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01 Marzo 2024


Criptofonini: le decisioni delle Sezioni Unite e la memoria della Procura Generale

Cass., Sez. un., c.c. 29 febbraio 2024, Pres. Cassano, est. Corbo (informazioni provvisorie nn. 3-4/2024)



Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, all’esito della camera di consiglio del 29 febbraio 2024, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni, sollevate con ord. n. 47798/2023 (consultabile in allegato):

«Questione controversa:

a) Se il trasferimento allAutorità giudiziaria italiana, in esecuzione di ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni effettuate attraverso criptofonini e già acquisite e decrittate dallAutorità giudiziaria estera in un proprio procedimento penale, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici ai sensi dellart. 234-bis cod. proc. pen. o di documenti ex art. 234 cod. proc. pen. ovvero sia riconducibile ad altra disciplina relativa allacquisizione di prove.

b) Se il trasferimento di cui sopra debba essere oggetto di verifica giurisdizionale preventiva della sua legittimità, nello Stato di emissione dellordine europeo di indagine.

c) Se lutilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dellordine europeo di indagine».

 

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, ai quesiti sono state date le seguenti soluzioni: 

«primo quesito: il trasferimento di cui sopra rientra nellacquisizione di atti di un procedimento penale che, a seconda della loro natura, trova alternativamente il suo fondamento negli artt. 78 disp. att. cod. proc. pen., 238, 270 cod, proc. pen. e, in quanto tale, rispetta lart. 6 della Direttiva 2014/41/UE;

secondo quesito: negativa, rientrando nei poteri del pubblico ministero quello di acquisizione di atti di altro procedimento penale;

terzo quesito: affermativa; lAutorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell'ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo».

 

Nella stessa giornata, con una decisione separata ma incidente sui medesimi temi oggetto della prima pronuncia, la Cassazione ha affrontato altresì le seguenti questioni, sollevate con ord. n. 2329/2024 (consultabile in allegato):

«Questione controversa:

a) Se l’acquisizione, mediante ordine europeo d’indagine, dei risultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera, in un proprio procedimento, su una piattaforma informatica criptata e su criptofonini integri l’ipotesi disciplinata, nell’ordinamento nazionale, dall’art. 270 cod. proc. pen.

b) Se, ai fini dell’emissione dell’ordine europeo di indagine finalizzato al suddetto trasferimento, occorra la preventiva autorizzazione del giudice.

c) Se l’utilizzabilità degli esiti investigativi di cui al precedente punto a) sia soggetta a vaglio giurisdizionale nello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine»

 

Ai quesiti sono state date le seguenti soluzioni:

«Primo quesito: affermativa.

Secondo quesito: negativa.

Terzo quesito: affermativa; l’Autorità giurisdizionale dello Stato di emissione dell’ordine europeo di indagine deve verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo».

 

In entrambe le pronunce la decisione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale. In allegato pubblichiamo la memoria della Procura Generale – a firma dell’Avvocato Generale, dott. Pietro Gaeta, e del Sostituto Procuratore Generale, dott. Luigi Giordano – relativa ad entrambi i ricorsi.

 

Nell’attesa del deposito delle motivazioni segnaliamo, infine, ai lettori i contributi in materia ospitati sulla nostra Rivista a firma di Marcello Daniele, Fabio Nicolicchia, Simona Ragazzi e Filippo Spiezia.