ISSN 2704-8098
logo università degli studi di Milano logo università Bocconi
Con la collaborazione scientifica di

  Notizie  
20 Giugno 2023


Pubblicato in G.U. il decreto ministeriale che disciplina lo svolgimento delle prove scritte del concorso in magistratura con strumenti informatici


Per leggere il d.m., clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 140 del 17.6.2023) del decreto del Ministero della giustizia 15.6.2023, recante «disciplina del concorso per magistrato ordinario mediante strumenti informatici».

Il decreto contribuisce a dare attuazione, a livello di normativa secondaria, alle novità introdotte lo scorso anno dal precedente governo con il c.d. decreto “Aiuti ter” (d.l. 144/2022), che, nell’ambito di più ampio disegno riformatore volto ad assicurare maggiore efficienza all’attività giudiziaria, in linea con gli obiettivi del PNRR, ha inteso incidere sulla fase di reclutamento dei magistrati per velocizzare la copertura della pianta organica, notoriamente affetta da grave carenza.

Le due misure principali sono rappresentate dalla previsione del possesso della laurea in giurisprudenza quale requisito sufficiente per la partecipazione al concorso, e dal riconoscimento della possibilità di svolgimento delle prove con l’uso di strumenti informatici.

Mentre la prima modifica (immediatamente operativa e infatti già applicata al concorso da 400 posti le cui prove scritte si sono tenute lo scorso maggio) riporta in vigore il tradizionale modello “ad accesso diretto”, lungamente sperimentato prima della l. 111/2017, la svolta informatica costituisce un profilo di assoluta innovazione, che ha appunto dovuto attendere l’emanazione di un apposito decreto attuativo (cui rinviava espressamente il decreto Aiuti ter).

La nuova disciplina – descritta minuziosamente negli otto articoli che compongono il d.m. – stabilisce ora che non solo l’invio delle domande debba farsi in via telematica (art. 1), ma che lo stesso svolgimento delle prove “scritte” avvenga ora con modalità informatiche (e, in concreto, su supporto digitale).

In sintesi, il funzionamento della procedura sarà basato (cfr. art. 3) sull’assegnazione a ogni candidato, per ciascuna prova, di un braccialetto (c.d. antieffrazione) destinato a garantire la corrispondenza univoca tra il candidato stesso e il dispositivo elettronico tramite il quale cui verrà svolto, salvato e inviato in apposita area protetta il tema (ferma la possibilità, tuttora garantita, di utilizzare carta e penna per schemi e appunti). Sul piano tecnico, il decreto (art. 6) ha cura di precisare che gli strumenti di memorizzazione utilizzati dovranno garantire l’anonimato, l’integrità e l’immodificabilità degli elaborati, tramite un apposito algoritmo di cifratura (nonché il rispetto degli standard fissati dall’Agenzia per cybersicurezza); da sottolineare, in ottica di trasparenza, che di tutti gli accessi all’area protetta su cui verranno conservati i compiti durante il periodo di correzione sarà creata una cronologia, destinata a essere allegata ai verbali dei lavori della commissione (art. 7).

Per tutto il resto (art. 8), gli aspetti pratici della procedura, sia per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove che la loro correzione, rimangono regolati dalla disciplina “classica” (e invero risalente, trattandosi del r.d. 1860/1925).

(F.L.)