.p., nella parte in cui non si è limitato a trasferire nell’art. 586 bis c.p. il contenuto dell’art. 9 l. n. 376/2000, riproducendone il testo. Nella fattispecie di cui al comma 7, infatti, è stato aggiunto il dolo specifico del fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Rispetto a tale modifica - che comporta una restrizione dell’ambito di applicazione della fattispecie di commercio di farmaci e sostanze dopanti, con conseguente parziale abolitio criminis, quanto ai fatti pregressi - è stato ravvisato un eccesso di delega, non contenendo la legge delega alcuna indicazione a riguardo. La delega legislativa, come può vedersi dal testo che qui sotto integralmente riportiamo (art. 1, co. 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103), si limitava infatti a prevedere l’inserimento nel codice penale di determinate fattispecie di reato, senza autorizzarne la modifica:

attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettivita' della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perche' l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrita' e integrita' ambientale, dell'integrita' del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato;

Il testo dell’art. 9, co. 7 l. n. 376/2000 era il seguente:  “Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all’articolo 2, comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni”.

Il testo dell’art. 586 bis, co. 7 c.p. è questo (in neretto la parte aggiunta con il d.lgs. n. 21/2018): Chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi indicate dalla legge, che siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero idonei a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a euro 77.468.

(Gian Luigi Gatta)