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17 Aprile 2020


Una decisione in via cautelare della Corte costituzionale tedesca sulle misure anti-Covid19 contenute in una ordinanza della Baviera

Corte costituzionale federale tedesca, Sezione I, ordinanza 7 aprile 2020, 1 BvR 755/20



Per il testo in lingua originale, clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori una recente decisione della Corte costituzionale federale tedesca, pubblicata il 7 aprile 2020, con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione "in via cautelare” di un’ordinanza con cui la Baviera ha imposto una serie di misure restrittive per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Il provvedimento impugnato – disponibile in traduzione italiana sul sito del Ministero della Salute del Land – stabilisce misure di contenimento, in gran parte sovrapponibili a quelle adottate in Italia con d.P.C.M. e ordinanze regionali, consistenti nel divieto di eventi e assembramenti (anche nei luoghi di culto), nel divieto di numerose attività commerciali e ricreative, nel divieto di visita a strutture a rischio (tra cui case di riposo e residenze per anziani), nonché nella limitazione degli spostamenti individuali, consentiti solo per “validi motivi” specificamente enumerati.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi tramite un apposito procedimento che consente ai ricorrenti, anche privati, di ottenere, a prescindere dalla pendenza di un giudizio principale, un provvedimento cautelare finalizzato a garantire l’effettività di una futura decisione della Corte stessa. Nell’ambito di tale procedimento, il baricentro del giudizio è incentrato sul periculum più che sul fumus, poiché la decisione dipende dal bilanciamento delle conseguenze negative derivanti da due scenari ipotetici: da un lato, quello in cui il ricorso non è accolto ma la pretesa si rivela poi fondata; dall’altro, al contrario, quello in cui la tutela è accordata ma il ricorso viene successivamente rigettato all’esito del giudizio costituzionale di merito.

La Corte, preso atto che l’ordinanza di cui si chiede la sospensione costituisce una forte limitazione dei diritti fondamentali, prefigura quindi entrambi gli opposti scenari in relazione alla situazione attuale.

Il costo del non accoglimento di un ricorso fondato ammonterebbe a varie conseguenze negative, in parte irreversibili, in termini economici e sociali (mentre eventuali sanzioni potrebbero essere caducate).

Ben più gravi, però, i danni derivanti dall’accoglimento di un ricorso in realtà infondato: la sospensione delle misure porterebbe inevitabilmente la popolazione a tenere proprio quei comportamenti che le misure restrittive mirano a prevenire, con la conseguenza – allo stato delle conoscenze scientifiche oggi disponibili – di un significativo aumento dei contagi e dei decessi.

A fronte di tali prospettive, la Corte ritiene che il rischio per la vita e l’incolumità fisica (beni la cui protezione è obbligo costituzionale) prevalga sulle restrizioni poste alla libertà personale, anche in considerazione della natura provvisoria e dunque ragionevole di queste ultime; di qui il rigetto della richiesta di sospensiva dell’ordinanza, la quale mantiene piena efficacia (fino al termine prefissato del 19 aprile 2020)

Nel comunicato stampa in lingua inglese che accompagna la sentenza si dà anche conto di altre decisioni della Corte costituzionale già intervenute su provvedimenti legati all’emergenza Covid-19. Tra le molte, sembra interessante segnalare tre pronunce in cui è stata respinta (per motivi di rito) la domanda di sospensione avverso provvedimenti con cui alcune corti di merito avevano rigettato l’istanza di rinvio delle udienze motivata dal rischio di contagio.

Ricordiamo infine che, in Italia, i ricorsi dei privati avverso le ordinanze regionali recanti misure restrittive per fronteggiare l’epidemia, spesso proposti in sede cautelare con richiesta di sospensiva, sono devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo. I numerosi provvedimenti adottati sinora, sia dai TAR che dal Consiglio di Stato, possono essere consultati in una apposita sezione del sito ufficiale della giustizia amministrativa.