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31 Marzo 2025


Configurabilità e momento consumativo del reato di cui all’art. 316 ter nelle ipotesi di indebito conseguimento di risparmio di spesa: la pronuncia delle Sezioni unite

Cass. Sez. Un., 25 marzo 2025 (ud. 28 novembre 2024), n. 11969, Pres. Cassano, Est. De Amicis



Con l’ordinanza n. 27639 dell’11 luglio 2024 (consultabile in allegato), la Sesta Sezione della S.C. ha rimesso alle Sezioni unite due questioni controverse riguardanti il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p. In primis veniva domandato: «se nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. rientri l'indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche)». In secondo luogo, si richiedeva «se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione».

All’esito di un articolato iter motivazionale, le Sezioni unite, con la sentenza n. 11969, depositata lo scorso 26 marzo 2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto:

  1. «integra il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche previsto dall’art. 316-ter cod. pen. l’indebito conseguimento del diritto alle agevolazioni previdenziali e alla riduzione dei contributi dovuti ai lavoratori collocati in mobilità per effetto della omessa comunicazione dell’esistenza della condizione ostativa prevista dall’art. 8, comma 4-bis, legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92), senza che assumano rilievo, a tal fine, le modalità di ottenimento del vantaggio economico derivante dall’inadempimento dell’obbligazione contributiva»;
  2. «in tema di indebita percezione di erogazioni pubbliche, nell’ipotesi in cui il diritto alla riduzione dei contributi previdenziali e alle agevolazioni previste per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall’art. 8 legge 23 luglio 1991, n. 223 (abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017, dall’art. 2, comma 71, lett. b), legge 28 giugno 2012, n. 92) sia stato indebitamente conseguito per effetto di una originaria condotta mendace od omissiva, il reato è unitario a consumazione prolungata quando i relativi benefici economici siano concessi o erogati in ratei periodici e in tempi diversi, con la conseguenza che la sua consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo».

In allegato possono leggersi le motivazioni della sentenza, mentre qui può leggersi un commento all'ordinanza di rimessione già pubblicato in questa Rivista. 

 

(Gabriele Ponteprino)