Cass., Sez. VI, 17 settembre 2024 (dep. 25 novembre 2024), n. 42942, Pres. Fidelbo, est. Gallucci
Segnaliamo ai lettori una recente sentenza della Sesta sezione della Cassazione, intervenuta sull’art. 603, comma 3-bis, c.p.p. Trattasi di disposizione modificata dalla riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e concernente la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.
Il punto controverso ruotava intorno alla questione se la nuova disciplina contenuta nel comma 3-bis dell’art. 603 c.p.p. potesse applicarsi all’ipotesi di esame testimoniale svolto in incidente probatorio. L’interrogativo sorgeva alla luce della formulazione della previsione di nuovo conio, secondo cui la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale è disposta nelle sole ipotesi «di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio dibattimentale di primo grado o all’esito di integrazione probatoria disposta nel giudizio abbreviato a norma degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5».
Ebbene, per la pronuncia in esame, «dall’omessa indicazione normativa della prova dichiarativa acquisita in incidente probatorio non può […] dedursi la volontà del legislatore di escludere dall’ambito della rinnovazione detta prova». Oltre a esigenze di ragionevolezza, la Cassazione ha posto l’accento sulla relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 dal 2022. Da quest’ultima si evince l’intento del legislatore della riforma di superare «l’obbligo di rinnovazione istruttoria per il caso di impugnazione della sentenza assolutoria emessa all’esito di rito abbreviato “secco”, sul fondamento che, a fronte della rinuncia dell’imputato al contraddittorio nell’assunzione della prova […] non si pone alcuna necessità processuale di rinnovazione delle prove dichiarative»: circostanza diversa da quella in esame.
Secondo quanto riportato dal Servizio novità della Cassazione, la Sesta sezione penale ha quindi affermato che, «anche a seguito della modifica apportata all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. dall’art. 34, comma 1, lett. i), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria nel caso in cui la diversa valutazione di una prova dichiarativa, ritenuta decisiva, riguardi una testimonianza acquisita in sede di incidente probatorio, non potendo inferirsi dall’omessa indicazione delle prove acquisite con tale modalità la volontà del legislatore di escluderle dall’ambito della rinnovazione».
In allegato può leggersi il testo della sentenza.
(Elisa Grisonich)