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19 Aprile 2026


Dal legal aid alla remigration. Nel d.l. sicurezza compensi agli avvocati in caso di rimpatrio volontario e limiti al gratuito patrocinio nelle impugnazioni dei provvedimenti di espulsione. Sconcerto nei comunicati di avvocatura e magistratura


A proposito degli artt. 29, co. 3 e 30 bis del d.l. n. 23/2026


1. Segnaliamo ai lettori due disposizioni del decreto-legge n. 23/2026, nel testo emendato dal Senato e ora all’esame della Camera, che hanno del tutto comprensibilmente destato preoccupazione e sconcerto da parte di associazioni di avvocati e magistrati.

 

2. L’art. 30 bis del decreto-legge, inserito dal Senato in sede di conversione, interviene sulla disciplina dei programmi di rimpatrio assistito, di cui all’art. 14 ter t.u. immigrazione. In particolare, il Consiglio Nazionale Forense (CNF) viene individuato tra gli enti che collaborano nei programmi di rimpatrio volontario e assistito dello straniero verso il paese di origine o di provenienza. Si stabilisce poi, con previsione del tutto inedita, che “al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze”. La corresponsione del compenso, con fondi statali, è affidata al CNF.  

3. Inoltre, l’art. 29, co. 3 del decreto-sicurezza aveva già abrogato l’art. 142 del testo unico sulle spese di giustizia, di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Tale disposizione stabiliva che nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario. Per effetto di questo intervento, lo straniero non potrà più accedere al gratuito patrocinio indipendentemente dai limiti reddituali previsti in via ordinaria, il cui rispetto dovrà dunque essere dimostrato, con evidenti difficoltà.

 

4. Con una nota del 18 aprile 2026, che può leggersi su Il Dubbio, il Consiglio Nazionale Forense si è così espresso: “In merito alla norma del decreto Sicurezza che attribuisce al Consiglio Nazionale Forense un ruolo nel processo di rimpatrio degli immigrati e nella gestione dei pagamenti dei legali coinvolti, il CNF precisa di non essere mai stato informato di tale coinvolgimento: né prima della presentazione dell’emendamento, né durante il suo iter parlamentare, né dopo la sua approvazione. L’istituzione chiede che il Parlamento intervenga per eliminarne ogni coinvolgimento, sottolineando che le attività previste non rientrano tra le proprie competenze istituzionali”.

L’Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI), con una nota della Giunta sempre del 18 aprile 2026, intitolata “L’apologia dell’infedele patrocinio” si è poi così espressa: “L’emendamento al decreto sicurezza che prevede un compenso per l’avvocato soltanto se il cittadino straniero assistito presenta domanda di “rimpatrio volontario” e viene effettivamente rimpatriato, trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione. È una previsione incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense: l’avvocato non può essere pagato per ottenere l’esito voluto dallo Stato, ma deve assistere il proprio cliente in piena libertà e indipendenza. Questa previsione tradisce un’idea di avvocatura servente, subordinata agli obiettivi del potere e retribuita in funzione del risultato richiesto dall’amministrazione. Un’idea che non può che essere respinta con fermezza, in nome di una funzione difensiva libera, indipendente e rivolta esclusivamente alla tutela dei diritti della persona assistita”.

Anche l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM), sempre con una nota del 18 aprile 2026, ha pubblicato una nota della Giunta esecutiva centrale intitolata “Sconcerto per attacco a diritto di difesa previsto dal decreto sicurezza”. Questo il testo nota: “Esprimiamo il nostro sconcerto, condividendo le preoccupazioni espresse in queste ore dal mondo dell’avvocatura in merito alle novità introdotte dal decreto Sicurezza durante l’esame parlamentare. Il riconoscimento di incentivi economici connessi all’esito della procedura di rimpatrio volontario dei migranti e le limitazioni all’accesso al patrocinio a spese dello Stato in caso di impugnazione dei provvedimenti amministrativi di espulsione dello straniero pongono questioni che mettono a rischio l’effettività della tutela giurisdizionale. Questo contrasta con l’idea stessa di difesa, perché collega il premio all’insuccesso della strategia difensiva, in contrasto con la logica, prima che con il diritto. In ogni ambito, il diritto di difesa deve rimanere pieno, libero e concretamente accessibile. Senza essere piegato a logiche diverse. La salvaguardia di tale diritto costituisce un presidio essenziale dello Stato di diritto e un elemento imprescindibile per la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia”.

Di “Lesione di un diritto e di una funzione” ha infine parlato in una nota della Giunta anche Magistratura Democratica (MD): “ L’articolo 30-bis introdotto al Senato – con un emendamento proposto dai partiti di maggioranza – alla legge di conversione del decreto legge “sicurezza” 2026 (d.l. n. 23 del 24 febbraio 2026) prevede un compenso per gli avvocati che decideranno di assistere un cittadino straniero che sceglie di partecipare a un programma di rimpatrio volontario, compenso che sarà corrisposto a rimpatrio avvenuto, mentre sarà esclusa dal patrocinio a spese dello stato l’assistenza legale per i migranti che intenteranno cause contro i provvedimenti di espulsione. Una difesa adeguata è il primo presidio dei diritti e un diritto che deve essere riconosciuto a tutti e a tutte e non può essere aggirato attraverso la previsione di incentivi che di fatto sviliscono il ruolo del difensore favorendo una condotta collaborativa che si pone in aperto e palese contrasto con gli interessi dei propri assistiti. Magistratura democratica denuncia la palese contrarietà all’articolo 24 della Costituzione dell’introduzione dell’incentivo e dell’esclusione dal patrocinio a spese dello stato ed esprime vicinanza allo stato di agitazione dell’Organismo Congressuale Forense augurandosi che in sede di conversione alla Camera tale emendamento venga ritirato”.

Con una nota in pari data, infatti, l’Organismo Congressuale Forense (OCF) si è così espresso: “Nel ribadire la posizione critica già manifestata in ordine a numerose norme del decreto sicurezza, [l’OCF] esprime forte stupore e ferma contrarietà nei confronti del testo risultante dagli emendamenti approvati il 17 aprile dal Senato della Repubblica in tema di diritti dei migranti. Il recente decreto sicurezza aveva già inopinatamente escluso di fatto il diritto del migrante ad accedere al patrocino a spese dello Stato. Oggi si introduce un compenso all’avvocato, subordinato esclusivamente all’assistenza al reimpatrio volontario del migrante e da corrispondere all’esito della partenza dello straniero. Il testo licenziato, nella logica che lo ispira e nelle conseguenze che ne derivano, non solo lede il diritto di difesa effettiva dell’individuo, ma addirittura stravolge il ruolo e la funzione dell’avvocato, essenziale nel garantire l’assetto democratico del nostro ordinamento. La persona, migrante o cittadino che sia, ha diritto a una difesa effettiva e a un difensore che sia ed appaia privo di interessi rispetto alle scelte da adottare nella difesa dell’assistito. L’Organismo Congressuale Forense afferma che l’attività difensiva ha, quale sua prerogativa, la libertà da qualunque potere e che alcun compenso può essere subordinato o previsto solo in ragione di una sorta di collaborazione da parte dell’avvocato nel conformare la sua attività e le sue scelte agli obiettivi perseguiti dalla politica. L’OCF delibera lo stato di agitazione dell’intera avvocatura in attesa che, in sede di successivo passaggio alla Camera dei Deputati, si modifichi integralmente il testo a tutela dei diritti fondamentali dell’uomo e dello Stato di diritto”.

(Gian Luigi Gatta)