Cass. Sez. un, 11 luglio 2024, c.c. 14 dicembre 2023, n. 27727, Pres. Cassano, Est. Pezzella
Diamo immediata segnalazione ai lettori del deposito delle motivazioni della sentenza delle Sezioni unite, che può leggersi qui in allegato.
Lo scorso 23 giugno 2023, la quarta Sezione della Cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite una questione estremamente dibattuta in giurisprudenza e in dottrina. Segnatamente si domandava «se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico po[tesse] essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.»
All’esito di un articolato iter motivazionale, le Sezioni unite hanno risposto affermativamente, stabilendo che «In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di cui all’art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all’art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.»
A giudizio delle Corte «in relazione al delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., il medesimo fatto ascritto a diversi imputati può essere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse, quando, all'esito di una valutazione complessiva, emerga che le condotte di alcuni compartecipi esprimono un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo. Dunque, quando il contributo fornito da uno dei coimputati si caratterizzi per mezzi modalità e/o altre circostanze rivelatore di un più tenue livello di offesa ai beni giuridici protetti, per lui solo potrà intervenire la derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art comma 5, T.U. stup.».
Precisano, infine, le Sezioni unite che la conclusione raggiunta «non mette in discussione la persistente validità, in termini sistematici generali, della concezione unitaria del reato concorsuale, in quanto le norme di cui al primo e al quarto comma, da un lato, e quella di cui al quinto comma dell'art. 73, dall'altro, si pongono tra loro in rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 cod. pen., nel senso che le prime due anno carattere di norma generale e la terza di norma speciale». Sicché, «qualora il medesimo fatto, contestato a diversi imputati in concorso tra loro, contenga elementi tali da fare ritenere integrata solo per taluni la fattispecie di cui all’art. 73 comma 5, T.U. e per altri quella di cui al primo comma dell’art. 73, si versa al di fuori di un’ipotesi di concorso nel medesimo reato, essendosi in presenza di reati diversi legati tra loro da un rapporto di specialità nei termini appena ricordati».