Segnaliamo ai lettori la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in data 28 giugno 2024 del d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 di “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”, in attuazione dell’art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (qui un contributo del dott. Fabio Di Vizio relativo allo schema di decreto pubblicato nei mesi scorsi su su questa Rivista).
Molte, e di rilievo, le novità di interesse penalistico che hanno interessato numerose disposizioni del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74:
- l’introduzione, all’art. 1, lett. g-quater) e g-quinques), della definizione di “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti”;
- la riformulazione delle fattispecie di omesso versamento di cui agli artt. 10-bis e 10-ter, la cui configurazione risulta ora subordinata alla circostanza per la quale “il debito tributario non [sia] in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462”;
- la previsione di un nuovo comma 2-bis all’interno dell’art. 10-quater, che introduce la non punibilità dell’agente laddove sussistano “condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito”;
- la modifica dell’art. 12-bis (ora rubricato “Sequestro e confisca”), con l’introduzione di un nuovo comma 2-bis ove sono previsti alcuni limiti al sequestro dei beni finalizzato alla confisca nel caso in cui sia in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario;
- l’introduzione, all’art. 13, comma 3-bis, di una nuova causa di non punibilità per le fattispecie di cui agli artt. 10-bis e 10-ter laddove il fatto dipenda da “cause non imputabili all’autore sopravvenute, rispettivamente, all’effettuazione delle ritenute o all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto”;
- l’esplicitazione, al successivo comma 3-ter del medesimo art. 13, di alcuni “indici” per il giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.;
- la riformulazione dell’art. 13-bis, ove viene previsto un ulteriore periodo di sospensione del processo per il caso in cui, prima della chiusura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- l’introduzione di un nuovo comma 1-bis nell’art. 20, che riconosce la possibilità di acquisire nel processo penale a fini probatori le sentenze irrevocabili rese nel processo tributario e gli atti di definitivo accertamento delle imposte;
- la previsione di due nuovi articoli, l’art. 21-bis e l’art. 21-ter, volti, rispettivamente, a disciplinare la “efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, e a modulare un meccanismo di compensazione in fase di applicazione delle sanzioni penali e amministrative funzionale a garantire un carico sanzionatorio complessivamente proporzionato.
In attesa di ospitare contributi a commento, pubblichiamo in allegato una tabella riportante un confronto tra la nuova e la previgente formulazione degli articoli del d.lgs. n. 74 del 2000 interessati dalla riforma.
(Emmanuele Penco)