Cass., Sez. un., u.p. 28 novembre 2019, Pres. Carcano, rel. Caputo, ric. Cavallo
Con ordinanza n. 11160 del 13 febbraio 2019 (consultabile in allegato) la VI Sezione della Corte di Cassazione, preso atto di un contrasto di giurisprudenza sul punto, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni unite affinché stabilissero «se il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui le intercettazioni siano state disposte, di cui all’art. 270 cod. proc. pen., riguardi anche i reati non oggetto della intercettazione ab origine disposta e che, privi di collegamento strutturale, probatorio e finalistico con quelli invece già oggetto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione».
Secondo l’informazione provvisoria diramata dalla Suprema Corte, all’esito della pubblica udienza del 28 novembre scorso le Sezioni unite – su conclusioni parzialmente conformi del Procuratore generale – hanno dato soluzione al quesito nel senso che «il divieto di cui all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».
Pubblicheremo le motivazioni della decisione non appena depositate.
(F.L.)