Cass. Sez. Un., 25 marzo 2025 (ud. 28 novembre 2024), n. 11969, Pres. Cassano, Est. De Amicis
Con l’ordinanza n. 27639 dell’11 luglio 2024 (consultabile in allegato), la Sesta Sezione della S.C. ha rimesso alle Sezioni unite due questioni controverse riguardanti il delitto di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316 ter c.p. In primis veniva domandato: «se nell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. rientri l'indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall'impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest'ultima, dell'esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche)». In secondo luogo, si richiedeva «se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all'art. 316-ter cod. pen. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell'ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione».
All’esito di un articolato iter motivazionale, le Sezioni unite, con la sentenza n. 11969, depositata lo scorso 26 marzo 2025, hanno affermato i seguenti principi di diritto:
In allegato possono leggersi le motivazioni della sentenza, mentre qui può leggersi un commento all'ordinanza di rimessione già pubblicato in questa Rivista.
(Gabriele Ponteprino)