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  Notizie  
03 Marzo 2020


Emergenza “coronavirus”: le disposizioni del decreto-legge del 2 marzo su processo penale e colloqui in carcere


1. Segnaliamo ai lettori l’adozione da parte del Governo, in sede di decretazione d’urgenza, di alcune norme che intervengono sulla disciplina del processo penale e dei colloqui in carcere alla luce della attuale emergenza epidemiologica da Covid-19 (malattia infettiva causata dal “nuovo coronavirus”).

L’ambito di applicazione delle norme è perlopiù limitato, dal punto di vista territoriale, alle aree del Paese più direttamente colpite (la c.d. zona rossa)[1], ma come vedremo alcuni effetti potranno prodursi su più vasta scala.

Come noto, per contrastare la diffusione del virus è stato inizialmente emanato il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, con cui si è prevista una serie di misure per il contenimento e la gestione sanitaria del fenomeno.

Con il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 (in allegato) si mira, in parallelo, a limitare gli effetti negativi che la situazione emergenziale sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale – con misure che vanno dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali alla previsione di ipotesi di cassa integrazione in deroga a interventi di sostegno diretto alle imprese e di tutela dei cittadini, in materia (tra l’altro) di turismo e istruzione scolastica.

Di particolare interesse, per il funzionamento degli uffici giudiziari (penali e non), l’art. 10, rubricato «misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali».

 

2. I primi commi (da 1 a 6) sono dedicati al processo civile, con previsione (salvo eccezioni) del rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni della c.d. zona rossa (nonché delle udienze dei procedimenti per i quali risulta che le parti o i difensori abbiano residenza in tali comuni), con sospensione dei termini per il compimento di atti processuali o notifiche da svolgere nella medesima zona. Si prevede altresì la sospensione dei termini perentori, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni o decadenze, dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020.

 

3. Ci soffermiamo con maggior dettaglio sulle norme dettate specificamente per i procedimenti penali (commi 7 e seguenti).

Precisiamo subito che le disposizioni in esame sono efficaci da oggi, 3 marzo 2020 (vale a dire, come da indicazione normativa, dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, che l’art. 37 fissa nel 2 marzo, giorno di pubblicazione in G.U.).

Si prevede innanzitutto (co. 7) il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze dei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari cui appartengono i comuni della c.d. zona rossa.

Effetti geograficamente ben più estesi sono previsti dal co. 8 in relazione:

a) ai termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione o notificazione, che restano sospesi fino al 31 marzo, se da compiersi nell’ambito di procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari del distretto di Corte d’appello cui appartengono i comuni della c.d. zona rossa: misura di grande rilievo, considerato che coinvolge gli uffici giudiziari dei distretti delle Corti di appello di Milano e di Venezia.

b) ai termini per il compimento di qualsiasi atto che chiunque debba compiere nei comuni della c.d. zona rossa: in questo caso per la sospensione (sempre fino al 31 marzo) non si prevedono limitazioni, per cui deve ritenersi che la norma riguardi tutti i procedimenti penali pendenti sul territorio nazionale.

Con altra misura generale, ad ambito di applicazione soggettivo, si stabilisce la sospensione (fino al 31 marzo 2020) dei termini previsi dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, a favore delle parti o dei difensori che, alla data del 22 febbraio 2020, risultino residenti nel comuni della c.d. zona rossa (co. 9). Qualora poi il giudice constati che uno di questi soggetti non è presente all’udienza, è prevista un’ulteriore ipotesi di rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 (co. 10).

L’applicazione di tutte le norme viste sin qui (dal rinvio d’ufficio delle udienze alla sospensione dei termini) è esclusa dal co. 11 in relazione «all’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni». Tuttavia in queste ipotesi – salva l’applicazione dell’art. 472 co. 3 c.p.p. (celebrazione del processo a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene) – il co. 12 stabilisce che la partecipazione alle udienze «è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto».

Il co. 13 prevede infine che in caso di rinvio o sospensione dei termini (co. 7-10) il corso della prescrizione rimanga sospeso per un tempo corrispondente.

 

4. Alla disciplina dei colloqui in carcere è poi dedicata una disposizione apposita (co. 14), anch’essa in vigore da oggi fino al 31 marzo 2020, ma destinata ad applicarsi agli istituti penitenziari e agli istituti penali per minorenni ubicati nella Regione cui appartengono i comuni della c.d. zona rossa, e pertanto operativa per l’intero territorio di Lombardia e Veneto.

Si stabilisce che i colloqui con congiunti o con terzi cui hanno diritto i condannati, gli interdetti o gli imputati sono svolti in modalità a distanza, «mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica»; quest’ultima forma di comunicazione può essere autorizzata in deroga ai limiti di legge e di regolamento (ad es. oltre la durata massima di venti minuti per chiamata prevista dall’art. 19 co. 1 d.lgs. 121/2018 o anche oltre il massimo di due chiamate mensili consentito ai detenuti in regime ex 4-bis ord. penit.: cfr. art. 39 co. 2 d.P.R. 230/2000).

La medesima disciplina diventa operativa anche nelle altre Regioni «quando ai colloqui partecipino persone residenti o che esercitino la propria attività lavorativa, produttiva o funzione» nei comuni della c.d. zona rossa.

 

5. Meritano infine segnalazioni due disposizioni di carattere generale.

La prima (co. 6) – applicabile ai procedimenti sia penali sia civili pendenti presso gli uffici giudiziari nei distretti di Corte d’appello cui appartengono i comuni della c.d. zona rossa (di nuovo, dunque, allo stato, ai distretti di Milano e Venezia – prevede che «il mancato rispetto dei termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto [i.e.: 2 marzosi presume dovuto a causa non imputabile; si tratta di presunzione legale relativa per cui la norma ammette prova contraria.

La seconda (co. 16) riguarda invece le possibili interferenze con la disciplina della legge Pinto (l. 89/2001), stabilendo che ai fini dell’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo non si computa «il periodo compreso dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto [i.e.: 3 marzo] e la data del 31 marzo 2020».

 

6. Norma di chiusura è il co. 18, con cui viene attribuita natura “mobile” al rinvio – operato più volte dalle disposizioni passate in rassegna quale criterio di applicazione territoriale (diretto o indiretto) – all’elenco di comuni della c.d. zona rossa: si stabilisce infatti sin d’ora, in caso di aggiornamento della lista, l’automatica estensione delle disposizioni di cui all’art. 10 ai nuovi comuni interessati.

 

 

[1] Appartengono alla c.d. zona rossa i comuni elencati all’allegato 1 del d.P.C.M. del 1° marzo 2020 (consultabile qui): si tratta di dieci comuni lombardi (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini, tutti in provincia di Lodi) e del comune di Vo’, in Veneto (provincia di Padova).