Corte cost. sent. 15 ottobre 2024 (dep. 14 novembre 2024), n. 179, pres. Barbera, rel. Amoroso
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Diamo notizia ai lettori del deposito della sentenza n. 179 del 2024, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata su un profilo attinente alla nuova disciplina dell’udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia).
Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dal Tribunale di Siena, in composizione monocratica. Il giudice a quo, dopo aver celebrato l’udienza predibattimentale e aver disposto la prosecuzione del giudizio davanti a un giudice diverso, veniva designato per lo svolgimento di siffatta udienza, sebbene in supplenza del diverso giudice, alla luce della sopravvenuta applicazione del medesimo presso un altro ufficio giudiziario. Da qui la formulazione delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., per supposto contrasto con gli artt. 111, comma 2, 3, 24, comma 2, 101 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, par. 1, CEDU e 14, par. 1, PIDCP, nella parte in cui non stabilisce che non possa partecipare al successivo giudizio dibattimentale il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale che ha fissato la data dell’udienza dibattimentale dinnanzi a un giudice diverso, per la prosecuzione del giudizio. Il punto era che l’art. 554-ter, comma 3, c.p.p. prevede che il giudice fissi per la prosecuzione del giudizio la data dell’udienza dibattimentale davanti a un giudice diverso, ma non è stabilita un’incompatibilità.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondate le censure. Per la Consulta, «ancorché la testuale prescrizione della diversità del giudice dibattimentale rispetto al giudice dell’udienza predibattimentale potrebbe, in astratto, non precludere un’interpretazione costituzionalmente orientata che identifichi il «giudice diverso» in un giudice non “incompatibile”, sempre che si superasse il carattere tassativo dell’elencazione contenuta nell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., tuttavia, a fronte dei possibili impieghi che la predetta locuzione può assumere nella materia processuale, la necessità che sia assicurata la garanzia del giusto processo e la connessa tutela dei valori della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, presidiati dagli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., postulano – anche per l’esigenza di certezza del diritto – che l’introduzione di una nuova situazione di incompatibilità avvenga con pronuncia di illegittimità costituzionale di tipo additivo». È stata quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale nel caso previsto dall’art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.».
La Corte ha poi ritenuto necessario che il principio del giusto processo sia garantito anche rispetto «al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.»; previsione, quest’ultima, che, in caso di appello del pubblico ministero, stabilisce che «la corte, se non conferma la sentenza, fissa la data per l’udienza dibattimentale davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza». In forza dell’art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimità costituzionale è stata dunque estesa in via consequenziale all’art. 34, comma 2, c.p.p., «nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale anche nel caso previsto dall’art. 554-quater, comma 3, cod. proc. pen.».
(Elisa Grisonich)